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Diritto di Famiglia Diritto Penale Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Penale Responsabilità extracontrattuale

Stalking e diffamazione in chat di classe: Cassazione penale n. 39414/2025

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Stalking configurabile anche con pochi episodi e diffamazione via chat di classe: rilevanza penale e limiti della Cassazione

La Corte di Cassazione affronta un caso di atti persecutori e diffamazione in ambito familiare e scolastico, chiarendo che lo stalking può sussistere anche con un numero limitato di condotte purché idonee a produrre effetti destabilizzanti. Ribadisce che la diffamazione si integra anche in chat di gruppo, essendo sufficiente la comunicazione a più persone. Viene inoltre dichiarata la prescrizione del reato di diffamazione con eliminazione della pena, pur restando fermi gli effetti civili. La sentenza conferma i limiti del giudizio di legittimità, che non può rivalutare il merito probatorio. Infine, si precisa il regime della pena illegale nei reati di competenza del giudice di pace.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

STALKING – CONFIGURABILITÀ – PLURALITÀ MINIMA DI CONDOTTE – SUFFICIENZA DI POCHI EPISODI – EFFETTI DESTABILIZZANTI – DIFFAMAZIONE – CHAT DI GRUPPO – COMUNICAZIONE A PIÙ PERSONE – PRESCRIZIONE – PENA ILLEGALE – POTERI DELLA CASSAZIONE

In tema di atti persecutori, il reato di stalking è configurabile anche in presenza di un numero limitato di condotte, purché idonee a determinare effetti destabilizzanti sulla vittima, non essendo necessaria una protrazione particolarmente estesa nel tempo. In materia di diffamazione, la comunicazione di espressioni lesive dell’altrui reputazione all’interno di una chat di gruppo integra il reato, essendo sufficiente la divulgazione a più persone, anche in un contesto ristretto. La Corte di Cassazione può rilevare d’ufficio l’illegalità della pena, anche in presenza di ricorso inammissibile, ed è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al reato estinto per prescrizione, fermi restando gli effetti civili.

LA SENTENZA

Cassazione penale , Sezione V, Sentenza, 19/11/2025, n. 39414

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 20 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Grosseto che aveva condannato, anche agli effetti civili, A.A. per i reati di stalking, violenza privata e diffamazione ai danni dei coniugi B.B. e C.C..

La riforma in appello è consistita nell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 610 cod. pen. perché il fatto non sussiste, nel proscioglimento dell’imputato dal reato di diffamazione ai danni della persona offesa B.B. per mancanza di querela e nel ridimensionamento temporale dello stalking, con conseguente riduzione della pena e della somma stabilita come risarcimento del danno.

I fatti si collocano a valle della crisi tra l’imputato e la compagna D.D., che si era rivolta alla persona offesa C.C., di professione avvocato, per tutelare le proprie ragioni quanto all’affidamento dei figli minori E.E. e F.F., nati dalla relazione con A.A.. Dopo un primo periodo in cui vi era stata una fitta interlocuzione via email tra l’imputato e l’Avv. C.C. – con toni duri da entrambe le parti – che tuttavia non aveva fruttato un accordo, la persona offesa aveva presentato ricorso ex art. 737 cod. proc. civ.

Da questo momento in poi – scrive la Corte di appello – l’imputato aveva maturato la convinzione che la sua ex compagna e C.C. fossero i responsabili della propria situazione di difficoltà e, in questo contesto, aveva altresì scoperto che B.B., insegnante del piccolo E.E., è la moglie dell’Avv. C.C., il che l’aveva indotto ad orientare le proprie condotte assillanti verso entrambi perché il prevenuto si era convinto che la B.B. manipolasse il bambino, mettendolo contro di lui. L’imputato aveva preso quindi a tentare ripetutamente di contattare le due persone offese, a minacciarli di esposti al Consiglio dell’ordine degli avvocati e al Provveditorato agli studi, denigrandone l’integrità professionale anche attraverso l’invio di un messaggio whatsapp sulla chat della classe frequentata da E.E. e l’annotazione – su un registro presente all’ingresso della scuola visibile e consultabile da chiunque – del rifiuto di E.E. di andare a scuola per il conflitto di interessi che caratterizzava la posizione della B.B.. Le due persone offese erano rimaste colpite dalla condotta, avevano in parte modificato le proprie abitudini di vita, C.C. aveva rinunziato al mandato difensivo della D.D. e la B.B. aveva addirittura omesso di recarsi a scuola per tutto il restante anno scolastico ed era stata costretta a cambiare scuola l’anno successivo.

2. Contro la predetta sentenza l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione a firma del proprio difensore di fiducia, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza oggettiva del reato di stalking innanzitutto ai danni di C.C., contestando che fosse integrata la necessaria pluralità di comportamenti perché la Corte di appello si era concentrata esclusivamente sull’incontro del (Omissis) e sulla missiva inviata il (Omissis), trascurando che mancherebbe la sequenza intrusiva nel periodo di tempo che separa le due date.

Ulteriore vizio della sentenza impugnata risiederebbe nella scelta di estendere la consumazione del reato alla data del (Omissis), giacché l’istruttoria avrebbe chiarito che i contatti tra il prevenuto e le persone offese si erano interrotti il (Omissis) e che lo scritto che aveva dato corpo all’addebito di diffamazione era stato pubblicato sulla chat di classe il (Omissis). Il ricorrente – lamentando un travisamento della prova – auspica che sia presa in considerazione l’integrazione di querela di C.C. del (Omissis), che collocava l’ultimo atto al precedente giorno 4, e la deposizione dibattimentale, nel corso della quale la persona offesa non aveva affermato che dal (Omissis) l’imputato non aveva più tenuto condotte persecutorie ma che, da quella data, A.A. non aveva più cercato di contattarlo.

Quanto agli effetti destabilizzanti sulle vittime derivanti dalla condotta dell’imputato – osserva il ricorrente – la Corte di appello li fa discendere, per C.C., solo in via indiretta da quelli patiti dalla moglie, indicati in maniera generica e, comunque, esulanti dal timore per l’incolumità che solo può giustificare l’efficacia indiretta. Il ricorrente aggiunge che la stessa Corte di merito ha stigmatizzato gli atteggiamenti di C.C., giudicandoli poco consoni a chi svolge la professione di avvocato e deve essere abituato a gestire la conflittualità tra le parti, salvo poi equiparare erroneamente gli effetti su di lui a quelli sull’altra persona offesa. La Corte distrettuale – prosegue il ricorrente – avrebbe omesso di prendere atto che C.C., piuttosto che essere intimorito, aveva reagito verso il ricorrente rispetto ai fatti del (Omissis), giungendo finanche a richiedere un intervento della Questura di Grosseto. Il ricorso riporta, a seguire, una serie di circostanze emerse dall’esame di C.C., che la Corte territoriale avrebbe trascurato e che testimonierebbero che il predetto faceva una vita normale e che vi era confusione circa le ragioni dell’interruzione del rapporto professionale con la D.D., considerato che la presunta rinunzia al mandato è del (Omissis), mentre l’ultimo contatto con l’imputato vi era stato il primo dicembre.

Venendo alla condotta persecutoria ai danni della B.B., il ricorrente denunzia travisamento della prova quanto alla circostanza che, nel corso del colloquio del primo dicembre, egli avrebbe alluso ad una relazione tra C.C. e la D.D.. Egli lamenta, inoltre, che non sia stata fornita prova documentale dell’annotazione presente sul registro collocato nella scuola dove vi sarebbe stato scritto che E.E. si rifiutava di entrare per incompatibilità con la B.B.. Anche per quest’ultima, il ricorrente contesta che vi sia prova della sequenza delle condotte persecutorie, perché, dopo l’incontro del primo dicembre, non vi era stato alcun contatto, perché non sarebbe stato dimostrato che l’imputato si fosse recato più volte dalla preside minacciando di adire il Provveditore e perché non sarebbe stato dimostrato che il piccolo E.E. non era entrato a scuola il 6 dicembre per essere stato soggiogato dal padre contro la maestra. Errata sarebbe altresì la datazione della condotta fino al (Omissis), oltre che per le ragioni già illustrate per C.C., anche perché comunque le affermazioni di questi si riferivano ai contatti con lui e non con la moglie.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della condotta di diffamazione ai danni di C.C. per le affermazioni contenute nei messaggi inviati alla chat della classe di E.E.. A parere del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare il numero dei componenti della chat al momento della pubblicazione dello scritto e se essi avessero mai visionato i messaggi. Il ricorrente sostiene, poi, la tesi secondo la quale la divulgazione, in una chat cui appartiene un numero limitato di persone, non integra il reato di diffamazione.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, malamente calibrato benché l’imputato avesse ammesso l’invio del messaggio whatsapp, avesse fattivamente partecipato al processo, avesse ottenuto l’affido condiviso dei bambini e si fosse trovato coinvolto in una difficile diatriba familiare.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la quantificazione della somma individuata quale risarcimento del danno siccome la liquidazione equitativa sarebbe del tutto immotivata.

2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge per non avere la Corte di appello pronunziato l’estinzione dei reati per prescrizione, errando nel ricomprendere, tra le sospensioni, anche quella legata alla normativa emergenziale, benché, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, non fosse stata fissata alcuna udienza.

3. In assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale, il difensore delle parti civili e quello dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte nei sensi precisati in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile ma la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata agli effetti penali quanto alla diffamazione.

1. In via preliminare deve essere trattato il quinto motivo di ricorso, che lamenta la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di appello. Ebbene, la doglianza è manifestamente infondata perché, anche qualora si accedesse alla delimitazione del termine di prescrizione come auspicata dal prevenuto al 4 gennaio 2017 – al netto delle riserve che più avanti si formuleranno quanto all’ammissibilità del ricorso sotto questo profilo – la prescrizione non sarebbe maturata prima della decisione della Corte di appello. A questo riguardo, infatti, va tenuto presente che il termine di prescrizione del reato di stalking, secondo la pena massima edittale applicabile ratione temporis, e del reato di diffamazione era quello di sette anni e sei mesi, determinata aumentando di un quarto la pena massima edittale, partendo dal minimo di sei anni ex art. 157, primo comma, cod. pen. A questo termine vanno aggiunti 206 giorni di sospensione, per il rinvio dell’udienza dell’8 aprile 2020 legato all’emergenza epidemiologica (64 giorni, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02) e per il rinvio su richiesta della difesa dell’udienza dal 19 ottobre 2021 al 10 marzo 2022 (142 giorni). Ne consegue che, anche retrodatando la data del commesso reato al (Omissis), il termine di prescrizione sarebbe spirato il 26 gennaio 2025, comunque dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

2. Riprendendo l’ordine voluto dal ricorrente, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza oggettiva del reato di stalking ai danni di C.C. – è inammissibile per varie, concorrenti ragioni.

2.1. Innanzitutto, il Collegio deve prendere atto che la delimitazione temporale che il ricorrente invoca presuppone una valutazione di merito che non può essere svolta in questa sede, pena lo sconfinamento del Giudice di legittimità in aspetti di merito che non sono appannaggio di questa Corte. Peraltro, se lo scopo della doglianza è quello di negare la sussistenza oggettiva del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., circoscrivendo temporalmente la condotta, il ricorrente trascura di considerare che il reato di stalking può configurarsi anche rispetto a condotte protrattesi per un periodo di tempo limitato e finanche quando si tratti solo di due episodi di molestie (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 – 01; Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, D.V., Rv. 257560 – 01; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Oliviero, Rv. 245881 – 01), il che rende irrilevante, quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità, l’eventuale retrodatazione del termine finale della condotta rispetto alla data del (Omissis) – allorché fu eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese – che il ricorrente auspica.

2.2. Quando, poi, il ricorso dubita della sussistenza oggettiva della condotta persecutoria verso C.C., per la pretesa assenza di effetti destabilizzanti diretti nei confronti di quest’ultimo, esso è in fatto e aspecifico, in quanto la Corte di appello ha spiegato che la condotta di A.A. aveva avuto sia un impatto diretto che un impatto indiretto su C.C..

Quanto al primo aspetto, si trae dalla decisione avversata che anche C.C. aveva dovuto subire i tentativi ripetuti di contatto dell’imputato, che aveva chiamato anche sul telefono di casa nel corso delle vacanze natalizie, ed era stato costretto a cambiare i propri programmi e a rinunziare all’incarico professionale.

Quanto agli effetti indiretti, la sentenza impugnata non è manifestamente illogica allorché ha sottolineato che la direzione persecutoria della condotta del prevenuto nei confronti della moglie si ripercuoteva anche su C.C.; il che non è giustificato dal mero rapporto di coniugio e di convivenza tra le due persone offese, ma dalla circostanza che il malanimo del prevenuto nei confronti della B.B. traeva origine proprio dal ruolo di difensore della D.D. che C.C. aveva deciso di assumere, il che lo rendeva partecipe degli effetti destabilizzanti che la condotta dell’imputato procurava alla consorte; in definitiva la donna era stata individuata dal prevenuto come bersaglio siccome moglie di colui che svolgeva l’incarico defensionale per conto della ex compagna ed allo scopo di esercitare sul professionista una pressione anche mediata. Peraltro, è stato adeguatamente rappresentato dalla Corte territoriale quale fosse lo scopo dell’imputato e quale fosse il voluto riverbero, anche su C.C., dei comportamenti di quest’ultimo nei confronti della B.B., dal momento che il prevenuto non esitò a comunicare immediatamente anche al professionista l’incontro con la maestra del primo dicembre, suscitandone la reazione.

Per il resto, il ricorso, come anticipato, si compone di considerazioni di merito che pretenderebbero da questa Corte un giudizio di fatto che non le compete.

2.3. Lo stesso dicasi quanto al segmento del ricorso che contesta la sussistenza oggettiva della condotta persecutoria ai danni della B.B., segmento denso di considerazioni di merito, eloquenti del tentativo di indurre questa Corte ad una rivalutazione del quadro probatorio.

Al netto delle considerazioni sulla protrazione temporale del contegno illecito – per cui si richiama quanto osservato a proposito del ricorso di C.C. – due sole ulteriori notazioni si impongono.

Una è quella che concerne il presunto travisamento della prova che avrebbe riguardato la lettura delle dichiarazioni della B.B. di cui a pag. 15 del ricorso che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la valenza allusiva delle affermazioni di A.A. durante il colloquio del (Omissis) a proposito di una presunta relazione tra C.C. e la D.D.. Ebbene, se il travisamento della prova costituisce una cattiva lettura del significante che abbia avuto una rilevanza decisiva nella statuizione assunta (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552), allora non può negarsi che il passaggio riportato nel ricorso ed a cui si riferisce la doglianza non restituisce il dato che il ricorrente ipotizza. Il Collegio, infatti, chiamato dal ricorrente a verificare l’errore di percezione del significato della frase, deve rilevare che il passaggio trascritto nel ricorso dà solo atto dell’incredulità della donna rispetto alle allusioni dell’imputato e non significa che ella abbia escluso le allusioni suddette; peraltro la denunzia di travisamento della prova è anche manifestamente infondata e generica laddove non chiarisce quale sia la decisività, nell’economia complessiva della decisione, del preteso errore di lettura della dichiarazione.

La seconda notazione riguarda la contestazione della valenza attribuita alle dichiarazioni della B.B. a proposito delle annotazioni che l’imputato effettuava sul registro posto all’ingresso della scuola circa le ragioni dell’assenza del piccolo E.E. da scuola; ebbene, la mancata acquisizione del predetto registro non è un tema censorio utile, giacché la dimostrazione dell’esistenza delle annotazioni passa attraverso le dichiarazioni della persona offesa, la cui affidabilità è stata compiutamente vagliata dalla Corte distrettuale.

3. Il secondo motivo di ricorso, che concerne la diffamazione, va affrontato partendo dalla constatazione, che questa Corte può svolgere di ufficio, circa l’illegalità della pena, perché l’aumento per la continuazione operato sulla pena base per il delitto di stalking è stato individuato in due mesi di reclusione, benché si tratti di reato di competenza del Giudice di pace, pertanto punibile con le sanzioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 274 del 2000. A questo riguardo, vanno ricordati gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno classificato come pena illegale quella determinata in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. quando, per genere o specie, diversa da quella prevista dal legislatore (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01); e che hanno sancito, proprio in riferimento alle pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01).

Tanto premesso, deve prendersi atto che, pur in assenza di un dato cronologico preciso e anche collocando il messaggio di contenuto diffamatorio alla data ultima individuata dai giudici di merito, vale a dire al (Omissis), la prescrizione del reato è maturata il 19 febbraio 2025, allorché è decorso per intero il termine massimo, determinato sommando a quello di anni sette e mesi sei (sei anni più un quarto), le due sospensioni legate l’una al rinvio dell’udienza dell’8 aprile 2020 dovuto all’emergenza epidemiologica, l’altro al rinvio su richiesta del difensore dal 19 ottobre 2021 al 10 marzo 2022.

Va altresì precisato che il rilievo dell’illegalità della pena in aumento non incide sul restante trattamento sanzionatorio, perché si tratta di un incremento di pena individuato precisamente dal Giudice di merito; né il vizio che concerne il trattamento sanzionatorio della diffamazione può involgere anche il diverso capo della sentenza che si riferisce al reato di atti persecutori, data l’autonomia tra i diversi capi della pronunzia. A tale proposito, corre l’obbligo di ricordare ancora una volta gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, ora a proposito, appunto, della conformazione del rapporto impugnatorio riguardante più capi autonomi nel caso di processo oggettivamente cumulativo. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01 hanno, infatti, sancito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Non vi è, di contro, materia per addivenire ad un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per il reato di diffamazione; il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, va escluso che le censure mosse alla sentenza impugnata siano dotate di tale portata demolitoria, per le ragioni di seguito indicate, che giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso sulla diffamazione agli effetti civili.

Quanto alla censura circa la mancata verifica del numero dei partecipanti alla chat, in assenza della quale – ritiene il ricorrente – non sarebbe stato possibile confermare il giudizio di responsabilità, la censura è manifestamente infondata. Essa parte da un presupposto del tutto ipotetico, che si scontra con la massima di esperienza secondo cui la chat in cui sono inseriti i componenti di un gruppo (nella specie i genitori degli alunni di una determinata classe) è, per definizione e per l’utilizzo che ne viene fatto (scambiarsi informazioni e opinioni sulle attività scolastiche e, comunque, su ogni altra notizia legata al gruppo classe), una conversazione virtuale tra più persone e non solo tra due interlocutori.

Anche la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato necessario provare che il messaggio “incriminato” fosse stato letto dai destinatari è una mera ipotesi, che presuppone come dato di base da superare con specifica dimostrazione processuale quella che è, invece, un’evenienza eccezionale, vale a dire che un messaggio recapitato ad una pluralità di destinatari non venga letto da almeno due di essi, anche se non in tempo reale.

Non sono infine comprensibili le basi teoriche su cui fonda la tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbe diffamazione quando il messaggio diffamatorio viene veicolato ad una cerchia ristretta di soggetti (quali possono essere quelli che compongono una chat di classe), tesi stravagante, che trascura di considerare la struttura stessa del reato di diffamazione, che si consuma anche solo con la comunicazione a due persone.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali, in parte qua, eliminando la relativa pena di due mesi di reclusione; quanto agli effetti civili, il motivo di ricorso sul reato di cui all’art. 595 cod. pen. è inammissibile.

4. Il terzo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio – che va valutato in relazione alla pena per il delitto di stalking, è inammissibile innanzitutto perché il relativo motivo di appello era del tutto generico. Questa Corte, infatti, può rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

In secondo luogo, la pena era di poco superiore al minimo edittale allora vigente di sei mesi di reclusione e la dosimetria sanzionatoria è stata giustificata sulla base della ripercussione delle condotte su due diverse persone offese. Pertinente al caso di specie è, dunque, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

5. Il quarto motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione circa la quantificazione della somma liquidata quale risarcimento del danno – è generico nella misura in cui non chiarisce perché la somma, rideterminata in mitius dalla Corte di merito, non sia congrua, a fortiori laddove la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 – 01).

6. L’esito del presente giudizio in punto di responsabilità e la relativa soccombenza dell’imputato impone di condannarlo alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.C. Roberto e B.B. Lucia, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

7. Il riferimento a soggetti minorenni impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al reato di diffamazione, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.C. e B.B., liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 19 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2025.

 

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Avv. Claudio Calvello