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Spese legali stragiudiziali

Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Spese legali stragiudiziali: sono dovute in quanto intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. 24481/20)

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

“Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”

Vedi anche Cass. 6422/17 (link qui sotto) in cui gli Ermellini avevano già statuito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa.

Spese legali stragiudiziali: sono un qualcosa di diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (Cass. civ., Ord. n. 6422/17)

nonchè la recentissima Cass. 21565/20 (link qui sotto) in cui gli Ermellini ritengono che le spese legali stragiudiziali siano dovute dal cliente all’avvocato anche se questi abbia successivamente prestato la sua opera in giudizio

Spese legali stragiudiziali: sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali (Cass. civ. 21565/20)

L’ORDINANZA

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza del 4-11-2020, n. 24481

Presidente Dott. ARMANO Uliana – Relatore Dott. IANNELLO Emilio

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. In parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da D.S.G. nei confronti di F.M. e della Axa Assicurazioni S.p.a., per i danni subiti in conseguenza di sinistro stradale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannò i convenuti in solido al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 190.545 (al lordo dell’acconto già corrisposto), oltre interessi legali dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla detta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e quindi via via rivalutata, mese per mese, ed oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Ha posto, inoltre, le spese e competenze di lite a carico dei convenuti, liquidandole, in favore del procuratore antistatario, nella complessiva somma di Euro 18.594, di cui Euro 644 per spese, oltre accessori di legge, con la precisazione però che dal predetto complessivo importo andavano detratte “tutte le somme già corrisposte a titolo di competenze professionali, pari ad Euro 10.082,29”.

2. Pronunciando sul gravame interposto dal D.S. – che si doleva del mancato riconoscimento del danno alla capacità di lavoro, dell’erroneo calcolo del danno da mora e dell’erronea liquidazione delle spese di lite – la Corte d’appello di Napoli lo ha respinto, confermando integralmente la decisione di primo grado.

Ha infatti rilevato:

– quanto al primo motivo, che il Tribunale aveva escluso qualsiasi risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica considerando lo stato di disoccupato dell’attore al momento del sinistro e tenendo conto che “i testi escussi (avevano) riferito genericamente che D.S. lavorava saltuariamente, senza specificare nè il guadagno nè il periodo di impiego”; che, inoltre, il c.t.u., incaricato dal Tribunale dell’accertamento tecnico preventivo, nella sua relazione non aveva fatto alcun riferimento all’eventuale incidenza sulla capacità lavorativa della invalidità permanente riscontrata, ed ancora la consulente di fiducia della compagnia assicuratrice, nella relazione di visita medico legale, precisamente nella parte riservata all’anamnesi remota, aveva evidenziato che il D.S. “(aveva) dichiarato di essere già invalido civile al 75%”;

– quanto al secondo motivo, che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del criterio stabilito da Cass. Sez. U. 17/02/1995, n. 1712;

– quanto al terzo motivo, che correttamente il Tribunale aveva detratto dall’importo di Euro 18.594,00 complessivamente liquidato per spese di lite, le somme già corrisposte per competenze professionali, pari ad Euro 10.082,29 atteso che, da un lato, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando “la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. 02/02/2006, n. 2275); dall’altro, “la liquidazione delle spese di lite è stata effettuata dal Tribunale, in relazione alle singole fasi del processo, in misura ben maggiore dei valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.

3. Avverso tale decisione D.S.G. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’Axa Assicurazioni S.p.a., depositando controricorso.

L’altro intimato non svolge difese in questa sede.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza per adozione d’una motivazione inesplicabile; violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Lamenta che la Corte d’appello, avendo affermato che “il c.t.u. Dottor M.N., incaricato dal Tribunale dell’accertamento tecnico preventivo, nella sua relazione non fa alcun riferimento all’eventuale incidenza sulla capacità lavorativa della invalidità permanente riscontrata” incorre in travisamento della prova, non avendo percepito che, dopo l’a.t.p. per il quale era stato dato incarico al sunnominato Dott. M., il Tribunale aveva nominato un nuovo c.t.u. con l’espresso incarico di accertare l’incidenza delle lesioni sulla capacità di lavoro: quesito cui il consulente aveva risposto affermando che “la menomazione residuata incide sulla capacità lavorativa specifica, soggiungendo poi, nel supplemento di relazione, che “la mansione di operaio generico appare peculiarmente inficiata dalla disfunzionalità articolare e della parete addominale residuata al trauma patito”, concludendo nel senso che “il danno alla capacità lavorativa specifica, in riferimento alla mansione che nel corso della vita lavorativa ha maggiormente espletato l’infortunato, si possa valutare complessivamente nella misura di 1/4 del danno biologico totale accertato”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata e con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo” in tesi rappresentato, alla luce della testè richiamata relazione di c.t.u., dalla ridotta funzionalità dell’anca sinistra e dalla conseguente perdita della capacità di lavoro.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, inoltre, in relazione alla medesima doglianza, “falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.” dal momento che – afferma – la Corte d’appello, da un lato, “ha accertato (rectius, si è trovata dinanzi al giudicato interno sul fatto) che la vittima era un operaio generico ed è rimasto zoppo”, dall’altro, “ha negato il risarcimento del danno patrimoniale da perdita (o almeno riduzione) della capacità di lavoro”.

Rileva in tal senso che:

– il c.t.u. nominato in primo grado aveva accertato che: esso istante, in conseguenza del sinistro, aveva riportato la lussazione dell’anca e del ginocchio, la rottura della milza, la lesione del legamento crociato posteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, un grave trauma cranico con ematoma subgaleale; ne erano residuati postumi permanenti quantificati nella misura del 29%; tra questi era stata segnatamente indicata l’anchilosi dei movimenti dell’anca e del ginocchio nella misura di un quarto;

– tale accertamento era stato recepito dal Tribunale nelle pagg. 3 (ultimo cpv.) e 4 (primo cpv.) della sentenza di primo grado; non essendo stato impugnato da alcuna delle parti è passato in giudicato;

– il Tribunale aveva altresì accertato in punto di fatto che il D.S. era un lavoratore ultragenerico: lavorava saltuariamente, per lo più come muratore, imbianchino, manovale; anche tale accertamento non era stato impugnato.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 137 cod. ass., per avere la Corte d’appello escluso l’applicabilità nella specie di tale norma, sebbene avesse accertato che l’attore era disoccupato e che secondo le testimonianze raccolte “lavorava saltuariamente”.

Rileva di contro che per l’applicazione di tale norma, alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, sussistevano nella specie tutti i presupposti, avendo la Corte accertato che il reddito della vittima era saltuario e non essendovi prova che quanto ricavato dalle saltuarie occupazioni fosse superiore al triplo della pensione sociale, restando invece irrilevante che, al momento del fatto, la vittima fosse disoccupata.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e degli artt. 1219, 1223 e 1226 c.c., in relazione al rigetto del motivo d’appello con il quale si lamentava la mancata applicazione di un tasso d’interesse superiore a quello legale per la quantificazione del danno da ritardo nel pagamento del dovuto risarcimento.

Lamenta che la motivazione sul punto adottata in sentenza, limitandosi ad affermare che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio stabilito da Cass. Sez. U. 17/02/1995, n. 1712”: è incomprensibile; è eterodossa rispetto al motivo di gravame; in ogni caso viola gi artt. 1219, 1223 e 1226 c.c..

5.1. E’ incomprensibile e non rispondente al motivo di gravame -deduce il ricorrente – perchè non consente di comprendere quale sia l’iter logico seguito; non affronta il problema posto dal motivo di gravame; ritiene corretto il criterio di calcolo, laddove ad essere censurato non era stato il criterio ma la misura del saggio degli interessi compensativi.

5.2. Viola le norme codicistiche summenzionate poichè, non tenendo conto che nel periodo in considerazione il saggio d’interesse legale era notevolmente inferiore rispetto al rendimento medio dei titoli di Stato e della presunzione di un investimento fruttifero autorizzata dall’entità della somma liquidate a titolo di risarcimento, risulta inidonea ad offrire adeguato ristoro del danno patito in conseguenza della perduta disponibilità della somma.

6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 1223 e 2909 c.c. e dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla confermata detrazione, dall’importo liquidato per spese di lite relative al primo grado, delle somme già in precedenza ricevute dall’assicurazione in rimborso dei costi sostenuti per la difesa e l’assistenza stragiudiziale.

Lamenta che il rilievo svolto in sentenza secondo cui la liquidazione dei compensi operata in primo grado era superiore ai valori medi è incoerente rispetto al quesito posto (relativo alla illegittimità di una compensazione tra questi e quanto già ricevuto in rimborso dei costi di difesa sostenuti ante causam) e viola inoltre – se da intendersi volto a rivedere quella liquidazione, in quanto eccessiva – il giudicato formatosi su di essa, poichè non impugnata.

Deduce, inoltre, l’illogicità ed erroneità di siffatta operazione, avuto riguardo alla eterogeneità dei crediti posti in compensazione (spese stragiudiziali e spese giudiziali) ed al fatto che l’acconto per spese stragiudiziali venne pagato dall’assicurazione ancor prima che le spese giudiziali fossero state sostenute.

7. Sono fondati, nei termini appresso precisati, il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili per la connessione che deriva dall’attingere essi, sotto diversi profili, la medesima ratio decidendi.

7.1. La sentenza impugnata si rivela infatti, anzitutto, errata in diritto là dove – nel ritenere ostativo al riconoscimento del reclamato danno da riduzione della capacità lavorativa specifica lo stato di disoccupato dell’attore al momento del sinistro ed il fatto che i testi escussi avessero “riferito genericamente che D.S. lavorava saltuariamente, senza specificare nè il guadagno nè il periodo di impiego” – esprime una regola di giudizio in contrasto con il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui un danno patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto anche dal disoccupato, quando i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità (Cass. 30/11/2005, n. 26081; 18/05/1999, n. 4801; 15/04/1996, n. 3539).

Alla luce di tale principio il fatto dunque che, nella specie, il danneggiato fosse disoccupato ovvero che ne fosse dimostrata l’attitudine ad impieghi lavorativi saltuari e di imprecisata potenzialità reddituale non può ritenersi di per sè ostativo al riconoscimento di un danno patrimoniale, ove le menomazioni patite possano ritenersi tali da incidere significativamente su tali attitudini e potenzialità reddituali.

Deve pertanto ritenersi, in tali termini, fondato il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui può ritenersi diretto a censurare l’applicazione di una regola di giudizio, quale quella esposta, erronea, perchè potenzialmente lesiva del principio di integralità del risarcimento che trova fondamento positivo nell’art. 1223 c.c..

Deve, invece, tale motivo, ritenersi infondato nella parte in cui sembra postulare un giudicato interno sull’accertamento in fatto della natura ed entità dei postumi invalidanti e sulle attività lavorative svolte dal danneggiato.

Un giudicato sul punto in realtà non è configurabile, atteso che il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza “fatto, norma ed effetto”, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (Cass. 16/05/2017, n. 12202).

Nella specie sia il Tribunale che la Corte d’appello non hanno attribuito a tali fatti – e, segnatamente, alle attività lavorative che il ricorrente assume irretrattabilmente accertate – l’effetto voluto dalla parte (risarcimento del danno da riduzione della lavorativa specifica) ma anzi hanno, entrambi, rigettato la relativa domanda.

L’appello del D.S. ha avuto l’effetto di riaprire la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. n. 12202 del 2017 cit.; Cass. 08/10/2018, n. 24783; 17/04/2019, n. 10760).

La decisione, dunque, della Corte d’appello, nella parte in cui ha disatteso ovvero non tenuto conto di tali dati fattuali può essere sindacata sotto gli altri profili denunciati, ma non certo per violazione di un inesistente giudicato interno.

7.2. Deve invece ritenersi pertinente e fondata la censura di vizio motivazionale dedotta con il secondo motivo di ricorso, sul tema della incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità di lavoro della vittima.

Tale incidenza, come si è detto, è negata in sentenza sul duplice rilievo che nella relazione resa all’esito del disposto accertamento tecnico preventivo ad essa non si fa alcun riferimento e che, inoltre, il danneggiato aveva dichiarato, alla consulente fiduciaria della compagnia assicurativa, di essere già stato riconosciuto invalido civile al 75%.

Sul punto il ricorrente deduce vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in tesi rappresentato dalle circostanze accertate da altra successiva c.t.u. (in particolare, ridotta funzionalità dell’anca e conseguente perdita della capacità di lavoro), disposta in corso di giudizio, cui la sentenza di appello non fa alcun riferimento.

Il ricorso assolve gli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo il ricorrente specificamente indicato i fatti in questione, siccome evidenziati dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado e nel successivo supplemento; viene anche fornita adeguata illustrazione della loro decisività ai fini del giudizio.

La rilevanza di tali emergenze non può poi ritenersi esclusa dall’essere il ricorrente (secondo quanto acclarato in sentenza) già stato riconosciuto invalido civile al 75%, attesa la diversità dei presupposti per il riconoscimento di tale status tale da non potersi a priori e in astratto escludere ogni capacità di lavoro, specie a fronte delle segnalate emergenze che sembrano attestare, comunque, l’esistenza di una pregressa sia pur saltuaria attività lavorativa.

8. Meritano dunque accoglimento, nei termini sopra esposti, il secondo e il terzo motivo, restando conseguentemente assorbito l’esame dei motivi primo e quarto.

9. Il quinto motivo è infondato.

Secondo principio al riguardo costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte “in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito, purchè esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (v. ex aliis Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Cass. 23/03/2018, n. 7267; 20/04/2007, n. 9515; 26/10/2004, n. 20742).

Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dunque possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.

Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.

Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perchè il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perchè, di per sè, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25/08/2003, n. 12452; 22/10/2004, n. 20591; 24/10/2007, n. 22347; 12/02/2010, n. 3355; 13/07/2018, n. 18564).

Se si tiene conto di tali presupposti e della funzione di tale tecnica liquidatoria, risulterà evidente la non pertinenza del richiamo, in ricorso, al principio enunciato da Cass. Sez. U n. 19499 del 2008 in tema di prova presuntiva del maggior danno da ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Risulta in altre parole insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.

10. Il sesto motivo è fondato.

La motivazione risulta, sul punto, errata in diritto e viziata anche da ultrapetizione, posto che non vi era appello incidentale sulla liquidazione delle spese di lite.

Le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l’instaurazione della causa e per l’assistenza e la difesa nel corso della stessa), di talchè, in difetto di specificazione alcuna circa la riferibilità di quelle liquidate di primo grado anche alla attività stragiudiziale, ed anzi nella espressa imputazione di queste ultime, ricavabile dallo stessa passaggio motivazionale, alle “singole fasi del processo” (enfasi aggiunta), si appalesa affatto ingiustificata la compensazione operata dai giudici di merito tra quanto già ricevuto dal danneggiato per rimborso delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e quanto invece liquidato da Tribunale per spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, “in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.

“L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

“Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (enfasi aggiunta).

“Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande” (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990).

Nel caso di specie non è in discussione (e, comunque, non se ne fa menzione in sentenza, tanto meno quale giustificazione della operata compensazione) l’an del preteso (e in sè riconosciuto) ristoro delle spese stragiudiziali, ma solo si assume l’identità della sua funzione compensativa rispetto a quelle liquidate per l’assistenza in giudizio: assunto, però, errato, stante la evidenziata intrinseca diversità delle spese stragiudiziali rispetto alle spese processuali vere e proprie.

11. In accoglimento, dunque, del secondo, del terzo e del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo, il terzo ed il sesto motivo del ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo ed il quarto; rigetta il quinto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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