Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Spese del consulente tecnico di parte: liquidazione anche senza prova del pagamento
La pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce che le spese per il consulente tecnico di parte (CTP) rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate anche senza prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligazione. Viene ribadito che l’impugnazione su uno degli elementi della fattispecie riapre l’intero giudizio, escludendo il giudicato sui singoli “punti”. La Corte esclude inoltre vizi di ultrapetizione e motivazione apparente. Accolto il motivo relativo alla mancata liquidazione delle spese CTP, con rinvio al giudice di merito.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Spese processuali – Consulente tecnico di parte – Rifusione – Prova dell’esborso – Non necessità – Sufficienza dell’assunzione dell’obbligazione
In tema di spese processuali, la nomina di un consulente tecnico di parte implica l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.; pertanto, la relativa spesa deve essere liquidata d’ufficio dal giudice ex art. 91 c.p.c., anche in assenza di prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente la prova dell’incarico conferito. Ne consegue che la rifusione non può essere negata per mancata documentazione dell’esborso, salvo che sia dimostrato che la prestazione sia gratuita o il debito estinto.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza del 23/03/2026, n. 6949
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2019 A.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società ALLIANZ, nella qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283 cod. ass., esponendo che due anni prima era stato investito da un veicolo il cui conducente non si poté identificare, ed aveva patito lesioni personali.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza del fatto sopradescritto.
2. Con sentenza 4.3.2022 n. 4174 il Giudice di pace accolse la domanda.
La sentenza fu appellata dall’attore, il quale lamentò la sottostima del danno.
3. Con sentenza 10.5.2024 n. 7957 il Tribunale di Roma rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che:
l’attore non aveva allegato, né provato, elementi dai quali desumere l’esistenza e l’entità del “danno morale”;
non spettava all’attore la rifusione delle spese per remunerare il consulente di parte, in quanto non documentate;
la domanda di rifusione delle spese stragiudiziali era nuova e perciò inammissibile.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da A.A. con ricorso fondato su quattro motivi.
La ALLIANZ ha resistito con controricorso.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La tesi del ricorrente è la seguente:
il Giudice di pace accertò in facto l’esistenza del danno morale, ma ne proclamò l’irrisarcibilità perché “lieve”;
il danneggiato impugnò tale statuizione sostenendo che un danno morale lieve non è perciò solo irrisarcibile;
il Tribunale, incurante della censura, rigettò il gravame per una ragione diversa, ovvero ritenendo non esservi prova del danno.
Così giudicando, conclude il ricorrente, il Tribunale avrebbe frainteso il motivo d’appello e pronunciato ultra petita.
4.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo è infondato perché la liquidazione del danno morale richiese l’appellante, e sulla liquidazione del danno morale ha pronunciato il Tribunale. Non vi fu dunque alcuno iato tra petitum e decisum.
4.2. Il ricorrente sostiene poi che l’esistenza del danno morale, affermata dal Giudice di pace, non poteva essere rimessa in discussione dal Tribunale, in quanto l’appello da lui proposto concerneva unicamente la questione della risarcibilità del danno, non la sua esistenza.
Con tale censura il ricorrente – senza avvedersene – prospetta una questione di giudicato, non una questione di ultrapetizione.
Tale questione è comunque esaminabile, poiché il giudicato tanto interno quanto esterno è rilevabile d’ufficio. Essa tuttavia è manifestamente infondata.
4.3. Il giudicato si forma sui “capi” della sentenza (cioè sulle statuizioni concettualmente autonome rispetto alle altre: ad es., la statuizione sul saggio degli interessi da applicare, rispetto alla statuizione di determinazione del capitale dovuto); non si forma invece sui “punti” della sentenza, ovvero la circostanza di fatto o la valutazione in diritto che il giudice deve affrontare per pervenire a decidere il singolo capo della sentenza (ad es., la qualificazione di un contratto come tipico od atipico, rispetto alla statuizione sulla disciplina ad esso applicabile).
Pertanto la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno è soltanto quella che ha ad oggetto congiuntamente:
a) l’accertamento dell’esistenza d’un fatto;
b) l’individuazione della norma che lo disciplina;
c) l’individuazione degli effetti da tale norma associati al fatto.
Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono, dunque, costituite dai singoli quesiti sul fatto, sulla norma e sugli effetti che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma sono soltanto quelle in cui al giudice si domanda la valutazione congiunta dei suddetti elementi (ex plurimis, Cass. Sez. L., 29/10/1998, n. 10832; Cass. Sez. 2, 28/09/2012, n. 16583; Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10760; Cass. Sez. L., 26/06/2018, n. 16853; Cass. Sez. 6, 16/05/2017, n. 12202).
Naturalmente anche uno soltanto dei tre elementi suddetti potrà formare oggetto di un apposito motivo d’impugnazione: ma la necessità della loro valutazione congiunta fa sì che l’impugnazione su uno di essi riapre la cognizione del giudice dell’impugnazione sull’intera statuizione.
Pertanto, affinché il giudicante possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti, oppure procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un’apposita censura sugli uni o sull’altra, ma è sufficiente che sia contestato anche uno soltanto dei suddetti tre elementi (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8645).
4.4. Nel caso di specie la contesa tra le parti concerneva lo stabilire quale fosse il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla società convenuta.
Dunque il “fatto” da accertare era se A.A. avesse sofferto molto, poco o nulla in conseguenza della “contusione non fratturativa alla spalla destra” per la quale chiese di essere risarcito; la norma da applicare era l’art. 2059 c.c.; gli effetti da valutare erano le conseguenze risarcitorie di quel fatto.
Pertanto l’impugnazione proposta da A.A. sulla valutazione degli effetti giuridici di quel fatto attribuì al giudice d’appello il potere-dovere di riesaminare anche i restanti elementi della fattispecie, sicché correttamente il Tribunale si è posto il problema di stabilire se di quel danno esistesse l’allegazione e la prova.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciato il vizio di nullità della sentenza per “motivazione inesistente od apparente”, nella parte in cui ha rigettato il motivo d’appello inteso a conseguire il risarcimento del danno morale.
2.1. Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata non potrebbe essere più chiara: il gravame fu rigettato per mancanza di prova di una sofferenza morale. Lo stabilire poi se le prove raccolte nel primo grado di giudizio giustificassero tale conclusione e questione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile nella presente sede.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., “per aver il Tribunale di Roma, in sede di gravame, confuso/errato nell’individuare l’oggetto del contendere – effettiva censura – relativa al mancato pagamento dei compensi del C.T.P. per la visita e successiva redazione della R.M.L. nella fase stragiudiziale, necessaria, prodromica ed indispensabile sia ai fini della procedibilità che per la quantificazione della domanda”.
Nell’illustrazione del motivo il ricorrente prospetta argomenti così riassumibili:
prima dell’introduzione del giudizio, si era rivolto ad un consulente medico legale, il quale aveva effettuato una visita e steso una relazione;
il Giudice di pace aveva rigettato la richiesta di rimborso della relativa spese, ritenendola “eccessiva e superflua”;
tale statuizione era stata impugnata da A.A.;
il Tribunale tuttavia in merito a tale motivo di appello “nulla motivata (sic), confondendosi/limitandosi a replicare sulla ulteriore e differente domanda relativa ai compensi per l’assistenza alla C.T.U., processuali, distaccati e differenti da quelli antecedenti al giudizio, stragiudiziali”.
3.1. Prima di esaminare il motivo si impongono due premesse.
La prima è che l’insopprimibile tendenza del ricorrente a non esplicitare gli acronimi induce questa Corte ad esaminare il motivo supponendo che la sigla “R.M.L.” stia per “relazione medico legale”.
3.2. La seconda premessa è che l’intera illustrazione del motivo, così come l’intero ricorso, non brilla certo per nitore di sintassi.
Questa Corte pertanto, dovendo procedere innanzitutto ad interpretare il ricorso e qualificare il motivo sub specie iuris, ritiene che con esso il ricorrente abbia inteso denunciare l’omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale aveva impugnato il rigetto della domanda di rifusione delle spese stragiudiziali.
Tanto si desume, in particolare, dall’ultimo capoverso di p. 16 del ricorso.
3.3. Così qualificato, il motivo è infondato.
Il Tribunale infatti si è pronunciato sulla domanda di rifusione delle spese medico-legali stragiudiziali: l’ha fatto dichiarando il relativo motivo d’appello inammissibile per la sua novità.
Tanto si legge a p. 4, par. (C), della sentenza impugnata, ed in particolare nelle ultime due righe: “dalla disamina degli atti di causa emerge come parte attrice mai abbia lamentato in sede di giudizio di primo grado la restituzione delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e della liquidazione dei relativi compensi, né nell’atto introduttivo, né in prima udienza”.
Questa ratio decidendi, oltre a non essere stata censurata dal ricorrente, è anche ineccepibile, dal momento che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – tre succinte pagine, comprese l’epigrafe e le conclusioni – vanamente si cercherebbe una domanda di rifusione delle spese medico-legali stragiudiziali.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 91, 92, 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., “per aver il Tribunale di Roma mancato di rimborsare e liquidare le spese del C.T.P. per l’assistenza alle due perizie giudiziali svolte in ambito delle due consulenze dei CCTTUU (…), nonché concedendo una motivazione apparente/inesistente”.
Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza col quale il Tribunale ha rigettato la domanda di rifusione delle spese consistite nel compenso dovuto al consulente di parte per l’attività svolta nel corso del giudizio.
Il ricorrente espone che il Tribunale ha rigettato la domanda di rifusione della spesa per l’attività giudiziale svolta dal consulente di parte con due motivazioni: da un lato ha ritenuto non esservi prova che la suddetta spesa fosse stata effettivamente sostenuta; dall’altro ha ritenuto corretta la decisione con cui il Giudice di pace escluse la ripetizione della spesa in esame, in quanto “eccessiva e superflua”.
L’una e l’altra di tali statuizioni – prosegue il ricorrente – furono illegittime: la prima, perché la parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese per il consulente di parte anche se non ancora sostenute al momento della decisione; la seconda in quanto immotivata.
4.1. Il presente motivo di ricorso solleva una questione che ha visto dividersi (per di più in modo inconsapevole) la giurisprudenza di questa Corte, come segnalato sia dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, sia dal ricorrente.
4.2. Secondo un primo orientamento il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza d’un consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione; sono conformi Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. L., 12/12/1985, n. 6283).
4.3. Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell’avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L., 29/06/1985, n. 3897; Cass. Sez. L., 19/10/1977, n. 4475).
4.4. Reputa il Collegio che al primo dei suddetti orientamenti non possa darsi séguito, e che vada condiviso il secondo.
Il primo orientamento è stato motivato con argomenti diversi.
Talora la decisione si è basata sulla equiparazione, non altrimenti motivata, tra le spese per la consulenza di parte e le “spese vive” di cui alla vecchia tariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si trasse così la necessità della prova documentale anche di quelle (Cass. 6283/85, cit.).
In altri casi l’affermazione del principio scaturì da fattispecie del tutto particolari: ovvero la circostanza che il giudice di merito avesse condannato il soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, “delle eventuali spese per la consulenza di parte” non ancora sostenute: decisione (giustamente) cassata sul presupposto che, in tal modo, le spese di consulenza erano state “rimesse all’arbitrio del professionista” (Cass. 2605/06, forse inopportunamente ed acriticamente richiamata, in ben diversa fattispecie, da Cass. 21402/22, ovvero dalla decisione invocata dal Tribunale a sostegno della decisione qui impugnata).
4.5. Questi argomenti non possono condividersi: l’uno per la irripetibilità della fattispecie da cui scaturì; l’altro per l’inconciliabilità coi princìpi generali in tema di spese processuali.
4.6. Le spese che la parte ha sostenuto – o dovrà sostenere – per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759).
4.7. Se dunque le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.
Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.
Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
E l’assunzione dell’obbligazione è implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).
4.8. L’esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe – ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. – che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.
Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.c.
Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.
4.9. Fondata, infine, è la seconda censura contenuta nel quarto motivo di ricorso.
Il Tribunale infatti ha ritenuto “eccessiva e superflua” la spesa sostenuta dall’attore per remunerare il proprio consulente di parte.
Tuttavia osserva la Corte che la suddetta motivazione è per un verso inspiegabile, e per altro verso contraddittoria.
È inspiegabile il giudizio di “superfluità”, dal momento che in primo grado fu nominato un consulente d’ufficio, e tanto legittimava la parte a nominare un consulente di parte (art. 201 c.p.c.).
E poi contraddittorio il giudizio di “eccessività” della spesa, dal momento che non si comprende come possa avere il Tribunale ritenuto “eccessiva” una spesa che per sua stessa ammissione non era dimostrata.
4.10. Il quarto motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, in applicazione del seguente principio di diritto:
“la nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.
Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.
4.11. Naturalmente resta riservata al giudice di rinvio ogni valutazione ai sensi dei primi due commi dell’art. 92 c.p.c.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2026.



