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banca e impresa Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità extracontrattuale Tutela Consumatori

Segnalazione alla Centrale dei Rischi illegittima se basata sul solo inadempimento (Cass. n. 5593/2026)

Segnalazione alla Centrale dei Rischi e responsabilità della banca: illegittima se fondata sul solo inadempimento senza verifica della reale situazione di difficoltà economica del debitore

La Corte di Cassazione afferma che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero inadempimento contrattuale, ma richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la segnalazione limitandosi a rilevare il mancato pagamento dei canoni di leasing. La Cassazione censura tale impostazione, ribadendo che l’iscrizione a “sofferenza” presuppone una valutazione negativa della situazione finanziaria del soggetto segnalato. Inoltre viene riconosciuta la possibile sussistenza del nesso causale tra segnalazione e danno, nel caso in cui essa determini, ad esempio, il rifiuto di concessione di credito da parte di altri istituti bancari.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Segnalazione alla Centrale dei rischi – Presupposti – Nozione di “sofferenza” – Necessità di grave difficoltà economica – Insufficienza del mero inadempimento – Illegittimità della segnalazione

In tema di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, l’iscrizione del credito in “sofferenza” non può essere fondata sul mero inadempimento del debitore, ma richiede una valutazione complessiva e negativa della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto segnalato, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza, anche se non accertata giudizialmente. Ne consegue che la segnalazione effettuata senza tale verifica è illegittima, potendo generare responsabilità risarcitoria qualora sussista un nesso causale tra la segnalazione e il danno subito, come nel caso del rifiuto di concessione di finanziamenti da parte di altri istituti di credito.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/03/2026, n. 5593

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. Srl e ANVA Srl citarono innanzi al Tribunale di Roma la UBI LEASING Spa deducendo che la convenuta, dopo aver intavolato trattative per conciliare una causa (opposizione a decreto ingiuntivo) in corso tra le parti, relativa ad un debito derivante da leasing, non aveva formalizzato una transazione, così determinando la segnalazione della ANVA Srl alla Centrali rischi della Banca d’Italia.

Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nella misura di Euro 2.500.000,00.

Il Tribunale, con sentenza del 17.9.2015, rigettava la domanda, osservando che, premesso che l’azione promossa era da ricondurre all’ambito dell’art. 1337 cc, in tema di responsabilità precontrattuale, era da accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della A.A. Srl, e che il danno non era stato provato.

Con sentenza del 9.3.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello principale delle due società, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della UBI LEASING Spa, osservando che pur condividendo quanto affermato dalle appellanti (circa la qualificazione della domanda come di risarcimento extracontrattuale) tuttavia tale domanda non era da accogliere in quanto, sulla base della loro stessa ricostruzione dei fatti, la segnalazione della ANVA Srl non era illegittima derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di leasing per la somma di Euro 41.851,73, per il periodo gennaio 2003-ottobre 2004; non era fondato il motivo concernente la ritenuta carenza di legittimazione attiva della A.A. Srl, in quanto soggetto estraneo all’ANVA Srl- non essendo stata documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cc o altra forma di collegamento che abbia potuto comportare un danno conseguente alla suddetta segnalazione- ed essendo irrilevante l’identità della compagine sociale; era assorbito il terzo motivo riguardante la valutazione d’insussistenza del nesso di causalità tra gli illeciti contestati alla società convenuta e i danni richiesti; infine, non potevano essere accolte le istanze istruttorie in quanto non riproposte in appello; era invece inammissibile l’appello incidentale per mancanza d’interesse ad impugnare, stante il rigetto della domanda risarcitoria.

A.A. Srl e ANVA Srl ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con cinque motivi. INTESA SANPAOLO Spa (già UBI LEASING Spa) resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 53, 67, 108, 170, D.Lgs. n. 385/1993, della delibera CICR 29.3.1994istitutiva della Centrale-Rischi, e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 sul funzionamento della stessa Centrale, per aver la Corte d’Appello affermato la legittimità della segnalazione in mancanza dei presupposti di legge (situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile ad una crisi d’insolvenza), non essendo invece motivo idoneo a ciò il mero inadempimento.

Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello non abbia esaminato e valutato la documentazione prodotta sulla capacità patrimoniale delle due società (bilanci; perizia di stima).

Il secondo e terzo motivo denunziano nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e per motivazione apparente, per aver la Corte territoriale dichiarato la legittimità della segnalazione a sofferenza sull’esclusivo presupposto del rapporto creditizio tra le parti.

Il quarto e quinto motivo denunziano violazione degli artt. 75 cpc, 2043 cc, 112 cpa, 111 Cost., ex art. 360, nn. 4 e 5, cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte d’Appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva della A.A. Srl per la mancanza di collegamento societario con la segnalata ANVA Srl, avendo invece la prima società agito azionando un proprio diritto autonomo, afferente ai danni subiti a seguito della comunicazione dell’Unicredit che le aveva negato il mutuo proprio per la segnalazione della collegata ANVA, pur essendo stata documentata l’avvenuta estinzione del debito, con richiesta di restituzione della somma di Euro 550.000,00 alla scadenza contrattuale del 30.4.2009.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Invero, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva considerarsi illegittima, “derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di macchinari… Conseguentemente, nessun danno, la UBI è tenuta a risarcire”, incorrendo in una evidente violazione della disciplina regolante la suddetta segnalazione, come richiamata nella rubrica del primo mezzo, omettendo del tutto di considerare la giurisprudenza consolidata di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui, ai fini dell’obbligo di segnalazione al “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (cd. Centrale dei rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in “sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità” (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019).

Nella specie, come detto, la Corte d’Appello ha omesso ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche.

Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono del pari fondati per aver la Corte omesso di tener conto della comunicazione indirizzata alla A.A. Srl da Unicredit circa l’impossibilità di concedere il mutuo, in ragione dell’avvenuta segnalazione dell’ANVA Srl alla Centrale dei rischi, e della posizione di collegata della società segnalata, emergendo dunque un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato.

Per quanto suesposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma che dovrà riesaminare la fattispecie in conformità dei principi richiamati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2026.

 

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