Titolo

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Scontro tra veicoli

Giurisprudenza Patavina-Tribunale Procedura Civile

Scontro tra veicoli e superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c.

Tribunale di Padova, Sez. II, Giudice Dr.ssa Vincenza Lanteri, Sentenza del 13-04-2010

Circolazione stradale – Scontro tra veicoli – Superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c. II c.c. in considerazione del carattere eziologicamente assorbente della condotta assunta dal conducente la cui colpa sia stata accertata in concreto – Sussiste

IL COMMENTO

Nel caso di specie la Dr.ssa Lanteri affronta il tema del superamento della presunzione di cui all’art. 2054 comma secondo c.c., aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del 20 aprile 2009). Il caso è particolarmente interessante in quanto il Giudice ha escluso il concorso di responsabilità in considerazione del carattere eziologicamente assorbente della condotta assunta dal conducente che aveva impegnato l’incrocio senza concedere la dovuta precedenza e la cui colpa era stata accertata in concreto, ancorché il veicolo favorito, secondo, peraltro, la ricostruzione del C.T.U., avesse tenuto una velocità di “78/79 Km/h in un luogo soggetto al limite di 50 Km/h“.

Detto orientamento si contrappone a quello secondo cui:

“Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso” (Cass. civ. Sez. III, n. 477 del 15 gennaio 2003).

e ancora,

“Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24860 del 09.12.2010).

L’adesione al primo piuttosto che al secondo orientamento giurisprudenziale di cui si è dato sinteticamente conto, ha riflessi pratici di non poco momento giacchè la questione come ben si comprende, incide fortemente sul piano della distribuzione dell’onere della prova.

Per l’effetto, ove si condividesse il primo orientamento (quello fatto proprio dalla Dr.ssa Lanteri), il concorso tra colpa specifica e colpa presunta potrà essere superato anche in via logica, in considerazione del carattere eziologicamente assorbente od esclusivo della condotta assunta dal conducente la cui colpa sia accertata in concreto. In altre parole, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti, libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità nonché dell’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ove si aderisse, viceversa, all’altro orientamento, il conducente per svincolarsi dalla presunzione di responsabilità sarà gravato SIA dell’onere di provare l’altrui colpa specifica, SIA dell’onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come disciplinato dall’art. 2054 I° comma c.c..

Peraltro, essendo il contrasto giurisprudenziale al momento in cui si scrive (gennaio 2014) ancora aperto, all’operatore del diritto non resterà che valutare caso per caso a quale orientamento preferibilmente aderire nell’interesse del proprio assistito.

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Dott.ssa Vincenza Lanteri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 20/9/2004 al n. 9727/04 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 9/9/04 dall’avv. Ma.Ga. a mezzo posta

Da

Ar. S.A.

Le. S.p.A.

– attrici –

rappresentate e difese come da mandati in calce ai rispettivi atti di citazione notificati dagli avv.ti Ma.Ga. e Ga.So., con studio in Padova, Via (omissis);

Contro

Ce.Na. – nato (omissis)

– convenuto –

rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di risposta dall’avv. Cr.De. con studio in Padova, Via (omissis);

Ba.Em. – nato (omissis)

– convenuto –

Oggetto: danni a cose.

 Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2002 Ce.Na. esponeva che:

il 20 agosto 2001, allo ore 9.00 circa, Ba.Sa., mentre viaggiava a bordo dell’autovettura (omissis) – targata (omissis) e di proprietà di esso deducente – percorrendo Viale (omissis) e tenendo la seconda corsia demarcata dalla via di percorrenza, era stata investita, in prossimità dell’intersezione tra Viale (omissis) e via (omissis), dall’autovettura (omissis) – targata (omissis), di proprietà della Le. S.p.A. ed assicurata presso la Ai. S.A. – condotta da Ba.Em., il quale, con manovra di svolta a sinistra, aveva impegnato la prioritaria omettendo di rispettare lo STOP;

dal violento urto erano derivati gravi danni all’autovettura di proprietà di esso deducente, quantificati in Euro 11.382,32, oltre Euro 136,34 per il recupero ed il trasporto del mezzo incidentato; alle somme predette dovevano aggiungersi Euro 371,88 per il noleggio di un’autovettura sostitutiva per 10 gg., nonché la somma forfetaria di Euro 1.301,47 per il fermo tecnico dell’autovettura incidentata; l’ammontare complessivo di cui esso deducente era creditore poteva determinarsi in Euro 13.191,98, al netto di interessi e rivalutazione monetaria;

con raccomandata a.r. del 20 settembre 2001 lo studio di infortunistica stradale Se., con sede in Monselice (PD), aveva notificato alla compagnia Ai. S.A., per conto di esso deducente, la richiesta risarcitoria che, a seguito delle intercorse trattative, era stata liquidata in Euro 7.333,19, di cui Euro 6.558,50 quale capitale per esso Ce. ed Euro 774,69, a titolo di competenze lorde per il predetto studio di infortunistica, ma tale somma, in quanto insufficiente all’integrale ristoro del danno subito, era stata trattenuta a titolo di acconto, rimanendo ancora creditore della somma complessiva di Euro 6.561,16.

Tutto ciò esposto, l’attore conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Padova Ba.Em., Le. S.p.A. con sede in Sesto San Giovanni, ed Ai., con sede in Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 6.561,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo effettivo.

Costituitesi in giudizio, le convenute Le. S.p.A. ed Ai. S.A. chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

non si costituiva Ba.Em., il quale rimaneva contumace per l’intero svolgimento del processo. Il Giudice di Pace di Padova con sentenza n. 1682/03 dichiarava la responsabilità esclusiva dell’incidente in capo a Ba.Em. e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell’attore Ce. la somma di Euro 3.281,76, oltre agli interessi legali dalla data dell’evento al saldo effettivo.

Avverso tale pronuncia Le. S.p.A. ed Ai. S.A. interponevano appello con atto di citazione notificato rispettivamente nelle date del 13 e 14 settembre 2004 nei confronti di Ba.Em. e Ce.Na. e chiedevano, in via principale, la dichiarazione a carico di Ce.Na. dell’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro o, quantomeno di una quota concorrente di responsabilità, con conseguente condanna dello stesso Ce. alla restituzione di quanto ottenuto in forza della immediata esecutività della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio o compensazione di quelle di primo grado.

L’appellato Ce., ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via incidentale, assumendo che il Giudice di prime cure avesse commesso un mero errore di calcolo nella determinazione dell’importo totale, che aveva indicato in Euro 3.218,76, anziché in Euro 5.140,37, ne chiedeva la rettifica, oltre alle spese di ambedue i gradi del giudizio.

Successivamente al “congelamento” della causa, disposto con provvedimento del Presidente del Tribunale, a far data dal 21 luglio 2007 la causa veniva assegnata ad altro Giudice, il quale fissava l’udienza del 19 febbraio 2008 ed in quella sede formulava una proposta transattiva, accettata dagli appellati Ce. e Ba., ma non dagli appellanti.

Indi seguiva un nuovo “congelamento” della causa per l’applicazione extradistrettuale del Magistrato, il quale, cessato l’impedimento, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del giorno 11 novembre 2009 ed in tale data tratteneva la causa in decisione, riducendo i termini a 40 + 10 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda degli appellanti è parzialmente fondata ed in tali termini può essere accolta.

Motivi della decisione

Invero, come affermato dal Giudice di Pace nella gravata sentenza, la responsabilità dell’incidente oggetto di causa deve essere ascritta in via esclusiva a Ba.Em. il quale, sulla scorta del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Padova, risulta che abbia impegnato Viale (omissis) omettendo di rispettare lo stop e senza concedere la precedenza all’autovettura di proprietà del Ce., che il giorno del sinistro era condotta da Ba.Sa.

Lo stesso Ba., nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di sommarie informazioni e quindi subito dopo l’incidente, ha ammesso di non aver visto l’autovettura condotta dalla Ba. avendo, testualmente, affermato che: “non notando alcun veicolo in arrivo, riprendevo la marcia, ma giunto oramai nella seconda corsia demarcata del citato viale (omissis) improvvisamente mi si parava davanti la sagoma di un’autovettura che urtava la parte anteriore della mia auto e dopo essersi rovesciata terminava la sua corsa contro la recinzione della ditta Va. pompe sita al civ. 49, qualche metro dopo l’intersezione” (doc. n. 1 dell’atto di citazione avanti al Giudice di Pace).

Così come deve essere escluso il concorso di responsabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 2054 e 2055 c. e, della conducente dell’autovettura di proprietà del Ce. in conseguenza della velocità dalla stessa tenuta, secondo la ricostruzione del C.T.U. secondo cui era “78/79 Km/h in un luogo soggetto al limite di 50 Km/h”, poiché, recentemente, la Suprema Corte ha affermato

che “in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del 20 aprile 2009). In punto responsabilità la gravata sentenza n. 1682/03 deve pertanto essere confermata.

Diversamente dicasi per ciò che concerne la liquidazione del danno arrecato all’autovettura di proprietà del Ce. In merito il Giudice di Pace, pur riconoscendo “che il valore antesinistro del veicolo attoreo è pari ad Euro 8.300,00, cioè inferiore al costo delle riparazioni”, ha ritenuto “equo” liquidare “per intero le spese di riparazione” sulla considerazione che “il riconoscimento in forma specifica rappresenta senza dubbio un accertato molto più valido ed ampio ..”, mentre questo Giudice ritiene condivisibile l’orientamento della Suprema Corte laddove ha affermato che la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto,per cui qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, riducendo la misura del risarcimento (nella specie, è stata affermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicolo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8062 del 14 giugno 2001). Nella fattispecie il Giudice di prime cure, seguendo la determinazione del danno operata dal C.T.U., geom. Fr.Cr., aveva quantificato tale voce nella complessiva somma di Euro 9.293,07 oltre I.V.A. (che non è stata presa in considerazione, poiché dalle fatture in atti risultava trattarsi di soggetto con partita I.V.A.); invece, per le considerazioni sopra svolte, il danno subito dal Ce. deve essere determinato nella minor somma di Euro (9.293,07 x 85% =)7.899,11 oltre ad Euro 371,88 per il costo di noleggio dell’auto sostitutiva ed Euro 950,00 per il fermo tecnico, pari complessivamente ad Euro 9.220,99. Quindi, tenuto conto di quanto già versato in favore del Ce. e cioè Euro 10.614,95 (di cui Euro 7.333,19 versati anteriormente al giudizio ed Euro 3.281,76 in seguito alla sentenza di primo grado), il predetto deve essere condannato a restituire alla compagnia assicuratrice la somma complessiva di Euro 1.393,96.

Alla rideterminazione del danno subito dal Ce. consegue il rigetto dall’appello incidentale da quest’ultimo proposto.

In conclusione Ce.Na. deve essere condannato a restituire la somma di Euro 1.393,96 alle appellanti, con gli interessi al tasso legale dalla domanda in questo grado sino al saldo effettivo.

Le spese di causa, tenuto conto della solo parziale soccombenza dell’appellato, devono essere poste a suo carico per 1/3, mentre i restanti 2/3 debbono essere compensati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d’appello proposta con atto di citazione notificato nelle date del 13 e 14 settembre 2004 da Le. S.p.A. ed Ai. S.A. S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1682/03, ogni diversa o maggiore istanza ed eccezione respinta, così provvede in parziale accoglimento del gravame:

determina

il danno subito dal Ce., a seguito del sinistro stradale verificatosi il 20 agosto 2001, in complessivi Euro 9.220,99 e per l’effetto

condanna

il Ce. a restituire alle appellanti la somma di Euro 1.393,96 oltre interessi legali dal 14 settembre 2004 sino al saldo effettivo, nonché a rifondere alle stesse 1/3 delle spese processuali del grado, che liquida per tale quota in complessivi Euro 1.341,00 di cui Euro 410,33 per diritti ed Euro 750,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

Dichiara

compensati i restanti 2/3.

Così deciso in Padova il 15 febbraio 2010.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2010.

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