Titolo

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Causa persa per colpa

Responsabilità extracontrattuale

Rumori molesti provenienti dal vicino: fissati i parametri per valutare la tollerabilità

(di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

La legge di Bilancio per il 2019, recentemente approvata, con il comma 746 dell’articolo 1, è intervenuta sulla materia relativa al risarcimento dei danni causati da rumori molesti.

Con la Riforma viene aggiunto il comma 1 bis all’articolo 6-ter del Dl 208/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, stabilendo che per l’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile “si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e alle relative norme di attuazione” ossia la Legge quadro sull’inquinamento acustico che disciplina la materia in ambito amministrativo a tutela degli interessi collettivi.

Il Legislatore, con tale intervento, ha così fissato i parametri che il Giudice civile dovrà seguire nei casi di richiesta di risarcimento danni causati dalle immissioni di rumori intollerabili (anche tra vicini di casa).[1]

In senso conforme alla modifica legislativa, si era recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza del 20.12.2018 n. 32943) statuendo che:

“Il Tribunale di Reggio Emilia ha ben applicato il principio stabilito da questo Collegio, secondo cui, anche quando la intollerabilità delle immissioni acustiche sia lamentata invocando la disciplina civilistica, non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività.

Il ragionamento da fare, infatti, è il seguente: se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico (Cass. 18/01/2017, n. 1069; Cass. 17/01/2011, n. 939).”

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12780/15 R.G. proposto da:

A.N., rappresenta e difesa dall’Avv. Daniela Ferretti, con domicilio eletto in Roma, piazza Dell’Orologio, n. 7, presso lo studio dell’Avv. Paola Moreschini;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Nino Giordano Ruffini, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Maurizio de Stefano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/14 del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 22 maggio 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2018 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Svolgimento del processo

A.N. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 776/14 del Tribunale di Reggio Emilia, deposita il 22/05/2014, formulando tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, R.A..

R.A., lamentando la provenienza di intollerabili immissioni acustiche dall’appartamento sovrastante il proprio, di proprietà dell’attuale ricorrente, si rivolgeva al Giudice di Pace di Montecchio Emilia, perché condannasse A.N. ad eseguire tutte le opere ritenute necessarie per far cessare le immissioni e, in subordine, a risarcire tutti i danni provocati.

Il Giudice adito, accertata la intollerabilità delle immissioni, ai sensi dell’art. 844 c.c., ed individuatane la causa nelle carenze strutturali del fabbricato e nella rimozione del controsoffitto da parte dell’attore, condannava la convenuta al rifacimento del piano solaio, secondo le modalità descritte dal C.T.U., condannava l’attore a partecipare alla metà delle spese occorrenti ed al rifacimento a proprie spese del controsoffitto in prossimità del solaio, secondo le prescrizioni tecniche del C.T.U. R.A. impugnava la decisione di prime cure dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia che, con la sentenza qui impugnata, condannava esclusivamente l’attuale ricorrente ad eseguire, con spese integralmente a suo carico, le opere indicate dal Giudice di Pace sulla scorta della C.T.U.

Motivi della decisione

1. Con tutti i motivi di ricorso la ricorrente fa leva su due circostanze – la rimozione del controsoffitto da parte di R.A. e la sua partecipazione nelle scelte e nella realizzazione delle opere realizzate nella abitazione immettente – per lamentare, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento per mancata e/o erronea valutazione di specifiche doglianze mosse con l’atto di appello ed omessa pronuncia su un fatto principale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. (motivo n. 1), il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. (motivo n. 2), la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per mancata e/o erronea valutazione di specifiche doglianze mosse con l’atto di appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. (motivo n. 3).

2. Con il motivo n. 2 deduce, inoltre, che le immissioni non superavano la normale tollerabilità, perchè i criteri utilizzati dal C.T.U. – i parametri di cui al DPCM 5/12/1997 – non avrebbero dovuto applicarsi al caso di specie; con il motivo n. 3 lamenta altresì il rigetto della propria richiesta di rimessione della causa in istruttoria, al fine di ottenere chiarimenti dai C.T.U. circa l’importanza della rimozione del controsoffitto ai fini dell’insonorizzazione dell’immobile di sua proprietà.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro evidente connessione, non meritano accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili, risultando in parte inammissibili e in parte infondati.

4. Assume valore preminente la questione relativa all’accertamento della intollerabilità delle immissioni acustiche (le emissioni che si collochino al di sotto della soglia di normale tollerabilità rappresentano una forma lecita di esercizio del diritto di proprietà dell’emittente, il quale, di conseguenza, andrebbe immune da responsabilità), contestata dalla ricorrente (p. 23 del ricorso), con il motivo numero uno, benché incorrendo in un evidente vizio di sussunzione della censura mossa alla sentenza impugnata: lamenta, infatti, il difetto di prova della intollerabilità delle immissioni, deducendo la violazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre, ricorrendo tutt’al più un errore di fatto, esso avrebbe dovuto essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, nei limiti consentiti dall’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12/10/2017, n. 23940), e provvedendo agli adempimenti richiesti ai fini di soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare che il fatto era stato oggetto di contestazione, perchè l’onere della prova attiene solo a fatti contestati – Cass. 28/06/2012, n. 10853 – il dato extratestuale dal quale evincere la sua esistenza nonchè il come e il quando esso fosse stato oggetto di discussione tra le parti. La mancanza di uno di tali requisiti non consente, secondo ripetuti pronunciamenti di questa Corte, di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario: ex pluris cfr. Cass., sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 9/09/2016, n. 19312.

4.1. E ciò al netto della evidente contraddizione in cui la ricorrente incorre quando, per un verso, insiste sul difetto di prova della intollerabilità, e, per l’altro, pretende il riconoscimento dell’utilità sociale dell’emissione, verosimilmente basata sulla vocazione abitativa col tempo assunta dai locali immettenti.

5. Nè l’aver invocato la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere omesso il giudice del merito di esaminare l’apporto causale dell’attuale resistente al verificarsi della intollerabilità dell’emissione, sposta i termini della questione, giacché un conto è l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità dell’emissione acustico, altro è individuarne la causa o la concausa.

6. E’ parimenti inammissibile la censura della ricorrente relativa alla violazione da parte del giudice di merito dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato la rilevanza dei lavori di rimozione del solaio eseguiti nella propria abitazione da R.A.. Questa Corte ha già avuto occasione di statuire che l’omessa pronuncia su un motivo di appello, in questo caso quello incidentale, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 16/03/2017, n. 6835).

7. E comunque costituisce consolidato orientamento di questa Corte che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua nuova formulazione, applicabile ratione temporis, al caso di specie, qualora i fatti storici – relazione svolta in ATP, C.T.U. di primo grado, prove testimoniali -come nella fattispecie all’esame, siano stati presi in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 19/01/2017, n. 1280; Cass. 01/09/2016, n. 17500).

8. Quanto, infine, all’omesso esame della richiesta di ulteriori chiarimenti al C.T.U., la censura della ricorrente è inammissibile, perchè rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito l’accoglimento di una istanza istruttoria e poi perchè la ricorrente non ha offerto indicazioni circa le modalità e la ritualità della sua richiesta nè ha evidenziato la tempestività della censura mossa in ordine all’inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue istanze (Cass. 19/04/2006, n. 9076); anche in considerazione del fatto che il mancato esame di una domanda istruttoria non integra omessa pronuncia, ma può dar luogo unicamente all’omesso esame di un punto decisivo della controversia e, perciò, a vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove afferisca a circostanze decisive, perchè suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata: non risulta, invece, che la C.T.U. abbia messo in relazione le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento immettente con i lavori eseguiti nell’appartamento immesso.

9. Nel merito va osservato che l’intollerabilità delle immissioni acustiche risulta dimostrata attraverso prove testimoniali e mediante la relazione del C.T.U., il quale, avvalendosi dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, non ha fatto, secondo il giudice a quo, che rendere più oggettiva la propria valutazione. Il Tribunale di Reggio Emilia ha ben applicato il principio stabilito da questo Collegio, secondo cui, anche quando la intollerabilità delle immissioni acustiche sia lamentata invocando la disciplina civilistica, non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività. Il ragionamento da fare, infatti, è il seguente: se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico (Cass. 18/01/2017, n. 1069; Cass. 17/01/2011, n. 939).

9.2. Non solo: il Tribunale, esaminando la richiesta dell’attuale ricorrente, ha ritenuto che la causa delle emissioni, non del tutto eliminabili, dato lo stato dei luoghi (edificio di vecchia data, risalente al 19^ secolo, tipologia dei lavori eseguiti da entrambi i contendenti, precedente destinazione del locale immettente e di quello immesso), e tuttavia sensibilmente riducibili, siano da attribuirsi al mutamento di destinazione d’uso del sottotetto, all’epoca dei fatti abitato da A.N., ma precedentemente destinato a non esserlo. Il fatto che il mutamento di destinazione d’uso non abbia dato luogo a violazione delle norme urbanistiche non esclude, afferma il Tribunale, che esso in concreto pregiudichi i diritti dei terzi, in questo caso quelli di R.A., a non subire immissioni acustiche intollerabili.

9.3. Anche a tal proposito questo Collegio ritiene che il giudice a quo abbia deciso conformemente con la normativa vigente e con i principi elaborati dalla giurisprudenza. E’ evidente, infatti, che il Tribunale ha fatto leva sul criterio della prevenzione, cioè su uno dei parametri previsti dall’art. 844 c.c., comma 2, u.p.. Ha escluso, cioè, che una certa utilizzazione del piano sottotetto mansardato, quella abitativa, potesse di per sè costituire fatto illecito, ma ha garantito la tutela del terzo, R.A., contro il pregiudizio derivante dal concreto svolgimento delle attività inerenti a detta nuova destinazione e dalle relative modalità: pregiudizio consistente nella emissione di rumori intollerabili (cfr. Cass. 27/06/1985, n. 3848). E’ facoltà del giudice, insindacabile in sede di legittimità, quella di tener conto della priorità dell’utilizzo impressa ai fondi, anche a prescindere dall’autore storico della immissione.

9.4. Proprio la valutazione dello stato dei luoghi, considerando gli interessi contrapposti ed i fatti nella loro cronologia, invocata dalla ricorrente, porta, del resto, a tali conclusioni: tenendo conto della destinazione originaria dei locali di proprietà dell’attuale resistente (abitativa) e di quello mutato dei locali immettenti.

9.5. A nulla vale lamentare che il giudice non abbia tenuto conto dei lavori svolti nel suo appartamento da R.A.; che non corrisponda al vero che il giudice non se ne sia occupato è provato dall’espressa esclusione della condanna a realizzare a sue spese il controsoffitto in prossimità del solaio e dalle risultanze della C.T.U. riversata in sentenza, ove si fa esplicito riferimento agli interventi all’intradosso del solaio con rimozione dell’incannucciato e la messa a vista della struttura in legno del solaio realizzati da R.A.. Vero è, al contrario, che il giudice, valutando le prove raccolte, la domanda e le eccezioni delle parti, ha ritenuto, con una motivazione scevra da vizi logici, che le immissioni provenienti dall’appartamento di A.N. superassero la normale tollerabilità, che esse derivassero dal mutamento di destinazione del solaio, non destinato ad essere trasformato in abitazione, che esse non potessero essere del tutto eliminate, ma contenute e, quindi, ricondotte entro la soglia della tollerabilità con l’esecuzione dei lavori indicati nella C.T.U. nell’appartamento della ricorrente ed a sue spese.

10. Ne consegue il rigetto del ricorso.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al petitum.

12. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore imposto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

 

[1] A. Concas, Quando i rumori molesti costituiscono reato, in Diritto.it.

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