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Banca e impresa Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Revocatoria fallimentare del mutuo: la banca conosceva lo stato d’insolvenza del debitore (Cass. Civ. n. 25399/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Revocatoria fallimentare del mutuo bancario: il finanziamento erogato all’impresa insolvente può essere dichiarato inefficace anche senza la prova di un concreto pregiudizio patrimoniale.

La Corte di Cassazione afferma che il contratto di mutuo costituisce un atto a titolo oneroso assoggettabile a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall., anche quando l’erogazione abbia procurato liquidità all’impresa. Non occorre dimostrare un concreto danno alla massa dei creditori, poiché il pregiudizio è in re ipsa e il finanziamento determina un incremento del passivo attraverso l’obbligazione restitutoria. Il curatore può eccepire l’inefficacia del contratto in sede di verifica dello stato passivo, ai sensi dell’art. 95 L. Fall., per ottenere l’esclusione del credito fondato sul titolo negoziale. La garanzia pubblica MCC non esonera la banca dalle verifiche sulla situazione finanziaria del debitore. Resta distinta l’eventuale domanda di restituzione del capitale per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

LA VICENDA

Banco di Desio aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento Orafluid S.r.l. per un finanziamento di 300.000 euro, garantito all’80% dal Medio Credito Centrale, già escusso per 240.000 euro. Il Tribunale di Verona aveva respinto l’opposizione della banca, accogliendo l’eccezione revocatoria proposta dalla curatela in relazione al mutuo concesso in prossimità della domanda di concordato. La Cassazione conferma la decisione, rigetta il ricorso e condanna la banca alle spese.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

FALLIMENTO – Accertamento del passivo – Revocatoria fallimentare – Contratto di mutuo – Natura di atto a titolo oneroso – Inefficacia del titolo negoziale – Eccezione revocatoria in via breve del curatore – Esclusione del credito restitutorio fondato sul contratto – Ammissibilità – Artt. 67, comma 2, e 95, comma 1, L. Fall.

Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso assoggettabile a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall., senza che sia necessario accertare un concreto pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, essendo tale pregiudizio insito nell’incremento del passivo derivante dall’obbligazione restitutoria. Ne consegue che il curatore può eccepire in via breve l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 1, L. Fall., al fine di ottenere l’esclusione dallo stato passivo del credito restitutorio fondato sul titolo negoziale. Resta distinta l’eventuale pretesa di restituzione del capitale erogato a titolo di indebito oggettivo, da far valere con apposita domanda.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 16/09/2026, n. 25399

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Spa ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del FALLIMENTO ORAFLUID Srl in liquidazione – per quanto qui rileva – per Euro 300.000,00 in relazione al finanziamento n. (Omissis), erogato in data 4 giugno 2020, assistito per l’80% da garanzia di Medio Credito Centrale (MCC), già escussa per Euro 240.000,00. Il credito – come risulta dal decreto impugnato – è stato escluso sia in relazione all’importo di Euro 240.000,00 per intervenuta soddisfazione del creditore – non trovando applicazione l’art. 61, secondo comma, L.Fall. per non essere il gestore del Fondo di Garanzia MCC coobbligato del fallito -sia in relazione all’importo residuo di Euro 60.000,00, avendo il curatore eccepito la revocatoria in via breve ex art. 67, primo comma n. 3), nonché ex art. 67, secondo comma, L.Fall., nonché in quanto finanziamento concesso abusivamente.

2. Il Tribunale di Verona, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione del creditore accogliendo, secondo il principio della ragione più liquida, l’eccezione revocatoria in via breve di cui all’art. 67, secondo comma, L.Fall., ritenendo che il mutuo costituisce atto a titolo oneroso e, in quanto tale, “compreso nel novero di quelli revocabili ai sensi dell’art. 67, c. 2 L.Fall.“.

3. Quanto al profilo soggettivo, ha premesso il giudice dell’opposizione che il finanziamento è stato stipulato nel semestre anteriore alla proposizione di domanda di concordato con riserva del debitore (pubblicata in data 23 luglio 2020), cui ha fatto seguito il deposito del piano in data 29 gennaio 2021 e la dichiarazione di fallimento in data 22 luglio 2022 “in un contesto di chiara consecuzione tra le procedure”, con conseguente (Omissis) del periodo sospetto. In tale contesto – atteso il patrimonio netto negativo risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019 per Euro 1.877.859,00 e la perdita della continuità indicata nella nota integrativa – il decreto ha ritenuto che la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del mutuatario, benché il bilancio della debitrice fosse stato pubblicato in data 9 luglio 2020; ciò in quanto, nel contesto pandemico in cui veniva richiesto il finanziamento, era ragionevole ritenere che la banca avesse richiesto una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera 2020, data alla quale tali elementi dovevano ritenersi conclamati. Ha, pertanto, ritenuto il giudice dell’opposizione ragionevole che la concessione del finanziamento garantito da MCC fosse avvenuta con la consapevolezza dello stato di insolvenza del mutuatario e, pertanto, ha ritenuto inopponibile al fallimento il titolo negoziale del contratto di mutuo del 4 giugno 2020, posto a fondamento della pretesa creditoria, rilevando la mancata riproposizione della domanda di ripetizione di indebito fondata sul disposto dell’art. 2033 cod. civ.

4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi, cui resiste la curatela con controricorso. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, L.Fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto operante, nel caso di specie, l’eccezione revocatoria in via breve al contratto di finanziamento in data 4 giugno 2020. Parte ricorrente propone una lettura restrittiva del concetto di atto a titolo oneroso revocabile a termini del secondo comma dell’art. 67L.Fall., fondata sulla natura dispositiva dell’atto negoziale e, in quanto tale, depauperativa del patrimonio del debitore. Non sarebbe, pertanto, sufficiente che l’atto oggetto di eccezione revocatoria fosse in sé un atto a titolo oneroso, ma occorrerebbe un effetto pregiudizievole del contratto sul patrimonio

dell’impresa. Tale elemento della fattispecie mancherebbe nel caso del mutuo, avendo il mutuatario ricevuto una prestazione di denaro (liquidità) con obbligo di restituzione del capitale e degli interessi; si osserva, inoltre, che l’accoglimento della revocatoria avrebbe come effetto paradossale l’inefficacia dell’erogazione del mutuo.

2. Il primo motivo ha a oggetto la oggettiva revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.Fall. del contratto di mutuo chirografario quale atto a titolo oneroso, questione in ordine alla quale non constano specifici precedenti. Dispone l’art. 67, secondo comma, L.Fall. che sono revocati -ove il curatore provi lo stato di insolvenza della parte contrattuale in bonis – “gli atti a titolo oneroso… se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La disposizione normativa è diversa e più ampia rispetto a quella concernente la revocatoria ordinaria degli “atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” (art. 2901 cod. civ.). Nella revocatoria fallimentare non è richiamato il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, in coerenza con il principio secondo cui non è necessario accertare un effettivo pregiudizio per la massa dei creditori derivante da un atto oggetto di revocatoria concorsuale, trattandosi di pregiudizio in re ipsa (Cass., Sez. U., n. 7028/2006). Non costituisce, quindi, elemento della fattispecie astratta della revocatoria concorsuale, diversamente da quanto opina il Pubblico Ministero (le cui conclusioni sono richiamate dal ricorrente in memoria), il pregiudizio arrecato dall’atto negoziale alle ragioni del patrimonio del debitore.

3. L’interpretazione letterale della norma esclude, diversamente da quanto deduce il ricorrente, che debba darsi una interpretazione ulteriormente restrittiva degli atti a titolo oneroso revocabili a termini dell’art. 67, secondo comma L.Fall., dovendosi dedurre – in termini sistematici – che tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quanto commercialmente leciti (posti in essere tra soggetti in bonis), sono da considerare “anomali” nella logica concorsuale ove compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quanto ai loro effetti negoziali. La revocatoria fallimentare sanziona, pertanto, con l’inefficacia dei relativi effetti negoziali il compimento di atti di commercio per il solo fatto che siano stati compiuti nel periodo sospetto, con la consapevolezza dello stato di insolvenza della controparte poi dichiarata insolvente. Un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi, passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale.

4. Ove, poi, l’atto a titolo oneroso costituisca presupposto per l’opponibilità alla massa del relativo diritto di credito, l’art. 95, primo comma L.Fall., norma processuale posta a presidio della formazione dello stato passivo (ove prevede che il curatore possa eccepire “l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione”), consente al curatore del fallimento di eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell’inefficacia dell’atto negoziale posto in essere nel periodo sospetto.

5. Nel qual caso, è irrilevante che l’atto non abbia arrecato un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbia comportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell’erogazione di liquidità. In questo caso, la revocabilità dell’atto discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi, argomento comune – come osserva parte della dottrina – sia al titolo negoziale del mutuo, sia alla fideiussione, il primo destinato a creare ulteriore passivo in danno degli altri creditori e la seconda volta ad aggravare la garanzia patrimoniale del debitore per debiti altrui.

6. Va ricordato, sul punto, che questa Corte (Cass., n. 3462/2024) ha ritenuto che la fideiussione sarebbe passibile di eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. in via breve quale atto dispositivo del patrimonio, tale da far gravare sul patrimonio del debitore una ulteriore garanzia di fonte negoziale (analogamente, Cass., n. 22051/2026), non essendo idoneo a rimuovere il pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore l’esercizio della successiva azione di regresso verso il debitore principale, attesa la maggiore difficoltà del soddisfacimento delle ragioni del credito di regresso del fideiussore. Detto argomento è spendibile anche in tema di eccezione di revocatoria fallimentare in via breve, senza che si debba accertare il pregiudizio in danno della massa, essendo detto pregiudizio in re ipsa per il fatto che sul patrimonio del debitore è andata a gravare una ulteriore obbligazione restitutoria derivante dalla pattuizione del contratto di mutuo.

7. Quanto all’argomento, secondo cui per effetto dell’inefficacia del titolo negoziale del creditore, si verificherebbe l’effetto “paradossale” dell’inefficacia dell’atto di erogazione della liquidità (“provvista mutuata”), ciò attiene agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale, che possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allo stato passivo, quanto alla restituzione del capitale, con la domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.); domanda che nella specie è stata ritenuta inammissibile per mancata riproposizione, con statuizione non impugnata e oggetto di giudicato interno.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato e va enunciato il seguente principio di diritto:

“il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, L.Fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, L.Fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo”.

8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, secondo comma e 69-bis L.Fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di fare applicazione del principio della consecuzione delle procedure ai fini dell’antergazione del periodo sospetto. Si osserva che il decorso di diciotto mesi tra la proposta di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento è tale da escludere che l’insolvenza del debitore sia la medesima sussistente al momento del deposito della domanda di concordato.

9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della motivazione in ragione di quanto disposto dall’art. 132 (secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sussistere “un contesto di chiara consecuzione tra le procedure”, non essendo riconoscibile la motivazione in base alla quale, con uno iato temporale così ampio, il decreto impugnato abbia considerato sussistere il medesimo stato di insolvenza.

10. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il terzo motivo è infondato, non essendo il decreto impugnato al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), nella parte in cui ha ritenuto che – atteso il deposito della domanda di concordato in bianco in data 23 luglio 2020 e della successiva proposta concordataria in data 29 gennaio 2021 – la declaratoria di fallimento in data 22 luglio 2022 fosse stata pronunciata nel medesimo contesto di insolvenza della debitrice. Inammissibile è, invece, il secondo motivo, rientrando nella discrezionalità del giudice del merito valutare se il decorso di soli diciotto mesi tra la proposta di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento fosse ascrivibile alla medesima situazione di insolvenza dell’impresa, il cui accertamento in fatto non è censurabile con il vizio di violazione di legge.

11. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell’eccezione revocatoria per effetto della conoscenza di una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera 2020, costituito dalle deduzioni del creditore, ove ha osservato di non essere a conoscenza dei documenti dai quali sarebbe emersa la conoscenza dello stato di insolvenza del finanziato. Parte ricorrente evidenzia, peraltro, un deficit motivazionale in relazione alle ragioni per le quali il creditore sarebbe stato a conoscenza della situazione patrimoniale aggiornata in oggetto.

12. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione delle regole presuntive al fine di ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al creditore all’atto dell’erogazione del finanziamento per effetto dell’esistenza di una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera del 2020. Si osserva che il decreto impugnato avrebbe fondato il ragionamento presuntivo su fatti ignoti, anziché su fatti noti.

13. Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati, sia in quanto impingono nella valutazione degli elementi indiziari valorizzati dal giudice del merito circa la sussistenza del fatto ignoto, costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza, sia in quanto contrastano con la giurisprudenza di questa Corte in tema di prudenza bancaria in caso di finanziamento con garanzia pubblica conseguente a pandemia da Covid-19. Il decreto impugnato ha analizzato la condotta dell’istituto di credito quale bonus argentarius, destinatario di una richiesta della società poi dichiarata fallita – in un contesto quale quello pandemico – di accesso a un finanziamento con garanzia del MCC (successivamente escussa dall’odierno ricorrente). Un contesto relativamente al quale la Comunicazione della Commissione UE n. 2020/C 91, pubblicata in data 20 marzo 2020, ha previsto che “l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19”.

14. Il diritto interno ha, conseguentemente, previsto che le imprese (ancorché ammesse alla procedura di concordato con continuità e all’accordo di ristrutturazione) potessero beneficiare della garanzia pubblica, purché “le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza” (art. 13, comma 1, lett. g) D.L. n. 23/2020). Il decreto liquidità, pertanto, non solo non ha “esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all’erogazione del credito” (Cass., n. 26248/2024), ma ha condizionato l’accesso del finanziatore alla garanzia pubblica alla preventiva verifica -secondo le regole di condotta della sana e prudente gestione in tema di erogazione del credito – che le difficoltà dell’impresa finanziata non fossero precedenti l’insorgenza del periodo pandemico.

15. È in tale contesto che il decreto impugnato ha ritenuto verosimile (secondo le regole della prudenza bancaria) che la banca – avviando richiesta di accesso alla garanzia pubblica – avesse chiesto alla società poi dichiarata fallita una situazione patrimoniale aggiornata (prima del deposito del bilancio 2019), al fine di verificarne la solidità. Si tratta di una valutazione in fatto immune da censure nel giudizio di legittimità (“tali obblighi di corretta valutazione dovevano essere rispettati anche in relazione ai finanziamenti con garanzia statale erogati in conseguenza della pandemia Covid-19 ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 23/20“). In forza della citata situazione patrimoniale – con accertamento in fatto qui incensurato – il decreto ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici dello stato di insolvenza, poi travasati nel bilancio depositato, come indicato in narrativa. Dunque non ha infranto i criteri di legge.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026, così riconvocata in data 09 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2026

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