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Diritto Sportivo

Società dilettantistiche e responsabilità civile verso gli atleti: quando l’infortunio sportivo diventa risarcibile

Nel corso della nostra attività professionale ci confrontiamo sempre più spesso con atleti dilettanti, genitori, amatori e tesserati che, a seguito di un infortunio sportivo, cercano risposte concrete su chi sia responsabile e se esista un diritto al risarcimento dei danni.
Il tema della responsabilità civile delle società sportive dilettantistiche è oggi centrale, non solo per l’elevato numero di praticanti, ma anche perché l’infortunio sportivo viene ancora erroneamente percepito come un “rischio inevitabile”, quando invece non sempre è così.

Responsabilità civile delle società sportive dilettantistiche: il quadro generale

Quando si parla di infortunio sportivo, il primo errore concettuale è ritenere che la semplice partecipazione a un’attività fisica escluda automaticamente ogni responsabilità. In realtà, la società sportiva dilettantistica assume obblighi precisi nei confronti degli atleti che partecipano alle attività da essa organizzate.

In termini generali, la società è tenuta a garantire condizioni di sicurezza adeguate, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello organizzativo. Ciò significa che impianti, attrezzature, modalità di allenamento e supervisione tecnicadevono essere coerenti con il livello dell’attività svolta e con l’età e la preparazione degli atleti coinvolti.

La responsabilità civile non nasce dall’infortunio in sé, ma dalla violazione di un dovere di protezione.

Nel contesto dilettantistico, questo principio assume un rilievo ancora maggiore perché spesso gli atleti non sono professionisti, non dispongono di tutele economiche elevate e si affidano completamente all’organizzazione sportiva. È proprio questo affidamento che fonda la responsabilità della società quando l’evento lesivo non è riconducibile al normale rischio sportivo, ma a una carenza organizzativa.

Dal punto di vista pratico, un infortunio durante allenamento o partita può diventare risarcibile quando emerga, ad esempio:

  • una gestione inadeguata dell’attività sportiva;

  • la mancanza di controlli sulle condizioni del campo o della palestra;

  • l’assenza di una vigilanza effettiva da parte di istruttori o allenatori.

Abbiamo già approfondito, in modo specifico, il tema dell’infortunio in palestra e della responsabilità risarcitoria in un nostro contributo dedicato, che costituisce un utile approfondimento per comprendere come questi principi trovino applicazione concreta nelle strutture sportive: Infortunio in palestra: responsabilità e risarcimento

È importante chiarire che non ogni infortunio dà automaticamente diritto a un risarcimento, ma è altrettanto vero che molti casi vengono sottovalutati perché assimilati, erroneamente, a eventi inevitabili. Proprio per questo, l’analisi giuridica deve sempre partire dalle modalità concrete in cui l’attività sportiva è stata organizzata.

Dal nostro punto di vista professionale, uno degli aspetti più delicati riguarda la distinzione tra rischio accettato dall’atleta e rischio eccedente, ossia quello che deriva da scelte organizzative scorrette o negligenti. È su questo confine che si gioca la possibilità di ottenere un risarcimento del danno da infortunio sportivo, spesso con esiti molto diversi rispetto a quanto inizialmente immaginato dalla persona infortunata.

Infortunio sportivo e “rischio accettato”: quando la società risponde dei danni

Uno dei concetti più utilizzati – e spesso abusati – quando si parla di infortunio sportivo è quello del rischio accettato. Molti atleti dilettanti, e ancor più spesso i loro familiari, si sentono rispondere che “chi fa sport sa a cosa va incontro”. Questa affermazione, se presa in modo assoluto, è giuridicamente scorretta.

È vero che ogni attività sportiva comporta una componente di rischio, ma ciò non significa che qualsiasi infortunio debba essere automaticamente tollerato. Il cosiddetto rischio accettato riguarda solo gli eventi che rientrano nella normale dinamica della disciplina praticata, purché l’attività sia svolta nel rispetto delle regole di sicurezza e con un’organizzazione adeguata.

Quando, invece, l’infortunio si verifica in presenza di condizioni anomale, il discorso cambia radicalmente. In questi casi, la responsabilità civile della società sportiva dilettantistica può emergere in modo chiaro, soprattutto se l’evento lesivo è riconducibile a fattori evitabili.

Il rischio sportivo non copre l’improvvisazione, la negligenza o l’organizzazione approssimativa.

Dal punto di vista pratico, ci troviamo spesso di fronte a situazioni in cui l’atleta subisce un danno durante:

  • allenamenti mal gestiti, con carichi non adeguati al livello fisico;

  • partite o amichevoli organizzate senza le necessarie cautele;

  • utilizzo di campi o strutture non idonee;

  • mancanza di controllo e supervisione da parte dell’allenatore o istruttore.

In tutti questi casi, parlare di rischio accettato significa confondere due piani diversi. Il rischio fisiologico dello sport non può trasformarsi in una sorta di “esonero generale” da responsabilità. La società sportiva, anche se dilettantistica, è un soggetto organizzato e, come tale, risponde delle modalità con cui l’attività viene proposta e gestita.

Un tema ricorrente riguarda, ad esempio, gli infortuni avvenuti durante allenamenti o partite non ufficiali, spesso considerati – a torto – come eventi privi di tutela. In realtà, ciò che conta non è la natura ufficiale o meno dell’evento, ma il contesto organizzativo in cui l’attività sportiva si è svolta. Su questo aspetto abbiamo già fornito un approfondimento specifico che chiarisce molte delle criticità più frequenti: Infortunio durante allenamento o partita non ufficiale: quando è possibile il risarcimento

Dal punto di vista della persona infortunata, il problema principale è che spesso non viene effettuata alcuna valutazione preventiva sulla sussistenza di una responsabilità risarcitoria. Si tende a pensare che l’unica strada sia quella dell’assicurazione sportiva o, peggio, a ritenere che “non ci sia nulla da fare”. In realtà, molte posizioni potrebbero essere tutelate se analizzate correttamente fin dall’inizio.

È proprio in questa fase che emerge una differenza sostanziale rispetto alla classica infortunistica stradale. Chi subisce un incidente stradale sa, quasi istintivamente, di potersi rivolgere a una struttura che gestisca il risarcimento. Nel caso dell’infortunio sportivo, invece, questa consapevolezza manca, nonostante il danno fisico e le conseguenze personali siano spesso del tutto analoghe.

Ed è qui che il ruolo dell’avvocato specializzato assume un valore decisivo: ricondurre l’evento sportivo a una corretta qualificazione giuridica, valutando se il rischio fosse davvero accettato o se, al contrario, l’infortunio sia dipeso da una responsabilità organizzativa della società.

Il ruolo di allenatori, istruttori e organizzatori: quando la responsabilità non è solo della società

Nell’analisi di un infortunio sportivo risarcibile, uno degli aspetti più rilevanti – e spesso sottovalutati – riguarda il ruolo concreto di allenatori, istruttori e soggetti che, di fatto, dirigono l’attività sportiva.
Molti infortuni non derivano tanto dalla struttura in sé, quanto da scelte operative errate, da una gestione superficiale dell’allenamento o da una mancanza di controllo durante l’attività.

Dal punto di vista giuridico, la responsabilità non si esaurisce nella figura astratta della società sportiva dilettantistica. Al contrario, è necessario valutare chi aveva il potere di organizzare, dirigere e vigilare sull’attività nel momento in cui si è verificato l’evento lesivo.

Chi dirige un’attività sportiva assume anche un dovere di protezione verso gli atleti.

Allenatori e istruttori, anche in ambito dilettantistico, non svolgono un ruolo meramente tecnico. Essi sono chiamati a:

  • adattare gli esercizi alle condizioni fisiche degli atleti;

  • evitare carichi di lavoro eccessivi o inadeguati;

  • interrompere l’attività in presenza di situazioni di pericolo evidente;

  • vigilare sul rispetto delle regole e delle corrette modalità di esecuzione.

Quando questi obblighi vengono disattesi, l’infortunio sportivo non può più essere ricondotto a un evento casuale o inevitabile. In tali circostanze, la responsabilità civile può estendersi anche a chi, concretamente, ha gestito l’attività, fermo restando il principio per cui la società risponde comunque dell’operato dei propri collaboratori.

Nella nostra esperienza professionale, emergono frequentemente casi di infortunio durante allenamenti apparentemente ordinari, in cui l’atleta viene sottoposto a esercizi non compatibili con il proprio livello di preparazione, con l’età o con precedenti condizioni fisiche. In altri casi, l’evento si verifica durante partite organizzate senza adeguata supervisione, dove mancano controlli effettivi sul comportamento dei partecipanti o sulle condizioni del terreno di gioco.

Questo aspetto è particolarmente delicato quando l’infortunio riguarda atleti minorenni, poiché il dovere di vigilanza risulta ulteriormente rafforzato. I genitori affidano i figli alla struttura sportiva confidando in una gestione responsabile e professionale dell’attività, e tale affidamento non può essere tradito con un’organizzazione approssimativa.

È importante chiarire che l’individuazione delle responsabilità non è mai automatica, ma richiede un’analisi puntuale delle circostanze concrete. Tuttavia, ciò che spesso manca è la consapevolezza che anche errori apparentemente “normali” – come la mancata interruzione di un allenamento o l’assenza di controlli adeguati – possono avere rilievo giuridico e risarcitorio.

Molte persone, dopo un infortunio sportivo, tendono a rivolgersi esclusivamente all’assicurazione o, per analogia con gli incidenti stradali, a strutture di infortunistica. Tuttavia, quando l’evento è legato a una condotta organizzativa o gestionale scorretta, la tutela passa necessariamente attraverso una valutazione legale approfondita. Solo in questo modo è possibile comprendere se l’infortunio rientri davvero nel rischio sportivo o se, invece, vi sia una responsabilità civile che legittima una richiesta di risarcimento danni.

Assicurazione sportiva, tesseramento e infortunistica: cosa copre davvero e cosa spesso viene taciuto

Uno dei primi riferimenti che vengono evocati dopo un infortunio sportivo è quello dell’assicurazione sportivacollegata al tesseramento. Atleti dilettanti, genitori e familiari sono spesso convinti che la copertura assicurativa risolva ogni problema, salvo poi scoprire, a distanza di tempo, che le aspettative non coincidono con la realtà.

È importante chiarire un punto fondamentale: assicurazione e responsabilità civile non sono la stessa cosa. L’assicurazione sportiva, nella maggior parte dei casi, prevede indennizzi predeterminati, spesso di importo limitato, che non tengono conto del reale danno subito dalla persona infortunata. Parliamo di somme che difficilmente coprono:

  • le conseguenze di una lesione personale significativa;

  • i periodi di inabilità temporanea;

  • i danni permanenti;

  • le ripercussioni sulla vita quotidiana e lavorativa.

L’assicurazione indennizza, ma non risarcisce integralmente il danno.

Un altro equivoco diffuso riguarda il fatto che, una volta attivata l’assicurazione, non sia possibile intraprendere ulteriori azioni. In realtà, quando l’infortunio sportivo deriva da una responsabilità della società sportiva dilettantistica, l’esistenza di una copertura assicurativa non esclude affatto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.

Dal punto di vista pratico, assistiamo frequentemente a situazioni in cui l’atleta riceve un indennizzo minimo e viene indotto a ritenere che “non ci sia altro da fare”. È in questo momento che molte persone si rivolgono, per analogia, alle strutture di infortunistica, seguendo lo stesso percorso che avrebbero intrapreso dopo un incidente stradale. Tuttavia, questa scelta non sempre è la più efficace quando si tratta di infortunio sportivo e responsabilità civile.

La differenza sostanziale sta nel fatto che l’infortunistica opera prevalentemente su meccanismi standardizzati, mentre l’infortunio sportivo richiede una valutazione giuridica personalizzata, capace di analizzare:

  • il tipo di attività svolta;

  • le modalità organizzative;

  • il ruolo della società, degli allenatori e degli istruttori;

  • l’eventuale superamento del rischio sportivo accettato.

Non è raro che un infortunio sportivo presenti criticità analoghe a quelle di un incidente stradale, soprattutto quando il danno deriva da una condotta negligente o da una carenza organizzativa. Eppure, nell’immaginario collettivo, solo l’incidente stradale viene percepito come “risarcibile”. Questa distorsione porta molte persone a rinunciare inconsapevolmente a una tutela piena.

Abbiamo affrontato il tema degli errori più comuni che compromettono il massimo risarcimento dell’infortunio sportivo, proprio per evidenziare quanto sia importante non affidarsi a soluzioni automatiche e non informate: Massimo risarcimento per infortunio sportivo: errori da evitare

Dal nostro punto di vista professionale, l’aspetto più delicato riguarda la tempestività delle scelte. Accettare un indennizzo senza una valutazione legale preventiva può precludere, di fatto, la possibilità di ottenere un risarcimento del danno pieno, soprattutto nei casi in cui l’infortunio abbia conseguenze durature nel tempo.

È per questo che insistiamo sull’importanza di distinguere tra copertura assicurativa e responsabilità civile. Solo comprendendo questa differenza è possibile orientarsi correttamente e capire se l’infortunio sportivo subito rientri davvero in un rischio accettato o se, invece, vi siano i presupposti per una tutela più ampia e strutturata.

Un caso concreto di vita quotidiana: quando l’infortunio sportivo viene scambiato per “sfortuna”

Per comprendere realmente come funziona la responsabilità civile delle società sportive dilettantistiche, è utile calare i principi giuridici nella quotidianità, lontano dalle astrazioni.

Un atleta dilettante partecipa regolarmente agli allenamenti della propria società. Durante una seduta apparentemente ordinaria, viene sottoposto a esercizi particolarmente intensi, nonostante avesse segnalato un precedente problema fisico. L’allenamento prosegue senza adattamenti, né verifiche specifiche. Nel corso dell’attività, l’atleta subisce un grave infortunio sportivo, con conseguenze che incidono non solo sulla pratica sportiva, ma anche sulla vita lavorativa e personale.

Nei giorni successivi, la risposta che riceve è sempre la stessa: “Purtroppo fa parte dello sport”. Gli viene indicata l’assicurazione sportiva legata al tesseramento, che riconosce un indennizzo minimo, del tutto sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito. A quel punto, l’atleta valuta di rivolgersi a una struttura di infortunistica, come farebbe dopo un incidente stradale, ma si scontra con l’impossibilità di inquadrare correttamente l’evento.

È proprio in situazioni come questa che emerge il vero nodo della questione: l’infortunio non deriva da una fatalità, bensì da una gestione inadeguata dell’attività sportiva. Il danno non è frutto del rischio sportivo accettato, ma di una scelta organizzativa errata. In casi simili, la società sportiva dilettantistica può essere chiamata a rispondere civilmente, così come accade in altri ambiti della responsabilità per lesioni personali.

Questo esempio riflette una dinamica estremamente frequente: l’infortunio sportivo viene banalizzato, mentre presenta profili di responsabilità del tutto analoghi a quelli di un sinistro stradale, con l’unica differenza che manca una cultura diffusa della tutela giuridica.

Domande Frequenti sull’infortunio sportivo e la responsabilità delle società dilettantistiche

Chi è responsabile di un infortunio sportivo?
Dipende dalle circostanze concrete. La responsabilità può ricadere sulla società sportiva dilettantistica quando l’infortunio deriva da carenze organizzative, strutturali o di vigilanza.

La società sportiva risponde sempre degli infortuni?
No. La responsabilità non è automatica. Occorre verificare se l’evento rientra nel rischio sportivo accettato o se vi sia stata una violazione di obblighi di sicurezza.

L’allenatore può essere responsabile di un infortunio sportivo?
Sì, quando l’infortunio è conseguenza di scelte tecniche o gestionali inadeguate, come carichi di lavoro eccessivi o mancata vigilanza.

L’assicurazione sportiva copre tutti i danni?
Generalmente no. L’assicurazione prevede indennizzi limitati e non copre integralmente il danno alla persona.

È possibile chiedere il risarcimento anche se c’è l’assicurazione?
Sì. L’esistenza di una copertura assicurativa non esclude la possibilità di agire per responsabilità civile.

Un infortunio durante allenamento è risarcibile?
Può esserlo, se l’infortunio è riconducibile a una cattiva organizzazione o a una gestione negligente dell’attività sportiva.

Conta se la partita era non ufficiale?
No. Ciò che rileva è il contesto organizzativo e la responsabilità di chi ha diretto l’attività.

Gli infortuni dei minorenni sono trattati diversamente?
Sì. Nei confronti dei minori il dovere di vigilanza è più elevato e la responsabilità può emergere con maggiore facilità.

Quando conviene chiedere una consulenza legale?
Il prima possibile, per evitare errori che possano compromettere il diritto al risarcimento.


Perché rivolgersi allo Studio Legale Calvello

Nel nostro lavoro assistiamo quotidianamente persone che, dopo un infortunio sportivo, hanno rinunciato troppo presto a tutelarsi, convinte che non vi fosse alcuna responsabilità. In realtà, molti di questi casi presentano profili risarcitori concreti, che emergono solo attraverso un’analisi giuridica approfondita.

Se hai subito un infortunio durante un’attività sportiva e vuoi capire se la società dilettantistica può essere responsabile, è fondamentale non affidarsi a soluzioni automatiche o a valutazioni superficiali. Ogni situazione va esaminata nel dettaglio.

Per una consulenza riservata e personalizzata, puoi contattarci direttamente tramite la pagina dedicata: https://www.studiolegalecalvello.it/consulenza-studio-legale/

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