Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

errore legale

Malavvocatura - Errori Legali Responsabilità professionale

Responsabilità professionale dell’avvocato: la cruciale importanza del conseguimento del consenso informato da parte del cliente

Nell’ambito del dovere di diligenza dell’avvocato rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all’atto dell’assunzione del suo incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d’un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso. La violazione di tali doveri comporta la  preclusione del diritto del professionista ad ottenere il pagamento del proprio compenso qualora l’esito della controversia si sia rivelato infausto. Grava, infine, sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 in tema di riparto dell’onere probatorio nei giudizi in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali.

Trib. Verona Sez. III, Sent., 26-01-2016

(Omissis)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. D(…) F(…) ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale D V(…) R(…) per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 11.744,13, a titolo di compenso per una serie di attività di assistenza difensiva giudiziale, civili e penali, meglio descritte in atto di citazione, che l’attore ha assunto di aver svolto in favore della convenuta negli anni dal 2007 al 2010.

La convenuta ha resistito alla domanda avversaria sulla scorta delle seguenti deduzioni:

– l’attore non aveva tenuto conto di alcune somme che ella gli aveva corrisposto in contanti a titolo di acconto e che sono state meglio quantificate in comparsa di costituzione e risposta;

– Gran parte dei giudizi nei quali l’attore aveva prestato la propria opera professionale in favore della convenuta si erano conclusi con esiti sfavorevoli per quest’ultima a causa della negligenza e imperizia dell’avv. F(…)

– L’attore non aveva mai adempiuto all’obbligo di informare la convenuta, all’atto del conferimento dell’incarico e durante lo svolgimento di esso, delle strategie processuali che aveva scelto e delle criticità e difficoltà dei giudizi in cui aveva prestato la sua attività.

Il giudizio è giunto a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto delle istanze istruttorie orali delle parti.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea va rigettata in quanto infondata.

Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che l’attore non ha assolto all’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo informativo, su di lui gravante, circa le scelte difensive compiute nei diversi giudizi in chi ha prestato la propria in favore della convenuta nonché circa gli sviluppi e le criticità degli stessi.

Egli infatti, dopo aver dedotto nella memoria ai sensi dell’art. 183, VI comma n.1 c.p.c. (pag. 12 di tale atto) di aver sempre reso edotta la convenuta delle innumerevoli problematiche e degli aspetti negativi inerenti alle diverse pratiche che gli erano state affidate, non ha avanzato richieste istruttorie dirette a comprovare tale allegazione. Infatti la memoria ai sensi dell’art. 183 VI comma n.2 c.p.c. non contiene capitoli di prova relativi alle predette circostanze.

Sul punto è opportuno chiarire quali siano la rilevanza e l’ambito dell’obbligo informativo che l’avvocato ha verso il proprio cliente.

Orbene, questo giudice ha già avuto occasione di chiarire (sentenza n.1347 del 7 giugno 2013) che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre – contrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trovava il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 -1176 c.c. e ora, per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012, anche nell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dello stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell esaurimento della propria attività.

Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto, e quindi, nei casi come quello di specie in cui il mandato riguardi più giudizi per tutti il loro corso, perché costituisce l’oggetto primario della prestazione professionale.

A ben vedere queste conclusioni rappresentano l’approdo di un percorso giurisprudenziale che ha avuto inizio con una pronuncia della Cassazione (sez. II, 14 novembre 2002 n, 16023) che ben può definirsi fondamentale.

La Suprema Corte in quella occasione chiarì, infatti, che la valutazione sull’eventuale inadempienza dell’avvocato all’obbligazione assunta accettando l’incarico professionale conferitogli non può basarsi, di regola, sul solo mancato raggiungimento del risultato utile ma sulla violazione, soprattutto, del dovere di diligenza, declinato secondo il seguente ampio spettro: “Nell’ambito del dovere di diligenza rientrano a loro volta i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all’atto dell’assunzione del suo incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d’un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso”.

Rispetto a tale ricostruzione è opportuno peraltro chiarire che l’indagine su estensione ed oggetto della attività informativa fornita dal professionista al cliente è superflua nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito, tramite l’opera del primo, un risultato favorevole.

Qualora in vece il cliente non raggiunga il risultato cui mira va attraverso l’opera del professionista e attribuisca al medesimo la responsabilità dell’insuccesso o quando vi sia contestazione sui limiti dell’incarico conferito grava sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai principii affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 in tema di riparto dell’onere probatorio nei giudizi in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali.

Nel caso di specie poiché l’attore non ha dimostrato di aver adempiuto, in relazione a nessuno degli incarichi per cui è causa, ad uno dei principali obblighi cui era tenuto nei confronti del proprio cliente gli va negato il diritto ad ottenere il compenso per essi.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attore in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

Ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 11 del 2002 la condanna alle spese va emessa in favore dello Stato atteso che la convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell ordine degli avvocati di Verona in data 13 maggio 2013 (cfr. delibera nel fascicolo di parte convenuta).

Vale la pena chiarire che ad avviso di questo Giudice gli importi liquidati sulla base dei predetti criteri (Euro 3.869,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %) non vanno ridotti ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002.

Invero la tesi secondo cui vi dovrebbe essere corrispondenza tra importo oggetto della condanna alle spese della parte abbiente soccombente e importo oggetto della liquidazione in favore del difensore della parte non abbiente si fonda soprattutto su una pronuncia della Cassazione penale (Sez. VI penale 8 novembre 2011, n, 46537). Infatti, in tale occasione, la Suprema corte ha affermato che, in caso di condanna dell’imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che lo stesso deve rifondere allo Stato deve coincidere con quella che viene liquidata al difensore. La ragione di tale coincidenza consisterebbe nella esigenza di evitare un indebito arricchimento dello Stato ai danni dell’imputato.

La Corte costituzionale, ha avallato tale indicazione poiché, sulla base di essa, nella ordinanza 28 novembre 2012 n.210, ha escluso che la condanna alle spese nei confronti della parte non ammessa al patrocinio possa comportare una iniusta locupletatio dell’erario.

Quale corollario di questo principio la stessa pronuncia della Suprema corte ha precisato che il giudice deve anche “…provvedere all’indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell’imputato e contestualmente alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma”.

La prima delle predette conclusioni, ad avviso di chi scrive, non è pero estensibile alle pronunce di condanna che siano adottate all’esito di un giudizio civile per una serie di ragioni.

Innanzitutto nessuna delle norme del D.P.R. prevede la corrispondenza tra somma oggetto di condanna ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e importo oggetto di liquidazione in favore del difensore del non abbiente e nemmeno che la prima debba es sere dimezzata.

Ancora, la soluzione in esame, mirando ad evitare l’arricchimento dello Stato, finirebbe per avvantaggiare la parte soccombente che vedrebbe ridotta l’entità della condanna per il solo fatto che la propria controparte è stata ammessa al patrocinio pubblico.

A ciò aggiungasi che spesso è impossibile avere corrispondenza tra l’importo liquidato al difensore della parte non abbiente e quella oggetto di condanna, anche a prescindere dalla applicazione o meno della dimidiazione, giacchè la liquidazione della somma dovuta dalla parte soccombente avviene sulla base di criteri in parte diversi da quelli che sovrintendono alla liquidazione del compenso spettante al difensore nei confronti del su o assistito.

Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, terzo periodo, D.M. n. 55 del 2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della controversia “…è determinato a norma del codice di procedura civile” e “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alia parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, mentre nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo “…al valore corrispondente all’entità della domanda” (art. 5, comma 2, D.M. n. 55 del 2014).

Alla luce delle superiori considerazioni è quasi inevitabile che, al termine del processo, la liquidazione delle spese a carico del soccombente, anche qualora si tratti della parte ammessa, e quella ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115 del 2002 divergano tra loro anche in maniera significativa e questa difformità, oltre ad essere una conseguenza diretta della scelta compiuta dal legislatore, consente di contemperare le esigenze di contenimento della spesa pubblica con le regole della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della convenuta, che va posto a carico dello Stato si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata dall’attore;

visto l’art.133 D.P.R. n. 115 del 2002

pone a carico dell’attore la rifusione delle spese in favore della convenuta, che liquida nella somma di Euro 3.869,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa e per l’effetto dispone che il pagamento di tale somma sia eseguito in favore dello Stato.

Così deciso in Verona, il 26 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2016.

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello