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Lavoro Modello Organizzativo 231 Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Penale Responsabilità civile

Responsabilità enti 231: riduzione sanzione e vantaggio senza quantificazione – Cass. 8397/2026

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001: corretta applicazione della riduzione della sanzione pecuniaria e chiarimenti su vantaggio e colpa di organizzazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza congiunta di risarcimento integrale del danno e adozione di un modello organizzativo idoneo, la riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. 231/2001 deve essere applicata nella misura da metà a due terzi e non nella misura inferiore.
La sentenza chiarisce inoltre che il vantaggio dell’ente può consistere anche nel risparmio di costi e tempi, senza necessità di una precisa quantificazione economica.
Ribadita la centralità della “colpa di organizzazione” quale elemento costitutivo dell’illecito, distinta dalla colpa della persona fisica.
Dichiarati inammissibili i motivi relativi alle sanzioni interdittive perché non dedotti in appello.
La Cassazione annulla senza rinvio limitatamente alla sanzione pecuniaria, rideterminandola.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – D.LGS. 231/2001 – SANZIONE PECUNIARIA – RIDUZIONE EX ART. 12 – CONCORSO DELLE CONDIZIONI – APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE MASSIMA – VANTAGGIO DELL’ENTE – RISPARMIO DI COSTI – COLPA DI ORGANIZZAZIONE – CONFIGURABILITÀ

In tema di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, qualora concorrano entrambe le condizioni previste dall’art. 12, comma 2 (risarcimento integrale del danno e adozione di un modello organizzativo idoneo), la riduzione della sanzione pecuniaria deve essere applicata nella misura prevista dal comma 3 (da metà a due terzi) e non in quella inferiore.
Ai fini della configurabilità dell’illecito, il vantaggio dell’ente può consistere anche nel risparmio di spesa o di tempo derivante dalla violazione delle norme prevenzionistiche, senza necessità di una sua puntuale quantificazione economica.
La responsabilità dell’ente richiede inoltre l’accertamento della colpa di organizzazione, intesa come mancata adozione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione IV, Sentenza, 28/01/2026, n. 8397

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 28.1.2025, la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sulmona in data 3.10.2023 aveva dichiarato la Discom Group Srl responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a lei ascritto e le aveva applicato la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 quote del valore di Euro 130,00 ciascuna per un importo complessivo di Euro 13.000,00 nonché le misure interdittive previste dall’art. 3 D.Lgs. n. 231 del 2001 per la durata di mesi tre, riconosciuta la causa di riduzione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001, ha rideterminato la sanzione pecuniaria applicata in Euro 8666,00 confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Il giudice di primo grado aveva ravvisato l’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 590 cod. pen. in relazione agli artt. 37 e 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 contestato a A.A., legale rappresentante della medesima, con riferimento all’infortunio sul lavoro verificatosi in data 17.8.2021 ai danni di Simone Gianmarco, all’epoca dei fatti tirocinante presso la Discom Group Srl, il quale aveva riportato l’amputazione parziale delle prime falangi del terzo e del quarto dito della mano sinistra giudicate guaribili in giorni sessantasette.

Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il Gianmarco, addetto al macchinario per la produzione di vassoi in plastica, aveva notato che un foglio della bobina si era inceppato e, nel cercare di fare ripartire la macchina ed estrarre la velina inceppata, aveva aperto la barriera di protezione presente sul lato destro, aveva inserito le mani all’interno ed era stato ferito dalla lama del coltello ivi presente la quale,anziché interrompersi,aveva ripreso a tagliare i fogli, con ciò riportando le lesioni indicate.

I tecnici della Prevenzione presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro della ASL n. 1 di Sulmona avevano accertato che il dipendente non aveva ricevuto informazioni circa il sistema di sicurezza della macchina, la quale al momento dell’infortunio aveva aperti i ripari perimetrali della linea di produzione i cui microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci dalla presenza di un selettore a bordo macchina, consentendo così all’apparecchio di funzionare anche con i ripari aperti. Del pari avevano evidenziato che la presenza dei ripari perimetrali era prevista dall’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, essendo gli stessi necessari al fine di evitare che il coltello ed il controcoltello presenti nel macchinario intercettassero gli arti superiori dei lavoratori.

Ricostruita l’integrazione del delitto presupposto, il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente dal reato contestato,; essendo emersa la mancata predisposizione prima della commissione del delitto di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire fatti di reato della stessa specie di quello verificatosi, ancor più reso possibile dalla mancata ottemperanza all’osservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza.

Venivano altresì ravvisati gli elementi dell’interesse e del vantaggio nei confronti della società, alla luce dell’orientamento di legittimità che riconosce la sussistenza di tali requisiti ogni qualvolta la mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza sia finalizzate, al risparmio di costi e di tempo attraverso la mancata formazione del lavoratore e la disattivazione del sistema di sicurezza in caso di inceppamento così da permettere una continuità produttiva con massimizzazione delle esigenze di profitto.

2.1. Il giudice d’appello, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado, limitandosi a ridurre le sanzioni irrogate.

3. Avverso detta sentenza la Discom Group Srl, in persona del legale rappresentante ad acta, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge (art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e la carenza di motivazione, in particolare l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 3, che prevede al ricorrere di entrambe le condizioni di cui all’art. 12, comma 2, la riduzione dalla metà ai due terzi della sanzione nonché la mancanza di motivazione sulla scelta di attestare la riduzione nel minimo.

Si assume che la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. cit., avendo la società risarcito integralmente il danno ed avendo provveduto ad adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello per cui si procede, avrebbe dovuto ridurre la sanzione dalla metà ai due terzi e non invece di un terzo come ha fatto.

Inoltre la decisione di attestarsi al minimo della riduzione non è affatto suffragata da idonea motivazione, essendosi la Corte limitata a richiamare la gravità delle conseguenze per la vittima e la rilevanza e la pluralità delle omissioni, non spiegando quindi quali siano le reali conseguenze patite dalla vittima e le plurime omissioni realizzate, venendo invece in rilievo un’unica negligenza ad effetto permanente.

Peraltro nella pronuncia di primo grado si legge che il collega della persona offesa, B.B., ha riferito di aver ricevuto informazioni sulle modalità di funzionamento dal datore di lavoro, A.A., il quale aveva spiegato che, qualora la macchina si fosse inceppata, il lavoratore avrebbe dovuto bloccarla, aprirla lateralmente ed eliminare la velina incastrata, circostanza di cui la Corte di merito, pur sollecitata nell’atto di appello, non ha tenuto conto. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge (artt. 9 e 13 D.Lgs. n. 231 del 2001) e la carenza di motivazione sui presupposti applicativi delle sanzioni interdittive.

Si assume che, avuto riguardo ai presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 13 D.Lgs. cit., nel caso specie manca la condizione di cui all’art. 13 lett. b) perché la ricorrente non ha riportato alcuna precedente condanna mentre non è stato accertato che abbia riportato un profitto di rilevante entità né nelle pronunce di merito vi sono elementi utili per poter quantificare il vantaggio economico concretamente conseguito dalla ricorrente. Pertanto non è stato svolto alcun giudizio circa la rilevante entità del profitto, venendo meno anche la condizione posta dall’art. 13 lett. a) per poter applicare le sanzioni. Nè può ritenersi che la ritenuta non esiguità del risparmio di spesa (enunciata in un passaggio della sentenza di appello) equivalga a ritenere integrato un profitto di rilevante entità.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge (artt. 25 septies, 9 e 11 D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione agli artt. 27 Cost. e 49 par. 3 Cdfue) e carenza di motivazione per mancata indicazione delle specifiche misure interdittive applicate, ed il difetto di motivazione sulle ragioni di un’eventuale applicazione cumulativa nonché violazione del principio di proporzionalità. Si rileva che la sentenza impugnata si è limitata ad applicare le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 per la durata di mesi tre, senza indicare quale delle sanzioni indicate dall’art. 9 intendesse concretamente applicare e senza spiegare l’eventuale necessità di applicarle congiuntamente e dunque per quali ragioni debba ritenersi inadeguata qualsiasi altra misura tanto da applicare l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Se le sanzioni fossero state applicate congiuntamente ciò contrasterebbe con il principio di proporzionalità della pena. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge (art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001 e art. 43, 590, comma 3, cod. pen.) ed illogicità della motivazione ed insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo in particolare il vantaggio e la colpevolezza.

Si assume che la Corte d’Appello ha motivato solo in apparenza sulla consistenza del vantaggio che avrebbe ottenuto la ricorrente dalla commissione del reato, ritenendo assertivamente una non esiguità del vantaggio senza ancorare tale giudizio a dati probatori concreti.

Pertanto, in mancanza di un apprezzamento concreto del vantaggio in termini economici deve ritenersi insussistente l’illecito amministrativo contestato atteso che il vantaggio è un elemento costitutivo della fattispecie.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione pecuniaria da rideterminare ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. in Euro 6500,00, dichiarando l’inammissibilità del ricorso nel resto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è fondato.

L’ art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente: 1) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; 2) ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato. Se concorrono entrambe le condizioni, il comma 3 della disposizione in esame prevede che la sanzione venga ridotta dalla metà ai due terzi.

1.2. Nella specie, la Corte d’Appello, una volta rivelato l’avvenuto risarcimento integrale del danno nonché l’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, avrebbe quindi dovuto applicare la riduzione della sanzione nella misura dalla metà a due terzi (art. 12 comma 3) e non già nella misura di un terzo (art.12, comma 2).

Quindi, una volta accertato che l’intenzione del giudice del gravame era quella di contenere nel minimo la riduzione della sanzione pecuniaria (“riduzione pari al minimo” pg. 9 sentenza), trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione non manifestamente illogica, può procedersi alla relativa rideterminazione ai sensi del comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. n. 231 del 2001, applicando la misura minima della riduzione (e così, Euro 6.500,00 in luogo di Euro 8.666,00), ex art. 620 comma 1 lett. I. c.p.p.

2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

Il tema devoluto con l’atto di appello con riguardo alle misure interdittive (vedi pg. 13 atto di appello- terzo motivo) aveva riguardo unicamente al trattamento sanzionatorio, in particolare censurando la sentenza impugnata laddove non aveva applicato il dettato dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. cit. Su tale specifica doglianza la Corte di merito ha precisato che l’art. 13, comma 3, D.Lgs. cit. prevede che le sanzioni interdittive non si applicano nel caso di cui all’art. 12, comma 1, ipotesi che nella specie non ricorre, sussistendo invece i presupposti di cui al comma 2.

Le restanti questioni oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, afferenti agli elementi costitutivi delle misure interdittive ed alla loro scelta, attengono invece a profili non dedotti con l’atto di appello e come tali inammissibili. 4. Il quarto motivo è infondato.

Va premesso che la responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d’imputazione oggettiva di essa (Sez. U, n. 38343 del 24/4//2014, Rv. 261112).

Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001, che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261114; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui, di recente, Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, Rv. 286586). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti, ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la “colpa di organizzazione” deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113).

Per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell’ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del D.Lgs. 231 del 2001), si è infatti peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri dì imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente (in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).

Peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022, Rv. 283247).

Nell’affermare tale principio, peraltro, si è spiegato in motivazione che la struttura dell’illecito addebitato all’ente è incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa (Sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, in motivazione) Ciò consente di dire, dunque, che l’ente risponde per fatto proprio e che – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all’accusa, pertanto, dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro (in motivazione, Sez. 6, n. 27735 del 18/2/2010, Rv. 247666).

Si tratta di un’interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della “colpa di organizzazione” dell’ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, di elemento costitutivo cioè del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall’accusa e l’ente può dimostrarne l’assenza, gli elementi costitutivi dell’illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica “rafforzata”, ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due.

4.1. Ebbene, nella specie, la Corte di merito ha evidenziato che l’adozione del meccanismo teso ad evitare il blocco del macchinario permettendo il continuo svolgimento dell’attività lavorativa è stato realizzato mediante la rimozione del meccanismo di sicurezza che avrebbe rallentato l’attività produttiva quantomeno nei tempi altre alla mancata assunzione di costi per la formazione del lavoratore peraltro mero tirocinante. Tali scelte rispondevano all’ottenimento di un indubbio vantaggio per l’ente essendo stato perseguito da chi aveva agito mediante la sistematica violazione delle norme prevenzionistiche. Inoltre è stato valutato il risparmio dei costi conseguente all’omessa valutazione del rischio specifico, alla mancata formazione professionale del lavoratore oltre che del fatto che la macchina era datata e priva di marcatura CE, per essere anteriore all’entrata in vigore della normativa che la rendeva obbligatoria.

La Corte d’Appello ha altresì specificato che non occorre una specifica quantificazione del vantaggio dovendosi, tuttavia, aggiungere che proprio le dimensioni ridotte dell’azienda attribuiscono significatività ad un importo pari ad alcuna migliaia di euro, essendo stimato in tal senso il risparmio di spesa dell’appellante.

5. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione pecuniaria che si ridetermina ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. in Euro 6500,00, rigettando il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. n. 231 del 2001, che ridetermina in Euro seimilacinquecento. Rigetta nel resto il ricorso.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2026.

 

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