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Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Quote societarie diverse tra figli: evitare contestazioni

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Attribuire quote societarie diverse tra figli può essere una scelta perfettamente coerente con il passaggio generazionale di un’impresa familiare. Accade spesso che un figlio lavori stabilmente nell’azienda, assuma responsabilità gestionali e sia destinato a proseguirne la conduzione, mentre gli altri abbiano percorsi professionali diversi. Il problema nasce quando la distribuzione delle partecipazioni viene decisa considerando soltanto le percentuali societarie, senza coordinare il valore delle quote, i diritti dei legittimari, le donazioni già effettuate, gli altri beni familiari e il futuro assetto di controllo dell’impresa.

In patrimoni economicamente rilevanti, dare più quote societarie a un figlio rispetto agli altri richiede quindi una pianificazione che tenga distinti quattro profili: proprietà delle partecipazioni, valore economico attribuito a ciascun erede, poteri di governo della società e tutela successoria. Una distribuzione formalmente equilibrata può produrre una governance ingestibile; al contrario, partecipazioni percentualmente diverse possono inserirsi in un assetto patrimoniale complessivamente coerente. È questo equilibrio che noi cerchiamo quando assistiamo una famiglia nella pianificazione del passaggio generazionale.

Quote diverse ai figli: il problema non è dividere tutto in parti uguali

Uno degli errori più frequenti consiste nel partire dall’idea che, avendo più figli, le partecipazioni dell’impresa debbano essere necessariamente suddivise in percentuali identiche. Successione e governo della società sono però piani diversi. Le norme poste a tutela dei legittimari riservano a determinati familiari una quota del patrimonio successorio, ma questo non significa che ogni singolo bene debba essere attribuito in parti uguali né che ciascun figlio debba necessariamente ricevere la stessa percentuale dell’azienda.

Se, ad esempio, un imprenditore possiede una società operativa di valore elevato, immobili, investimenti finanziari e altre partecipazioni, può essere opportuno valutare un assetto nel quale il figlio impegnato nell’impresa riceva una partecipazione societaria maggiore e gli altri figli siano destinatari di beni o valori differenti. È un’impostazione particolarmente rilevante quando la frammentazione delle quote rischierebbe di trasformare ogni futura decisione societaria in un terreno di scontro. Abbiamo approfondito questo problema anche nell’articolo dedicato a come dividere azienda e patrimonio tra più figli.

La verifica, però, non può fermarsi al valore nominale delle partecipazioni. Una quota del 60% e una del 40% della stessa società non rappresentano necessariamente due porzioni di patrimonio valutabili attraverso una semplice proporzione matematica. La partecipazione di controllo può avere caratteristiche economiche e amministrative differenti dalla partecipazione di minoranza; occorre considerare lo statuto, i diritti attribuiti ai soci, la concreta possibilità di incidere sulle decisioni, eventuali limiti alla circolazione delle quote e la struttura della società. Nelle SRL, inoltre, l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili.

Per questo, prima di stabilire come distribuire le partecipazioni societarie tra gli eredi, ricostruiamo l’intero patrimonio: azienda, quote o azioni, immobili, liquidità, investimenti, eventuali holding, beni o società all’estero e donazioni già eseguite. La fotografia deve comprendere anche la situazione familiare e individuare chi siano i legittimari. Una precedente donazione immobiliare a uno dei figli, per esempio, può assumere rilievo nella futura sistemazione successoria e non dovrebbe essere ignorata quando si decide di attribuire all’altro una partecipazione societaria di maggior valore.

Lo stesso vale quando un figlio lavora nell’azienda e gli altri no. La continuità dell’impresa può giustificare la ricerca di un assetto che concentri la capacità decisionale in chi dovrà effettivamente guidarla, ma questa esigenza non elimina i diritti successori degli altri familiari. Il punto è coordinare le due esigenze senza creare oggi le condizioni della controversia di domani. Sul tema abbiamo dedicato uno specifico approfondimento a come pianificare la successione quando un figlio lavora in azienda e gli altri ne sono estranei.

Quando quote societarie diverse possono essere contestate dagli altri eredi

La criticità emerge soprattutto quando l’attribuzione delle partecipazioni avviene mediante donazione delle quote societarie senza che sia stato valutato l’effetto dell’operazione sulla futura successione. Il fatto che il trasferimento sia stato validamente perfezionato in vita non significa, da solo, che ogni possibile questione successoria sia definitivamente esclusa. Alla morte dell’imprenditore occorre considerare la posizione dei legittimari e ricostruire, secondo le regole applicabili, il patrimonio rilevante per verificare se le disposizioni compiute abbiano inciso sulle quote loro riservate.

Il rischio aumenta quando l’impresa costituisce la parte prevalente del patrimonio familiare. Se un padre trasferisce al figlio che opera nell’azienda una partecipazione di controllo di grande valore e conserva soltanto beni insufficienti a soddisfare i diritti degli altri legittimari, la futura controversia può concentrarsi proprio sull’attribuzione societaria. Diventano allora determinanti il valore della partecipazione, le altre liberalità effettuate nel tempo e l’intero quadro patrimoniale. La questione è trattata più diffusamente nel nostro approfondimento sulla donazione di partecipazioni societarie e tutela degli altri eredi.

È quindi rischioso ragionare soltanto in termini di percentuali: «60% a un figlio e 20% ciascuno agli altri due» dice molto poco sul reale equilibrio dell’operazione. Occorre sapere quanto vale la società, quali diritti incorpora ciascuna partecipazione, quale patrimonio rimane al disponente, quali attribuzioni siano già state effettuate e quale posizione avranno coniuge e discendenti. Nei patrimoni complessi può essere necessario coordinare partecipazioni societarie, immobili e investimenti finanziari affinché l’impresa non venga frammentata solo per perseguire un’uguaglianza apparente.

Anche la scelta di attribuire percentuali uguali può generare problemi. Tre figli titolari ciascuno di un terzo della società possono trovarsi, dopo la morte del fondatore, in una situazione nella quale nessuno possiede una posizione sufficiente a imprimere una direzione stabile all’impresa. Se uno lavora in azienda e gli altri due sono estranei alla gestione, possono divergere le aspettative sulla distribuzione degli utili, sugli investimenti, sulla nomina degli amministratori, sulla vendita dell’impresa o sull’ingresso di terzi. Il conflitto successorio diventa così un conflitto societario permanente.

Per questa ragione la pianificazione deve intervenire anche sulla governance futura. Statuto, diritti particolari nelle SRL, regole sul trasferimento delle partecipazioni, clausole di prelazione o gradimento e, quando appropriati, patti parasociali possono essere coordinati con l’assetto proprietario. Se l’obiettivo è attribuire progressivamente le quote mantenendo determinati poteri o diritti economici, devono essere valutate anche strutture basate su usufrutto e nuda proprietà, senza considerarle soluzioni automatiche per ogni situazione. Abbiamo esaminato separatamente sia il funzionamento dell’usufrutto sulle quote societarie nel passaggio generazionale sia le modalità per trasferire quote societarie ai figli senza perdere il controllo dell’azienda.

In determinate strutture familiari può entrare nella valutazione anche il patto di famiglia, che consente, nel rispetto dei suoi presupposti e delle regole previste dal codice civile, di trasferire l’azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti disciplinando contestualmente la posizione dei legittimari coinvolti. Non è però una formula da applicare automaticamente: occorre verificare composizione della famiglia, caratteristiche delle partecipazioni, disponibilità necessarie per la liquidazione dei non assegnatari, struttura societaria e obiettivi effettivi dell’imprenditore.

La prevenzione delle future contestazioni nasce quindi prima dell’atto di trasferimento. Quando la distribuzione delle quote viene progettata insieme alla sistemazione dell’intero patrimonio e alle regole che governeranno la società, è possibile costruire un assetto nel quale la differenza tra le partecipazioni attribuite ai figli abbia una precisa ragione economica, familiare e societaria, anziché diventare dopo la successione il punto di partenza di una lite tra eredi.

Gli strumenti per differenziare le quote senza compromettere legittima e controllo dell’impresa

Quando l’obiettivo è attribuire quote societarie diverse tra i figli, la scelta dello strumento giuridico deve partire dal risultato concreto che la famiglia vuole ottenere. Non è sufficiente decidere chi debba ricevere il 60%, il 30% o il 10% della società. Occorre stabilire chi dovrà governare l’impresa, chi avrà diritto agli utili, quale posizione economica dovrà essere riconosciuta agli altri figli e quale patrimonio resterà al genitore dopo il trasferimento. Proprietà, controllo, diritti economici e diritti amministrativi possono infatti richiedere soluzioni differenti.

La donazione delle partecipazioni societarie consente di anticipare il passaggio della proprietà, ma deve essere inserita nella pianificazione successoria complessiva. Se un figlio riceve una partecipazione di valore sensibilmente superiore rispetto agli altri, occorre verificare quali beni siano disponibili per riequilibrare le rispettive posizioni e quale incidenza possano avere le attribuzioni già compiute. La tutela dei legittimari non si valuta isolando la singola quota societaria, ma considerando il patrimonio e le liberalità rilevanti secondo le regole successorie applicabili. Per questo una donazione formalmente corretta può non essere sufficiente, da sola, a prevenire una futura contestazione.

Quando il fondatore vuole iniziare il trasferimento senza rinunciare immediatamente ai diritti economici o a determinate prerogative, può essere valutata la donazione della nuda proprietà delle quote societarie con riserva di usufrutto. Anche in questo caso occorre però disciplinare con precisione gli effetti dell’operazione. L’usufrutto sulle partecipazioni incide sulla distribuzione dei diritti tra usufruttuario e nudo proprietario e deve essere coordinato con le norme societarie, lo statuto e gli obiettivi di governance. Non basta quindi riservarsi formalmente l’usufrutto per poter affermare che il fondatore conserverà, in ogni situazione, lo stesso controllo esercitato prima del trasferimento.

Un’altra possibilità, quando ne ricorrono i presupposti, è il patto di famiglia. Può assumere particolare interesse quando l’imprenditore vuole trasferire l’azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti destinati a proseguire l’attività, affrontando nello stesso progetto anche la posizione degli altri soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. La disciplina prevede specifiche regole per la liquidazione degli altri partecipanti al contratto, salvo loro rinuncia, e proprio per questo il patto deve essere costruito sulla situazione patrimoniale reale della famiglia. La disponibilità finanziaria necessaria, il valore delle partecipazioni e la presenza di più rami familiari possono renderlo appropriato in alcuni casi e poco funzionale in altri.

Nelle strutture più articolate può essere necessario intervenire anche sull’architettura societaria. Una holding familiare, per esempio, può consentire di organizzare in modo unitario partecipazioni detenute in più società e di separare meglio alcuni livelli proprietari dalla gestione delle società operative. Non elimina però i problemi successori e non rende irrilevanti i diritti dei legittimari: le partecipazioni nella holding hanno a loro volta un valore e saranno esse stesse oggetto della pianificazione. Lo stesso vale per statuto e patti parasociali tra eredi per governare l’azienda familiare, che possono disciplinare aspetti della futura convivenza societaria ma non sostituiscono la corretta sistemazione patrimoniale.

La soluzione può quindi consistere nella combinazione di più strumenti. Un figlio può ricevere una partecipazione maggiore perché destinato alla gestione, mentre agli altri vengono attribuiti immobili, investimenti o ulteriori beni; lo statuto può essere adeguato alla futura struttura proprietaria e possono essere previste regole per evitare che determinate decisioni o trasferimenti delle partecipazioni compromettano la stabilità della società. In altre situazioni può essere preferibile un ingresso progressivo dei discendenti nella proprietà, tema che abbiamo approfondito nell’articolo sull’ingresso graduale dei figli nella proprietà dell’impresa.

Prima di procedere noi riteniamo quindi necessario verificare almeno la composizione familiare, i legittimari, il valore dell’impresa e delle singole partecipazioni, gli altri asset disponibili, le donazioni pregresse, lo statuto, gli eventuali patti parasociali e il ruolo che ciascun figlio avrà concretamente nell’azienda. Solo dopo questa ricostruzione è possibile valutare se quote differenti rappresentino una soluzione sostenibile e con quali strumenti debbano essere attribuite.

Un caso seguito dallo Studio: maggioranza al figlio operativo e tutela degli altri eredi

In un caso seguito dal nostro Studio, i cui nomi e alcuni elementi identificativi vengono modificati per tutelare la riservatezza, un imprenditore era titolare della maggioranza di una società familiare di rilevante valore economico. Dei tre figli, soltanto uno, che chiameremo Marco, lavorava da anni nell’impresa e aveva progressivamente assunto responsabilità nella gestione; gli altri due avevano attività professionali autonome e non intendevano occuparsi direttamente dell’azienda. Il padre pensava inizialmente di dividere le partecipazioni in tre parti sostanzialmente uguali, temendo che una diversa attribuzione potesse essere contestata in futuro.

L’analisi del patrimonio mostrava però che l’impresa non era l’unico bene disponibile: erano presenti immobili e investimenti che consentivano di ragionare sull’equilibrio tra i figli senza frammentare necessariamente il controllo societario. Abbiamo quindi ricostruito il valore delle diverse componenti patrimoniali, le attribuzioni già effettuate e la posizione dei legittimari, esaminando parallelamente statuto e governance della società. L’elemento decisivo è stato distinguere il valore economico destinato ai figli dal potere necessario per continuare a gestire l’impresa.

La pianificazione è stata quindi impostata attribuendo a Marco una posizione societaria coerente con il ruolo che avrebbe assunto nell’azienda e utilizzando le altre componenti del patrimonio per costruire la sistemazione degli altri figli, accompagnando l’assetto proprietario con regole societarie adeguate alla futura governance. In questo modo la famiglia ha potuto affrontare il passaggio generazionale prima dell’apertura della successione, evitando che la semplice divisione matematica delle quote producesse un assetto societario incompatibile con la continuità dell’impresa. La soluzione adottata dipendeva dalla specifica composizione di quel patrimonio e non può essere automaticamente trasferita a situazioni diverse.

Le domande più frequenti sulle quote societarie diverse tra figli

È possibile attribuire quote societarie diverse ai figli?

Sì. Non esiste una regola che imponga al genitore di attribuire a ciascun figlio la stessa percentuale di ogni singola partecipazione societaria. Occorre però rispettare i diritti dei legittimari e valutare l’operazione sull’intero patrimonio. Se un figlio riceve la partecipazione di controllo e gli altri ricevono quote inferiori, immobili, investimenti o altri beni, bisogna verificare il valore delle attribuzioni, le eventuali donazioni precedenti e gli effetti che l’assetto potrà produrre all’apertura della successione.

Un figlio può ricevere la maggioranza della società perché lavora nell’azienda?

È possibile progettare un assetto nel quale il figlio destinato a proseguire l’attività riceva una partecipazione maggiore o una posizione che gli consenta di governare l’impresa. Il fatto che lavori in azienda, però, non cancella i diritti successori degli altri legittimari. Per questo occorre distinguere il controllo societario dall’equilibrio economico complessivo tra gli eredi e verificare se gli altri beni del patrimonio consentano di costruire una sistemazione coerente senza frammentare inutilmente l’impresa.

Gli altri figli possono contestare una donazione di quote societarie?

La validità della donazione non rende automaticamente irrilevante la successiva tutela dei legittimari. Dopo l’apertura della successione deve essere verificato se le attribuzioni compiute in vita abbiano leso i diritti riservati dalla legge, secondo la disciplina applicabile. Per ridurre il rischio di future controversie è quindi opportuno esaminare prima del trasferimento il valore delle partecipazioni, il patrimonio residuo, le precedenti liberalità e la posizione di tutti i legittimari.

Il patto di famiglia può evitare future contestazioni sulle quote?

Il patto di famiglia può essere uno strumento particolarmente utile quando ricorrono i relativi presupposti, perché consente di trasferire in tutto o in parte l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti coinvolgendo il coniuge e coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti secondo quanto previsto dalla disciplina del patto, salvo rinuncia totale o parziale, e quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione. La convenienza dello strumento deve comunque essere verificata sul caso concreto, soprattutto quando il valore dell’impresa è elevato o il patrimonio è composto anche da immobili, investimenti e altre società.

Come si stabilisce se la distribuzione delle quote tra i figli è realmente equilibrata?

Non basta confrontare le percentuali. Occorre determinare il valore delle partecipazioni considerando la società, la dimensione della quota, i diritti che incorpora e l’eventuale posizione di controllo; bisogna poi esaminare immobili, investimenti, altre società, holding, donazioni pregresse e ogni ulteriore componente patrimoniale rilevante. Solo questa ricostruzione permette di comprendere se l’attribuzione di quote societarie diverse tra gli eredi possa convivere con la tutela dei legittimari e con l’esigenza di mantenere stabile la governance dell’impresa.

Quote societarie diverse tra figli: richiedi una valutazione del passaggio generazionale

Quando un’impresa o un patrimonio hanno un valore rilevante, decidere oggi quale percentuale societaria attribuire a ciascun figlio può incidere per molti anni sulla proprietà dell’azienda, sul suo controllo e sui rapporti tra gli eredi. Una soluzione adeguata richiede l’esame della struttura societaria, dello statuto, del valore delle partecipazioni, degli altri beni familiari, delle donazioni già effettuate e della posizione dei legittimari.

Noi assistiamo imprenditori e famiglie nella pianificazione del passaggio generazionale, valutando gli strumenti giuridici più adatti per distribuire le partecipazioni tra i figli, preservare la continuità dell’impresa e ridurre il rischio di future contestazioni. Quando necessario, l’analisi comprende anche holding familiari, patrimoni immobiliari, investimenti finanziari, società o beni all’estero e regole di governance destinate a operare dopo il trasferimento.

Se devi decidere come attribuire quote societarie diverse ai tuoi figli o vuoi verificare un assetto già programmato, puoi richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello, descrivendo la composizione essenziale della famiglia, dell’impresa e del patrimonio. Esamineremo la richiesta per individuare le questioni giuridiche che richiedono un approfondimento prima di procedere al trasferimento delle partecipazioni.

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