Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Autonomia del giudice civile rispetto al processo penale, utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale e limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione del materiale probatorio.
La Corte di Cassazione chiarisce che il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in un processo penale definito con sentenza irrevocabile, sottoponendole a una propria valutazione critica, senza essere necessariamente vincolato alle conclusioni del giudice penale. Il principio si inserisce nell’ambito dell’autonomia dell’accertamento civile rispetto a quello penale. La Suprema Corte ribadisce inoltre che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, essendo il controllo circoscritto ai vizi della motivazione nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nei poteri del giudice di merito. Il ricorso viene integralmente rigettato.
LA VICENDA
Un odontoiatra chiedeva il risarcimento dei danni per il mancato versamento di contributi e somme affidate a uno studio di consulenza contabile. Respinta la domanda nei precedenti gradi di giudizio per carenza di prove della responsabilità della convenuta, ricorreva in Cassazione lamentando anche l’omesso esame di una sentenza penale. La Suprema Corte rigettava il ricorso, confermando la decisione impugnata.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROVA CIVILE – PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO PENALE – UTILIZZABILITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE – AUTONOMIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE – SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE – LIMITI.
Il giudice civile, nell’esercizio della propria autonomia di accertamento rispetto al giudizio penale, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un processo penale definito con sentenza passata in giudicato, procedendo all’esame diretto del materiale probatorio oppure ricavando gli elementi rilevanti dalla sentenza e dagli atti del procedimento penale, purché li sottoponga a un’autonoma valutazione critica, non vincolata alle conclusioni del giudice penale, salvi gli effetti vincolanti espressamente previsti dalla legge. Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non comporta il potere di procedere a una nuova e autonoma valutazione del materiale probatorio, ma riguarda la verifica della correttezza logico-giuridica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 07/02/2005, n. 2409
(Omissis)
FATTO
Il Sig. A.N. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena con atto di citazione notificato l’11.5.1999 la Sig.ra P.L., quale titolare dello Studio Piemme, per la richiesta di risarcimento danni: impugnava cioè la sentenza del Pretore di Modena che rigettando la domanda di risarcimento, lo aveva condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Esponeva, infatti, il Sig. A. che fin dal 1989 aveva affidato la contabilità del proprio studio odontoiatrico allo Studio P. che nel 1993 gli aveva comunicato che il suo studio sarebbe stato chiuso, ma che l’attività sarebbe continuata nello Studio Piemme di cui era titolare la moglie, P.L.; che a seguito di una ispezione dell’INPS nel 1994 veniva accertato che le somme consegnate al P. per l’assolvimento dei contributi fiscali e previdenziali non erano mai state versate a chi di dovere per un totale di L. 44.440.000.=, con grave danno per l’A., costretto a reieterare i pagamenti con le relative penalità; che il Pretore di Modena aveva errato nel rigettare la domanda dell’A. non avendo rilevanza che l’intestazione dello Studio a P.L. fosse fittizia poiché la medesima, assumendo la titolarità dello studio, si era accollata le conseguenze in sede civile dell’operato del P. e di ogni altro collaboratore; che inoltre il Pretore aveva errato nella valutazione delle istanze istruttorie. La convenuta eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello perché notificato oltre i termini e richiamava, nel merito, le argomentazioni difensive svolte in primo grado.
Il Tribunale di Modena rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza impugnata perché in atti difettava l’esistenza del fascicolo di primo grado dell’appellante e comunque l’appello risultava infondato sia nel caso in cui la domanda di risarcimento venisse considerata di natura contrattuale sia nel caso venisse considerata di natura extracontrattuale per carenza di prove.
Veniva quindi notificato ricorso in Cassazione in cui si chiedeva alla Suprema Corte la cassazione della impugnata sentenza, disponendo ogni altro conseguente provvedimento e la condanna della Sig.ra P.L. alla spesa di tutti i gradi di giudizio.
La Sig.ra P.L. notificava controricorso.
DIRITTO
Il ricorso veniva affidato a tre motivi e cioè:
1) Omesso esame del fascicolo di primo grado dell’odierno ricorrente. Vizio logico e mancanza di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.
2) Omesso esame della sentenza del Giudice Penale del di 8.4.1997. Vizio logico ex art. 360, n. 5 c.p.c.
3) Omessa decisione su specifico motivo di gravame
Il primo motivo, e cioè omesso esame del fascicolo di primo grado del ricorrente, è da rigettarsi perché la valutazione delle prove (anche in relazione alla produzione o meno del fascicolo) è stata fatta dai giudici di primo e secondo grado, come era di loro competenza. Non rientra cioè tra le attribuzioni riservate alla Corte di Cassazione quella di fare indagini circa la produzione o meno di un fascicolo. Infatti l’art. 360, n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte Suprema di Cassazione il potere di procedere ad una valutazione autonoma del materiale probatorio raccolto nel processo, ma solo quello di esaminare la motivazione della sentenza di merito, al fine di controllare se quel giudice perviene al convincimento sancito con un ragionamento esauriente sui mezzi di prova, privo di contraddittorio, condotto secondo i canoni delle corrette motivazioni e deduzioni senza salti logici e scevro di errori giuridici (CASS., 24.3.1979, n. 1239; Cass., 14.3.2003, n. 2222).
Quanto al secondo motivo, e cioè omesso esame della sentenza del giudice penale dell’8.4.1997, a seguito querela a carico del P. per essersi impossessato di somme affidategli per l’assolvimento degli incombenti fiscali, è stato recentemente statuito da questa Corte che la possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con la garanzia di legge in quella sede, procedendo per tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (Cass., 21.6.2004, n. 11483).
Dunque la sentenza della Corte d’Appello è coerente e logica e svincolata dal contenuto della sentenza del Pretore penale; come in effetti poteva essere in base all’orientamento giurisprudenziale sopra accennato.
Quanto al terzo motivo e cioè omessa decisione su specifico motivo di gravame, in relazione all’abnormità della condanna alle spese, la relativa motivazione è assolutamente sufficiente, laddove si dice che tale abnormità non è stata dall’appellante giustificata da eventuali reciproche soccombenze tra le domande e le eccezioni delle parti. Senza contare che è rimessa, come è noto, alla discrezionalità del giudice la compensazione totale o parziale delle spese.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione il 13.10.2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEB. 2005




