Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

domanda di risarcimento ominicomprensiva

Procedura Civile

Preventivo di spesa: il Giudice per liquidare non necessita della fattura (Cass. 27129/21)

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 06-10-2021, n. 27129

(Presidente Dott. Vivaldi Roberta – Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro)

ORDINANZA (estratto)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5/10/2018 il Tribunale di Macerata ha respinto il gravame interposto dalla società Stop Società Consortile a r.l. in relazione alla pronunzia G. di P. Macerata n. 255 del 2016, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Allianz Assicurazioni s.p.a. – quale impresa designata per il F.G.V.S. – nonchè della sig. W.Y. di risarcimento di lamentato “danno a cose” asseritamente “cagionato dalle manovre della convenuta W. alla guida del furgone in sua proprietà, sfornito di assicurazione, all’interno del parcheggio dell'(OMISSIS), in data (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Stop Società Consortile a r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Allianz Assicurazioni s.p.a. – nella qualità -, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’improcedibilità dalla controricorrente e ricorrente incidentale società Allianz Assicurazioni s.p.a. – nella qualità -.

Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di porre in rilievo, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove come nella specie quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648).

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727, 2729 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, “pur motivando sulla base di presupposti di fatto e diritto completamente diversi”, il giudice dell’appello abbia confermato la pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda, dopo aver “accertato la responsabilità della signora W.Y. per il danneggiamento della porta tagliafuoco di proprietà della ricorrente, nonchè la mancata copertura assicurativa della vettura da lei condotta”, ritenendo non provato il danno pur in presenza di depositato “preventivo di riparazione nella misura di Euro 19.500,00”, la “cui congruità è stata confermata dal teste C.N. all’udienza del 17 novembre 2015”; di “fotografie prodotte con l’atto introduttivo”; pur avendo potuto eventualmente nominare CTU e procedere in ogni caso “all’applicazione dell’art. 1226 c.c. provvedendo alla liquidazione equitativa dello stesso”.

Con il 2 motivo denunzia “omessa motivazione” su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che “nessuna motivazione sia resa con riferimento alla prova dell’esistenza del danno o al valore dei documenti prodotti in atti da entrambe le parti, che dovevano condurre a ritenerla accertata al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Lamenta che “se l’ammontare del danno poteva… dirsi controverso, la sua sussistenza era pacifica tra le parti, le quali hanno entrambe prodotto le fotografie che la attestano”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).

Si è sotto altro profilo posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352).

Esso deve essere pertanto determinato in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicchè ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814).

Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l’avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente; la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211), i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicchè il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto.

E’ infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v, con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 cfr.; e, con riferimento al danno non patrimoniale, Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517), che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore (v., da ultimo, Cass., 29/10/2019, n. 27590).

L’onere della prova (anche) dell’ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.).

Allorquando risulti dimostrata l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e vi sia tuttavia impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell’ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro possibile facendo luogo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Giusta principio consolidato la liquidazione equitativa dei danni è ex art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma – come detto- anche qualora la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247), dovendo al riguardo altresì ribadirsi che il giudice può fare invero ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni (al di là delle ipotesi di danno patrimoniale, quale ad es. il danno patrimoniale futuro, che solo in tal modo possono esserlo: v. Cass., 12/6/2015, n. 12211), anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, tale facoltà potendo quindi essere esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello (v. Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655).

Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, “dato… per provato lo svolgimento dei fatti e quindi la responsabilità della W.”, ha affermato che “in forza della c.d. ragione più liquida la domanda risarcitoria non merita comunque accoglimento in quanto non viene formulata la prova dell’ammontare del lamentato danno: prova non fornita nel primo grado del giudizio (l’attore ha allegato un preventivo spese, evidentemente non sufficiente a provare l’ammontare del danno, stante la sua natura di verifica ex ante assai spesso smentita – in difetto o in eccesso – dalle emergenze nel corso delle riparazioni, e per tal motivo resa senza la necessaria assunzione di responsabilità che riverbera sulla non piena attendibilità) e non richiesta di integrazione nè in sede di conclusioni innanzi al giudice di prime cure, nè in sede di appello”.

Attesa la fondatezza del ricorso principale nei termini e limiti più sopra indicati, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonchè il 2 motivo e il ricorso incidentale, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Macerata, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbiti il 2 motivo e il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Macerata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

 

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello