Quando si parla di assemblea condominiale, spesso si dà per scontata la presenza di due figure: il presidente e il segretario dell’assemblea. In realtà, molti condomini si chiedono se la loro nomina sia davvero prevista dalla legge oppure se si tratti semplicemente di una consuetudine organizzativa.
La risposta è più semplice di quanto si possa pensare: la normativa sul condominio non impone la presenza obbligatoria né del presidente né del segretario durante l’assemblea. Di conseguenza, eventuali irregolarità nella loro nomina non rendono automaticamente invalide le decisioni prese dai condomini.
La legge non impone queste figure
Nel diritto condominiale non esiste una norma che obblighi l’assemblea a nominare un presidente o un segretario. Si tratta di ruoli che nella pratica servono soprattutto a rendere più ordinato lo svolgimento della riunione: il presidente dirige la discussione, mentre il segretario redige il verbale.
Tuttavia, l’assenza di queste figure non comporta l’invalidità delle deliberazioni adottate dall’assemblea.
Questo significa che anche eventuali errori nella scelta del presidente o del segretario non incidono sulla validità delle decisioni prese dai condomini.
Per comprendere meglio il funzionamento delle riunioni condominiali può essere utile approfondire anche che differenza c’è tra assemblea ordinaria e straordinaria, dato che le modalità di convocazione e gestione dell’assemblea possono variare a seconda del tipo di riunione.
Possono essere nominati anche soggetti esterni al condominio?
Un altro aspetto spesso poco conosciuto riguarda chi può svolgere questi incarichi.
Dal momento che la legge non impone requisiti particolari, il presidente e il segretario dell’assemblea possono anche essere persone estranee al condominio. Nulla vieta, ad esempio, che il ruolo venga affidato a un professionista o a un soggetto che non sia proprietario di un’unità immobiliare nello stabile.
Naturalmente, nella pratica queste funzioni vengono quasi sempre svolte da uno dei condomini presenti.
Cosa succede se il presidente è nominato in modo irregolare?
Può capitare che durante l’assemblea sorgano dubbi sulla regolarità della nomina del presidente. Tuttavia, anche in questo caso le delibere adottate restano valide.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che eventuali vizi formali nella designazione del presidente non determinano la nullità delle decisioni assembleari.
Il verbale è valido anche senza la firma di presidente e segretario?
Un’altra questione frequente riguarda il verbale dell’assemblea.
In molti ritengono che senza la firma del presidente o del segretario il verbale non abbia valore. In realtà non è così.
Il documento può essere considerato valido anche in assenza delle loro sottoscrizioni. Tuttavia, in una situazione del genere è opportuno che il verbale venga firmato da tutti i condomini presenti alla riunione, così da rafforzarne il valore probatorio nel caso in cui sorgano contestazioni future.
Se vuoi approfondire questo aspetto puoi leggere anche l’articolo dedicato a chi deve sottoscrivere il verbale di assemblea e quello su che valore ha il verbale d’assemblea.
Il regolamento di condominio può prevedere la loro nomina
Anche se la legge non impone queste figure, il regolamento condominiale può stabilire l’obbligo di nominare un presidente e un segretario durante le assemblee.
Ciò non significa però che la loro mancanza renda automaticamente nullo il verbale o le deliberazioni adottate. Anche in questo caso si tratta soprattutto di una regola organizzativa volta a garantire una gestione più ordinata della riunione.
Una prassi utile ma non indispensabile
In definitiva, la presenza del presidente e del segretario è diventata nel tempo una prassi diffusa nelle assemblee condominiali, perché facilita la gestione della discussione e la redazione del verbale.
Dal punto di vista giuridico, però, non si tratta di figure indispensabili. Anche se vengono nominati ma dimenticano di firmare il verbale, l’assemblea rimane comunque valida.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza n. 27163 del 2017, confermando che si tratta di ruoli organizzativi e non di presupposti essenziali per la validità delle deliberazioni condominiali.



