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Pannelli Fotovoltaici in Condominio: Diritto del Condòmino e Ruolo dell'Assemblea

Condominio in pillole

Pannelli Fotovoltaici in Condominio: Diritto del Condòmino e Ruolo dell’Assemblea

L’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomini è un tema che spesso genera discussioni e disaccordi tra i condòmini. La recente sentenza della Corte di Cassazione, numero 1337/2023, ha gettato luce su alcuni aspetti critici di questa questione, delineando i margini di autonomia che i singoli condòmini posseggono in tali situazioni.

Il caso affrontato dalla Corte riguardava un condòmino che desiderava installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune del condominio, nonostante il parere contrario dell’assemblea condominiale. La sentenza, tuttavia, ha sottolineato che, a patto di rispettare alcune condizioni, il singolo condòmino può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea.

L’elemento chiave emerso dalla decisione della Corte di Cassazione è la possibilità per il condòmino di installare pannelli fotovoltaici sulle parti comuni dell’edificio di sua esclusiva proprietà senza ottenere l’approvazione dell’assemblea. Questo è consentito a condizione che l’installazione non comporti modifiche alla superficie del fabbricato e che l’impianto rispetti le condizioni di stabilità e sicurezza richieste per il decoro architettonico.

Nel caso in cui l’assemblea si esprima contrariamente al progetto presentato, la sentenza chiarisce che ciò non equivale a un divieto assoluto all’installazione dell’impianto. Il condòmino ha il diritto di presentare un progetto alternativo che non pregiudichi l’uso delle parti comuni dagli altri condòmini.

È interessante notare che, secondo l’articolo 1122 bis del Codice Civile, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni è possibile previa comunicazione all’amministratore. L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, sicurezza e decoro architettonico, ma non ha il potere di vietare l’installazione esprimendo un parere contrario.

La legge italiana, pertanto, riconosce il diritto individuale del condòmino a installare impianti per la produzione di energia rinnovabile, come i pannelli solari, destinati all’uso delle singole unità immobiliari. Questo diritto è soggetto all’obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle proprietà degli altri condomini, rispettando sempre il decoro architettonico dell’edificio.

Per quanto riguarda il posizionamento dei pannelli solari sul tetto di un edificio, gli esperti concordano sul fatto che ciò non possa essere considerato come un’alterazione della cosa comune, poiché la funzione principale del tetto, cioè la copertura, rimane inalterata.

Tuttavia, per il lastrico, l’installazione dell’impianto da parte del singolo condòmino deve rispettare le clausole del regolamento che disciplinano le diverse forme di utilizzo della copertura. Ad esempio, se il lastrico è destinato anche a stenditoio, l’installazione dell’impianto non può compromettere questa funzione, ma è tollerabile una ragionevole riduzione della sua funzione.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato che, in base all’articolo 1122 bis del Codice Civile, è consentito installare impianti per la produzione di energia rinnovabile destinati all’uso di singole unità immobiliari. Il condòmino è tenuto a informare l’amministratore solo se sono necessarie modifiche alle parti comuni, e in tal caso, l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento, richiedendo anche garanzie per tutelarsi da eventuali danni derivanti dall’intervento stesso.

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