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provocato l’incidente stradale

Diritto Penale Infortunistica Stradale

Omicidio stradale colposo: quando il pedone non ha ragione

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2016) 30-08-2016, n. 35834)

Vi segnalo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale (la n. 35834 del 30.08.2016) che affronta il tema della condotta del pedone investito da un veicolo in circostanze tali da far profilare un’ipotesi di decisiva, e addirittura esclusiva, di responsabilità in capo alla vittima. In particolare, nella fattispecie, il soggetto si trovava a percorrere a piedi una strada extraurbana non illuminata in orario notturno, contromano e non indossando il giubbotto retroreflettente. I giudici di legittimità hanno ritenuto tale comportamento alla stregua di una condotta esulante dal novero degli eventi ragionevolmente prevedibili e, in quanto tale, non ascrivibile a titolo di colpa al conducente della vettura investitrice. (Avv. Francesco Carraro)

LA SENTENZA (estratto)

Svolgimento del processo

Z.C.A. ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data 20.3.2015 a conferma della sentenza del Tribunale di Matera, in data 24.9.2013, con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., per avere, per colpa consistita in negligenza ed imprudenza nonchè nella violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 2 e 3, investito il pedone M.V. cagionandone la morte. Come risulta dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai giudici di merito, lo Z. percorreva la statale (OMISSIS) alla guida dell’autovettura Lancia Lybra con direzione (OMISSIS), quando, dopo essersi immesso nella corsia di decelerazione per svoltare a sinistra verso la (OMISSIS), non si avvedeva della presenza del pedone M.V., che procedeva lungo detta corsia nella stessa direzione di marcia sulla carreggiata, investendolo e scaraventandolo a terra dove il M. veniva travolto da altra autovettura condotta da T.F., riportando lesioni gravissime che ne cagionavano la morte.

I giudici di merito ritenevano che, benchè la vittima procedesse lungo la strada extraurbana nello stesso senso di marcia dei veicoli, senza alcun presidio per la visibilità notturna, la responsabilità dell’evento fosse da ascriversi allo Z. in quanto egli non aveva adeguato la sua condotta di guida alle condizioni della strada, priva di una sufficiente illuminazione, in particolare non aveva tenuto una velocità commisurata a quelle condizioni, tale da consentirgli di mantenere il controllo del veicolo e di prevedere tutte le situazione di pericolo, e non aveva azionato i fari abbaglianti il cui uso è previsto su strada extraurbana con illuminazione insufficiente o mancante, in assenza di situazioni ostative al loro impiego.

La difesa dell’imputato ha dedotto, con un primo motivo, violazione della legge e vizio di motivazione con riferimento alla avvistabilità del pedone. Ha rilevato in proposito che la vittima, dopo aver lasciato la propria autovettura alla ricerca di un distributore, percorreva a piedi la statale (OMISSIS) in cui vige il divieto di transito di pedoni, senza indossare il giubbotto o le altre misure per la visibilità notturna prescritte dall’art. 162 C.d.S., comma 4 ter, procedendo, peraltro, nello stesso senso di marcia dei veicoli, in violazione dell’art. 190 C.d.S., comma 2. Tale condotta, impedendo l’avvistabilità si pone, ad avviso della difesa, come un evento assolutamente imprevedibile ed anomalo che sfugge ad ogni possibilità di controllo e di evitamento da parte dell’automobilista.

La difesa evidenzia come nei confronti del ricorrente non sia stata elevata alcuna contravvenzione da parte della Polizia Stradale intervenuta.

Lamenta, inoltre, la difesa che i giudici hanno recepito le conclusione del consulente del PM in merito alla inadeguatezza della velocità benchè non fondate su un esatto rilevamento della stessa, senza prendere in considerazione quelle del consulente della difesa fondate su una puntuale ricostruzione dei tempi psicotecnici di avvistamento del pedone in base alla velocità tenuta dall’imputato (stimata in 40-50 Km/h).

Con un secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 41 c.p., comma 2, che riconosce l’efficacia interruttiva del nesso di causalità alle cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l’evento.

Assume in proposito la difesa che la vittima fu solo urtata dall’auto del ricorrente, con esiti non esiziali come confermato dal consulente del PM. A causa dell’urto fu sbalzata a terra e qui fu travolta da altra auto che sopraggiungeva, questa volta con esiti mortali. Dunque la responsabilità per la morte del pedone non deve essere posta a carico dell’imputato bensì a carico dell’altro automobilista che era nelle condizioni di avvistare l’ostacolo, arrestarsi ed evitarlo; di conseguenza il nesso di causalità fra la condotta dello Z. e l’evento mortale deve ritenersi interrotto da una causa sopravvenuta idonea da sola, in modo del tutto indipendente dalla condotta dell’imputato, a determinarne la morte. Di conseguenza l’imputato dovrebbe rispondere del solo reato di lesioni ex art. 590 c.p., non procedibile per difetto di querela.

Con un terzo motivo la difesa deduce violazione della legge penale con riguardo alla prescrizione del reato intervenuta, secondo la difesa, in data 20.8.2013 (anni sette e mesi sei decorrenti dalla data di commissione del reato, 20.2.2006), quindi prima della sentenza di appello emessa il 20.3.2015.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nella misura in cui pone un problema di causalità della colpa; profilo non adeguatamente analizzato dalla Corte di appello.

Come è noto, l’art. 43 c.p., con il richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea una prima fondamentale connotazione della colpa: si tratta di una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare.

Accanto a tale tratto oggettivo, però, si ha una caratteristica di natura soggettiva: la colpa, infatti, è mancanza di volontà dell’evento. In positivo, poi, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa: nella esigibilità del comportamento dovuto.

Dunque nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità per l’agente di conformarsi alla regola. Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali.

Prevedibilità ed evitabilità dell’evento sono all’origine delle regole cautelari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale.

Ebbene, sotto il profilo dell’evitabilità dell’evento, l’art. 43 c.p., stabilisce che il delitto è “colposo quando l’evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia”. La norma evoca la causalità della colpa.

Come è facile intuire, infatti, la responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire. Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l’accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio.

Vi è poi altro profilo inerente il momento soggettivo ed il rimprovero personale. Affermare, alla stregua dell’art. 43 c.p., che per aversi colpa l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata – il comportamento alternativo lecito – non avrebbe comunque evitato l’evento. Invero non avrebbe senso richiedere un comportamento comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico.

Ciò evidenzia la connessione tra le problematiche sulla colpa e quelle sul nesso causale per cui spesso le valutazioni inerenti lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto.

Orbene, nel caso in esame il profilo propriamente causale non desta problemi. Mentre non è stata approfondita la causalità della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva significative probabilità di scongiurare il danno.

Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente all’adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto. A ben vedere il fattore velocità è un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell’imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità (Cass. Sez. 4^ n. 37606/2007 RV 237050).

Peraltro se l’esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poichè in tale ambito la prevedibilità dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; occorre rilevare che sussiste anche nell’ambito della colpa specifica.

Certamente tale spazio valutativo è pressochè nullo nell’ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per l’apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento (Cass. Sez. 4^ n. 26239/2013 RV 255695).

Dunque nel caso di specie si trattava di comprendere se, nelle condizioni date, la condotta della vittima – che, sceso dalla propria autovettura, circolava su strada extraurbana senza giubbotto retroriflettente – fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell’infortunio fossero evitabili nei sensi che si sono sopra esposti.

Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l’art. 141 C.d.S., riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità.

La carenza di motivazione sul punto in questione, cruciale ai fini della configurazione della responsabilità colposa, vulnera l’impugnata sentenza. Di conseguenza, la stessa deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno affinchè, sulla base dei principi sopra enunciati, valuti la condotta colposa dello Z. in relazione alle condizioni concrete di prevedibilità ed evitabilità dell’incidente mortale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

 

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