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Banca e impresa Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Mutuo bancario: prova dell’erogazione e ammissione al passivo fallimentare (Cass. Civ. n. 22576/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Ammissione al passivo fallimentare del credito bancario: la prova dell’erogazione del mutuo può risultare anche dal collegamento tra le scritture contabili, purché sia accertata l’effettiva disponibilità delle somme.

La Corte di Cassazione affronta il tema della prova dell’erogazione del mutuo nell’ambito dell’ammissione al passivo fallimentare. La banca aveva richiesto l’ammissione di un credito derivante da finanziamento ipotecario, respinta dal Tribunale per insufficiente dimostrazione dell’effettiva erogazione. La Suprema Corte rileva l’omesso esame del numero identificativo della pratica bancaria, presente sia nell’estratto del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme sia nell’estratto del finanziamento. Richiamando i principi delle Sezioni Unite, ribadisce che la consegna del denaro può realizzarsi anche mediante operazione contabile, purché le somme siano effettivamente messe a disposizione del mutuatario e questi assuma un’obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata. Il decreto viene cassato con rinvio per una nuova valutazione delle risultanze documentali.

LA VICENDA

La Banca Nazionale del Lavoro chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento SIMEI S.p.A. di un credito ipotecario di € 64.052,88, derivante da un finanziamento originario di € 700.000. Il Tribunale di Catania respingeva la domanda per difetto di prova dell’erogazione. La Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando l’omesso esame del numero di pratica comune alla documentazione del conto corrente e del finanziamento, e rinviava al Tribunale per un nuovo esame.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Fallimento – Accertamento del passivo – Credito derivante da mutuo bancario – Prova dell’erogazione – Accredito in conto corrente – Collegamento documentale mediante numero identificativo della pratica – Omesso esame di fatto decisivo – Configurabilità – Cassazione con rinvio.

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito derivante da mutuo bancario, la prova dell’erogazione del finanziamento può essere fornita mediante documentazione idonea a dimostrare l’effettiva messa a disposizione delle somme in favore del mutuatario, anche attraverso una mera operazione contabile, purché quest’ultimo abbia assunto un’obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata. Integra un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la mancata considerazione del numero identificativo della pratica di finanziamento presente sia nell’estratto del conto corrente destinatario dell’accredito sia nell’estratto del conto relativo al finanziamento, quando tale circostanza sia stata ritualmente dedotta e risulti potenzialmente decisiva ai fini dell’accertamento dell’erogazione.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 01/07/2026, n. 22576

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Catania, con decreto n. 9709/2020, depositato il 24/11/2020, per quel che qui ancora rileva, pur ammettendo la Banca Nazionale del Lavoro Spa al passivo del fallimento SIMEI Spa, in relazione al saldo negativo del conto corrente n. (Omissis), per l’importo di Euro 485.624,42 al rango chirografario, rigettava, però, la richiesta della banca relativa al credito derivante da finanziamento concesso con contratto del 15/6/2005, garantito da ipoteca per l’importo di Euro 64.052,88, in via ipotecaria.

Chiariva che, nella specie, quanto alla ragione di credito fondata sul contratto di mutuo, era necessaria la prova dell’erogazione del credito, trattandosi di contratto reale.

La banca si era limitata a produrre la copia dell’estratto conto n. (Omissis), da cui risultava che in data 31/7/2005 vi era stato l’accredito di Euro 700.000, con la causale “incasso ordine di 29/7/2005 da SIMEI sa per eroga f.to ai sensi D.Lgs. n pratica 6075465”.

Tuttavia, non vi era alcun elemento per ricondurre tale causale al contratto del 15/6/2005, di cui si deduceva la mancata parziale restituzione, in quanto tale contratto era contraddistinto dei numeri

“41,035” di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a un numero di pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si desse “espressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti”.

In difetto di prova dell’erogazione, non poteva essere ammesso il credito fondato sul contratto di mutuo.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro Spa

3. Ha resistito con controricorso il fallimento SIMEI Spa, depositando anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso l’errore di ritenere che non vi fosse la prova dell’erogazione, stante la mancanza di elementi dai quali potere ricondurre l’accredito della somma di Euro 700.000,00 sul conto corrente n. (Omissis) a tale erogazione.

In realtà, però, il Tribunale, dopo aver affermato che nella copia di estratto di conto corrente n. (Omissis), da cui risultava che in data 31/7/2005 vi era stato l’accredito della somma di Euro 700.000,00, e che la causale faceva riferimento all’incasso di un ordine del 29/7/2005 da SIMEI, in relazione alla pratica n. “6075465”, non avrebbe tenuto conto del fatto che il medesimo numero della pratica (“6075465”) era riscontrabile anche nell’estratto conto del finanziamento del 15/6/2005, prodotto dalla banca sin dalla domanda di ammissione al passivo, come poteva leggersi in alto a sinistra dell’intestazione.

2. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.

2.1. Invero, la ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e facendo erroneamente riferimento all’art. 2697 c.c., che riguarda, invece, la regola del riparto dell’onere della prova – nella specie non violata -ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituito dal riferimento, sia nel contratto di conto corrente n. (Omissis), su cui era confluita la somma di Euro 700.000,00, sia nell’estratto del conto del finanziamento collegato al contratto del 15/6/2005, in entrambi i casi, alla pratica di finanziamento n. 6075465.

E in effetti risulta ingiustificata l’affermazione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che “non vi è alcun elemento per ricondurre siffatta causale al contratto del 15/6/2005 di cui si deduce la mancata parziale restituzione, contratto contraddistinto dai numeri 41,035 di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a un numero di pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si dà espressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti, come peraltro rilevato dalla curatela”.

Ciò, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l’ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l’onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile -nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l’erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l’accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata

documentazione (Cass., sez. 1, 6/11/2019, n. 28526; Cass., 9/5/2022, n. 14683), essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass., Sez.U., 6/3/2025, n. 5968).

Nella specie, vi è stato l’omesso esame di un fatto storico preciso e puntualmente dedotto, e cioè del numero della pratica (6075465) che si ritrovava sia sul conto corrente n. (Omissis), su cui era stata accreditata la somma di Euro 700.000,00 il 31/7/2005, sia sull’estratto di conto del finanziamento di cui al contratto del 15/6/2005.

Il giudice del merito dovrà valutare, dunque, anche tale fatto, onde giungere alla ricostruzione storica in conformità al principio di diritto affermato.

3. Il decreto deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2026.

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