Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Molestie in condominio: la Cassazione conferma che il reato sussiste anche se le condotte offensive provengono da un’abitazione privata, purché la persona offesa percepisca le molestie in uno spazio condominiale aperto al pubblico
La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., chiarendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, l’affermazione di responsabilità penale, purché ritenute credibili e attendibili. La Corte ribadisce che la reciprocità delle molestie esclude il reato solo se concretamente provata e caratterizzata da un nesso di immediatezza o interdipendenza tra le condotte. Sul piano oggettivo, viene precisato che gli spazi condominiali accessibili ai condomini integrano il concetto di luogo aperto al pubblico, con la conseguenza che il reato può configurarsi anche se l’autore si trova nella propria abitazione privata, purché la vittima percepisca la molestia da tali spazi comuni. È sufficiente anche un solo episodio, se idoneo ad alterare la tranquillità psichica della persona offesa.
LA VICENDA
Una condomina veniva condannata per molestie nei confronti di un’altra residente per insulti reiterati e comportamenti offensivi avvenuti nel contesto condominiale. La difesa contestava l’attendibilità della persona offesa, la reciprocità delle condotte e l’assenza del requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico. La Cassazione rigetta integralmente il ricorso.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Molestia o disturbo alle persone – Art. 660 c.p. – Contesto condominiale – Luogo aperto al pubblico – Spazi comuni condominiali – Persona offesa in area condominiale – Configurabilità del reato – Sufficienza di un singolo episodio molesto
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico sussiste anche nel contesto condominiale, qualora la persona offesa percepisca la condotta molesta mentre si trova in spazi comuni accessibili ai condomini, qualificabili come luogo aperto al pubblico. È irrilevante che l’autore della condotta si trovi all’interno della propria abitazione privata. La reciprocità delle molestie esclude il reato solo ove sia concretamente provato un rapporto di immediatezza o interdipendenza tra le condotte reciproche. Anche un solo episodio può integrare la contravvenzione, ove idoneo ad alterare fastidiosamente l’equilibrio psichico della persona offesa.
LA SENTENZA
Cassazione penale, Sezione I, Sentenza, 19/02/2026, n. 6759
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 104 del 2/04/2025, dep. il 17/04/2025, il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, in esito a giudizio abbreviato conseguente ad opposizione al decreto penale di condanna, assolveva Maria Teresa Reqinelli dal reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non sussiste e la condannava per il reato di cui all’art.
660 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni, da determinarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, cui riconosceva una provvisionale provvisoriamente esecutiva dell’importo di Euro 300,00, oltre alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza.
2. Avverso il capo condannatorio della suindicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo difensore di fiducia abilitato, articolato in tre motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 660 cod. pen. la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai riscontri probatori e travisamento della prova.
Si deduce che il GUP ha fatto malgoverno delle prove raccolte e che l’imputata andava assolta perché il fatto non sussiste, in difetto di riscontri probatori estrinseci alle dichiarazioni della parte offesa, costituitasi parte civile. Del tutto illogica è la motivazione offerta dal GUP che, da un lato, ha ritenuto indimostrati i rumori lamentati dalla persona offesa in ordine al reato di disturbo dalle occupazioni e dal riposo, assolvendo l’imputata, dall’altro, ha ritenuto sussistenti le molestie in contestazione nonostante fossero sfornite di riscontri probatori. Si richiama, a tal fine la relazione conclusiva della p.g. ove si dà atto che ogni comportamento assunto “dalle due donne viene interpretato dall’altra come una provocazione ingiuriosa ed offensiva nei propri confronti”, nonché l’episodio del disegno affisso sulla porta della denunciante che ritraeva, in realtà, l’imputata (e non la persona offesa, come ritenuto dal giudicante.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 660 cod. pen. l’insussistenza della petulanza o del biasimevole motivo e la carenza di motivazione sul punto.
Si richiama il principio, pacifico in giurisprudenza, dell’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. in caso di reciprocità o ritorsione delle molestie, come sussistente nella specie, essendosi creato tra imputata e persona offesa un forte dissidio, caratterizzato da continui comportamenti molesti, fastidiosi e intollerabili, come emerso dall’esame dell’imputata. Tale profilo è stato completamente trascurato dal giudicante.
Sotto altro profilo, le offese che sarebbero state rivolte alla persona offesa non “sembrano tali da poter ledere la tranquillità del soggetto passivo”, come richiesto dall’art. 660 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 660 cod. pen. l’insussistenza del luogo pubblico o aperto al pubblico e la carenza di motivazione sul punto.
Il GUP ha completamente omesso di valutare la (in)sussistenza dell’elemento della commissione del fatto “in luogo pubblico o aperto al pubblico”, nella specie da escludersi in quanto le offese in contestazione, anche ove fosse provato che fossero rivolte alla persona offesa, sarebbero, al più, state profferite all’interno dell’abitazione privata della imputata e l’episodio del solo disegno affisso all’esterno della porta dell’abitazione per un brevissimo arco temporale è irrilevante a questi fini perché è stato visto soltanto da una condomina.
3. La costituita parte civile, B.B., per il tramite del difensore di fiducia, in data 15/01/2026 ha depositato articolate conclusioni scritte, corredate da nota delle spese, con cui ha chiesto la reiezione dell’impugnazione con il favore delle maggiori spese.
4. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, con requisitoria scritta del 16/01/2026, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a tratti inammissibile, è complessivamente infondato.
1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo il quale procedimento concernente la valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato, al pari di qualunque testimone, si snoda secondo una precisa scansione logica dall’analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (e che deve presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari, posto che alle dichiarazioni della persona offesa – le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato – non si applicano le regole probatorie dettate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; tra le molte successive, Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 1, n. 29718 del 3/7/2025, Fetwa, non mass.; Sez. 1, n. 30627 del 4/06/2025, Curcio, non mass.; Sez. 3, n. 35915 del 18/06/2025, P., non mass.).
Qualora – come nel caso di specie – la persona offesa sia costituta parte civile, e, quindi, vanti un interesse alla definizione del processo, da cui dipende, appunto, l’esito dell’azione civile esercitata nel processo penale – risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 1, n. 36901 del 18/9/2025, E., non mass, in motiv. par. 1.2; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01), posto che la loro funzione è quella di asseverare esclusivamente e in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 3, n. 36348 del 7/10/2025, P., non mass.).
1.1. A tali principi si è uniformata la sentenza impugnata che ha esaminato ampiamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa – costituitasi parte civile -sottolineando la credibilità soggettiva della dichiarante e l’attendibilità del narrato, ed ha acquisito riscontri esterni, costituiti dal contenuto delle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti, senza che la coeva assoluzione in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. infici o contraddica -come deduce aspecificamente il ricorrente (che non si confronta con la ratio deciderteli della decisione) – la tenuta del capo condannatorio, posto che sul punto il GUP ha assolto (non già perché non ha ritenuto credibile la persona offesa, ma) perché “i rumori riconducibili a A.A. non hanno raggiunto una rilevanza tale da turbare la quiete pubblica e le occupazione di una parte consistente dei condomini dell’edificio posto a C Via (Omissis)” (penult. pag. sent. impugnata).
1.2. A fronte di tale motivazione, esaustiva e non manifestamente illogica, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez.
3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232), secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie.
1.3. Né è ravvisabile il travisamento della prova lamentato del tutto genericamente dalla ricorrente.
Premesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370-01), tale travisamento delle risultanze probatorie non si riscontra affatto nel caso di specie, poiché il giudice di merito non ha utilizzato le prove sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante”, ma ha preso in considerazione il complesso degli elementi probatori acquisiti, attribuendo ad essi un univoco significato, e spiegando le ragioni sulle quali ha fondato il proprio convincimento.
A tal fine il GUP ha valorizzato, in sede di giudizio abbreviato allo stato degli atti, non solo il contenuto della denuncia-querela di B.B., ma anche taluni sommari informatori, dal cui narrato ha tratto elementi di riscontro alla versione dei fatti offerta dalla querelante, il tutto con una motivazione esaustiva e non apodittica.
2. Anche il secondo motivo di ricorso sulla dedotta reciprocità delle molestie non supera il vaglio di ammissibilità, stante la sua genericità.
2.1. Fermo e ribadito il principio – costantemente enunciato da questa Corte – secondo il quale il reato di cui all’art. 660cod. pen. non è configurabile in caso di molestie reciproche, ossia quando tra le stesse sussista un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, Rv. 284250-01, ripresa, da ultimo, da Sez. 1, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass., in motiv. par. 3.1 e da Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, INI., cit., in motiv. par. 2; Sez. 1, n. 43872 dell’11/10/2022, Parte civile Incani in proc. Borea, non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela, Rv. 267221-01 in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull’eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall’imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa; Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 228207-01 fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile), sul punto tuttavia la deduzione è generica perché non supportata da elementi probatori a sostegno.
Il ricorrente si limita a citare, sul punto, un passo dell’esame dell’imputata (senza allegare per intero il verbale di dichiarazioni rese all’udienza, il che preclude a questa Corte di poter riscontrare il dedotto travisamento) che, peraltro, non trova riscontro nelle corrispondenti parti della sentenza dove si citano le dichiarazioni rese dalla Reginella (su altre circostanze quelle relativi all’episodio del disegno affisso fuori la porta).
In difetto, allora, di puntuale allegazione, il motivo è aspecifico nella parte in cui denuncia il travisamento, anche per omissione, nonché l’omessa motivazione in tema di reciprocità, dovendosi ribadire gli oneri in tal caso gravanti sul ricorrente (nella specie inevasi), ovvero a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 4, n. 29957 del 3/7/2025, Di Carlo, non mass.; Sez. 4, n. 29961 dell’11/7/2025, Lee, non mass.; Sez. 4, n. 25731 del 4/7/2025, D.G., non mass.; Sez. 3, n. 44029 del 25/9/2024, A., non mass.; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).
2.2. La restante parte del motivo, ove si lamenta che le offese in contestazione non “sembrano tali da poter ledere la tranquillità del soggetto passivo”, come richiesto dall’art. 660 cod. pen., è meramente confutativo e anch’ aspecifico rispetto a quanto ritenuto in sentenza circa la loro idoneità, “per contenuti e frequenza a molestare e disturbare B.B., interferendo in modo negativo nella sfera personale della stessa”.
Si tratta di un’interpretazione delle risultanze probatorie che attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.
D’altra parte, agli effetti dell’art. 660 cod. pen., il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone; la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, INI., non mass.); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che “molestare” significa “alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale”, essendo questo “il significato evocato dall’art. 660 cod. pen., norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta”.
3. Il terzo motivo, in cui la ricorrente deduce che i fatti non sarebbero avvenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico, va invece rigettato.
3.1. Giova rammentare, circa l'”ambientazione” del reato di cui all’art. 660 cod. pen. (quando non è alternativamente commesso con il “mezzo del telefono”), la necessità che il disturbo o la molestia debbono essere realizzati “in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Quanto alla espressione “luogo pubblico o aperto al pubblico” – che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone (art. 266, ultimo cpv., n. 2, cod. pen.) ricorre negli artt. 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 cpv. – secondo dottrina e giurisprudenza consolidate sta a indicare per “luogo pubblico”, quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per “luogo aperto al pubblico”, quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un’intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, sicché la effettiva possibilità di considerare un luogo privato “aperto al pubblico” è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all’accesso poste dal titolare dello ius excludendi (cfr. Sez. 1, n. 37596 dell’11/07/2014, Masiero, non mass.).
3.1.1. Con specifico riguardo ai contesti condominiali, si è riconosciuto aperto al pubblico agli effetti dell’art. 660 cod. pen. quel luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti (Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini Rv. 244301-01 fattispecie relativa ad una pluralità di episodi accaduti all’interno di un edificio condominiale).
3.1.2. Devono, altresì, essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 9888 del 6/06/1975, Tona, Rv. 131021-01).
3.1.3. Va poi ribadita la risalente affermazione – di rilievo dirimente nella presente vicenda avvenuta in contesto condominiale – secondo la quale per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all’art. 660 cod. pen. è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico (Sez. 1, n. 11524 del 24/04/1986, Formenti, Rv. 174068-01 “Ai fini del reato di cui all’art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico”).
3.2. Nel caso di specie, la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito evidenzia che alcuni luoghi condominiali in cui si sono verificate le molestie (a differenza di quelli che hanno dato origine alla contestazione ex art. 659 cod. pen.) erano senz’altro accessibili ad una categoria di persone aventi determinati requisiti ossia ai condomini del palazzo.
3.2.1. Dalla acquisita denuncia-querela si ricava infatti che gli insulti molesti sono stati percepiti dalla persona offesa mentre passava davanti al portone di casa della imputata o transitava davanti alla finestra della cucina (“….è più volte capitato alla scrivente di passare dinanzi al portone di casa della Reqinelli oppure di transitare dinanzi alla finestra della cucina e sentirsi apostrofare con frasi del tipo…” v. pag. seconda sentenza impugnata, pagine non numerate). Dunque, anche se l’imputata si trovava all’interno della propria abitazione privata, è sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato de quo, che la persona offesa fosse nello spazio condominiale aperto al pubblico quando ha percepito le molestie (cfr. Sez. 1, n. 11524 del 24/04/1986, cit., Rv. 174068-01).
3.2.2. Inoltre anche l’episodio in contestazione relativo all’affissione “in maniera visibile ai condomini” di “un foglio di carta in cui era stato disegnato il viso di B.B. posto su di un posso nero con una croce sopra” è avvenuto in “luogo aperto al pubblico” nei termini accolti dalla surrichiamata giurisprudenza di legittimità. E, d’altra parte, sarebbe bastato anche solo questo episodio avvenuto in luogo aperto al pubblico a configurare il reato in contestazione, posto che a livello consumativo la contravvenzione de qua non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260-01).
4. Il ricorso va complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e con condanna, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00.
5. Deve disporsi che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B. che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52D.Lgs. n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2026.



