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Modello Organizzativo 231

Modello 231: necessario accertare che, se il modello idoneo fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato (di M. F. Artusi, Fonte: Eutekne)

Modello 231 da verificare in concreto

di Maria Francesca Artusi (leggi articolo integrale su Eutekne)

La sola configurabilità in capo ai soggetti apicali di una società della responsabilità penale per uno dei “reati di presupposto” non è sufficiente per affermare la responsabilità dell’ente collettivo ai sensi del DLgs. 231/2001.

A partire dalle prime applicazioni della disciplina “231” è stato da più parti contestato il fatto che in alcune pronunce giurisprudenziali vi fosse una sorta di automatismo tra l’accertamento dell’esistenza di un fatto di reato in azienda e l’affermazione della inadeguatezza del modello organizzativo che era chiamato a prevenirlo. L’ultima sentenza del noto caso Impregilo (Cass. n. 23401/22) ha criticato tale impostazione, precisando che, nel giudicare l’idoneità del modello organizzativo non può essere elemento decisivo il fatto che un reato sia stato effettivamente consumato. Diversamente infatti, qualora un reato venisse realizzato, essendoci il modello rivelatosi, nei fatti, incapace di pervenire nella commissione, la clausola di esonero della responsabilità dell’ente (art. 6 del DLgs. 231/2001) non potrebbe mai trovare applicazione. La commissione del reato, in altri termini, non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo: il rischio reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente, a conferma del fatto che il legislatore ha voluto evitare di punire l’ente secondo un criterio di responsabilità oggettiva.

La giurisprudenza di legittimità appare ora allineata su queste considerazioni, annullando con rinvio quelle pronunce di merito in cui la “condanna” della persona giuridica appare fondata su…(continua a leggere)

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