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Organismo di Vigilanza

Modello Organizzativo 231

L’organismo di vigilanza ex Decreto 231: profili di responsabilità civile dei componenti

L’organismo di vigilanza ex Decreto 231: profili di responsabilità civile dei componenti (di Raffaele Quatraro, fonte: Altalex)

La natura della responsabilità dell’OdV e le ricadute sul piano della prova e della legittimazione attiva all’azione risarcitoria

Il tema della responsabilità dei componenti dell’organismo di vigilanza istituito dal D.lgs. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione e di curare l’aggiornamento dello stesso, è un tema centrale, e tuttora dibattuto, e tale perdurante attualità è in parte da ascrivere alla circostanza che la legislazione, oltre ad aver tratteggiato con contorni giudicati eccessivamente sfumati i compiti ed i poteri di tale organismo, nonché i requisiti richiesti ai membri che lo compongono, ha di fatto lasciato priva di effettiva disciplina la responsabilità, di natura tanto penale, quanto civile, di cui potrebbero essere eventualmente investiti i componenti dell’organismo di vigilanza, nell’ipotesi in cui vengano commessi reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente a seguito dell’insufficiente (se non addirittura omessa) vigilanza sull’applicazione del modello da parte dello stesso OdV.

In ordine ad una possibile responsabilità penalmente rilevante, sebbene alcune recenti pronunce giurisprudenziali parrebbero aver incrinato le certezze sul punto, la dottrina largamente maggioritaria, ed in senso analogo la prassi applicativa, con riferimento alle attribuzioni tipiche dell’OdV – vigilanza sul funzionamento ed osservanza del modello, aggiornamento dello stesso, informazione nei confronti dei vertici – ha escluso la sussistenza di detta responsabilità, sul presupposto che difetterebbe, in capo ai componenti dell’OdV, una posizione di garanzia nei termini di cui all’ art. 40, comma 2, c.p. (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).

Ad analoghe conclusioni non può pervenirsi, invece, in ordine ai profili di responsabilità civile, ovvero, all’ipotesi che vi sia una violazione dei doveri incombenti sull’OdV e che da tale violazione derivi un danno all’ente. Peraltro, a latere di tale questione, si pone quella relativa alla legittimazione ad agire, nei confronti dell’organismo, anche, e direttamente, da parte di terzi eventualmente danneggiati.

Quanto alla prima delle due questioni… [continua a leggere qui] –> https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/15/organismo-vigilanza-decreto-231-profili-responsabilita-civile-componenti

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