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Procedura Civile

Le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie

Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dott. Gianluigi Morlini, Sentenza del 14-06-2012 n. 1134

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“Infatti, nell’ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento […], non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. […]”

Ne consegue che sono inammissibili le richiese probatorie relative a fatti primari dedotti per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI secondo termine

LA SENTENZA INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

TRA

ATTORE OPPONENTE: ALFA SRL

Contro

CONVENUTO OPPOSTO: BETA & C

FATTO

La presente controversia trae origine da un accordo di consulenza stilistica e di licenza marchi stipulato nell’aprile 2005 tra il Consulente-Licenziante BETA & C ed il Committente-Licenziatario ALFA.

In particolare, azionando in via monitoria fatture per il complessivo importo di € 5.322 ed emesse quale compenso per l’attività svolta sulla base di tale contratto, BETA ottiene nei confronti di ALFA il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo.

Con la presente controversia, ALFA propone opposizione avverso tale decreto, instando per la revoca dello stesso; ed in via riconvenzionale domandando di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento ex adverso, di condannare controparte al risarcimento del danno per avere divulgato a terzi notizie false e denigratorie su ALFA, di condannare altresì controparte a pagare € 1.119,36 per il pagamento di fatture di vendita.

La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’interrogatorio libero delle parti.

DIRITTO

a) La questione che deve essere, sotto un profilo logico e giuridico, scrutinata con priorità rispetto alle altre, è quella relativa alla domanda di risoluzione del contratto stipulato inter partes.

Sul punto, si osserva che detto accordo contrattuale prevede, ex aliis, che la BETA fornisca alla ALFA “tutti i modelli e gli input stilistici, creativi e tecnici, relativi a forme, colori, tessuti, materiali ecc. necessari a creare i prodotti della licenziataria NB”, e ciò entro il 30 settembre per la collezione Autunno-Inverno ed entro il 31 marzo per la collezione Primavera-Estate (cfr. art. 2 contratto, allegato 3 fascicolo monitorio).

Ciò posto, a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata da parte opponente, la difesa di parte convenuta (cui spettava l’onere della prova sul punto ex art. 2697 c.c.: cfr. per tutte Cass. Sez. Un n. 13533/2001) non ha provato con la produzione di idonea documentazione, e nemmeno offerto di provare con la deduzione di pertinenti prove testimoniali, di avere adempiuto a tale obbligazione.

Consegue che, in accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per colpa di BETA, risoluzione già intimata con la raccomandata 24/1/2006 (cfr. al. 1 fascicolo di parte attrice).

b) Ciò di per sé impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto proprio sulla base del contratto qui dichiarato risolto.

In ogni caso, deve comunque essere evidenziato che la revoca del decreto si imporrebbe comunque in base al rilievo per il quale il compenso di BETA non era predeterminato dal contratto azionato in sede monitoria, ma avrebbe dovuto essere “pattuito tra le parti al termine di ogni singola stagione in base all’effettiva attività prestata dalla Consulente” (art. 5 contratto); mentre BETA non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, che le parti abbiano pattuito tale compenso, né ha offerto alcun elemento fattuale a questo Giudice utile per procedere ad una liquidazione in assenza di un accordo tra le parti.

c) Detto dell’accoglimento delle domande dell’opponente in ordine alla revoca del decreto opposto ed alla declaratoria di risoluzione del contratto per colpa di BETA, vanno invece disattese le ulteriori due domande di ALFA.

Invero, va rigettata la domanda di risarcire il danno derivante da una pretesa attività di propalazione di notizie false e denigratorie.

Sul punto, basta osservare che, prima dello spirare delle preclusioni assertive con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i comportamenti asseritamente produttivi di danno neppure erano stati dedotti ed individuati con precisione: consegue che la capitolazione delle circostanze 9-12 in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, prima ancora che inidonea a lumeggiare l’esistenza di un danno in quanto indicato solo genericamente, è comunque radicalmente inammissibile in quanto relativa a circostanze fattuali in precedenza mai dedotte.

Infatti, nell’ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. ratione temporis vigente.

Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l’attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.); nel rito ordinario invece, come si è detto, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.

Con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive. E’ proprio questo il caso che qui occupa, atteso che la richiesta probatoria di ALFA, in sé astrattamente formulata in modo tempestivo in quanto precedente allo spirare delle preclusioni istruttorie, diviene inammissibile perché riferita a fatti (quali l’interlocuzione con I. B. M. di cui al capitolo 9, l’intervento della signora T. di cui al capitolo 10, il rilascio di assegni di cui ai capitoli 11 e 12) mai dedotti prima dello spirare di tali preclusioni.

Le altre istanze istruttorie, invece, sono semplicemente irrilevanti ai fini della decisione.

d) Parimenti da rigettare è la richiesta di condanna di BETA al pagamento di € 1.119,36 per le fatture indicate in atto di citazione in opposizione, atteso che in relazione a tali fatture ALFA ha poi emesso una nota di accredito (cfr. all. 3 fascicolo di parete convenuta).

e) In ragione di quanto sopra, vanno innanzitutto rigettate tutte le istanze istruttorie reiterate dalle difese delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, essendo le stesse irrilevanti ai fini della decisione, ed essendo invece i capitoli 9-12 di parte opponente inammissibili.

Nel merito, va revocato il decreto opposto e va dichiarata la risoluzione le contratto per colpa della BETA; mentre vanno rigettate le due domande, quella risarcitoria e quella di pagamento delle fatture, proposte dall’opponente.

La reciproca soccombenza delle parti così come sopra indicata, con l’accoglimento di due delle quattro domande dell’opponente, integra una soccombenza reciproca che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., impone la compensazione delle spese di lite.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 14/6/2012, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

PQM

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratic definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti/nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza disattesa

–          revoca il decreto ingiuntivo n. 1913/2006 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 3-4/7/2006;

–          dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra ALFA e BETA & C il 7/4/2005, per colpa di BETA & C;

–          rigetta la domanda dell’opponente di risarcimento del danno;

–          rigetta la domanda dell’opponente di pagamento di € 1.119,36;

–          compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 14/6/2012

                                                                                            Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

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