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errore legale

Malavvocatura - Errori Legali Responsabilità professionale

L’avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente se non lo sconsiglia dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 10-03-2017) 13-09-2017, n. 21173

IL CASO

Un avvocato promuove per conto del proprio cliente una causa di lavoro dall’esito infausto. Il Cliente si oppone alla successiva richiesta del pagamento delle spettanze professionali dell’avvocato sostenendo che mai avrebbe promosso il giudizio se fosse stato diligentemente informato circa la presenza di una causa di decadenza dall’azione, decadenza che poi era stata, in effetti, dichiarata dal giudice adito.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Conf. Cass. n. 8312/2011).

L’ORDINANZA

(omissis)

Motivi della decisione

1.= La Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto da L.P. avverso l’avvocato R.D., così revocando il decreto ingiuntivo che quest’ultimo aveva ottenuto per il pagamento di alcune prestazioni professionali giudiziarie svolte in favore dell’appellante/opponente L..

La Corte territoriale, per quello che qui interessa, riconosceva fondate le eccezioni formulate dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo riguardanti la sussistenza della responsabilità professionale dell’avvocato R., che non lo aveva informato con diligenza circa la presenza di una causa di decadenza dall’azione che egli voleva promuovere per recuperare alcuni crediti di lavoro, decadenza che poi era stata infatti dichiarata dal giudice adito. I giudici di appello precisavano peraltro che nel giudizio di responsabilità spettava al professionista l’onere di fornire la prova della sua condotta diligente, onere che non era stato assolto dall’avvocato R. il quale, sul punto relativo alla corretta informazione data al cliente circa i rischi evidenti di reiezione delle sue domande ove fosse stata eccepita la decadenza prevista dall’art. 36 del C.C.N.L., non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione R.D., formulando un unico motivo. Resiste L.P. con apposito controricorso.

2.= Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso eccepisce da un lato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare lamenta che la Corte d’Appello avrebbe riconosciuto la responsabilità professionale del R., senza che l’appellante nella sua impugnazione avesse riproposto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero errato accogliendo la predetta riconvenzionale, senza che L.P. avesse provato la condotta negligente del professionista, onere che incombeva sul debitore opponente/appellante.

Rilevato che per quanto riguarda la presunta violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma: ” Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (tra le tante in questi termini Cass. n. 15367 del 2014). Nel caso di specie il ricorrente non ha riportato nel suo ricorso le domande proposte dall’appellante nella sua impugnazione, limitandosi ad affermare che questi avesse solo appellato sul punto riguardante la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo e non anche sulla responsabilità professionale del creditore.

Il motivo di ricorso su questo aspetto appare, quindi, inammissibile, senza bisogno peraltro di rilevare che l’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. andava eccepita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3.= Quanto, invece, al motivo inerente la violazione dell’art. 2697 c.c., esso è palesemente infondato.

Si richiama a tal fine la sentenza n.14597 del 2004, che in massima ha affermato: “Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.” (Conf. Cass. n. 8312/2011).

Nella specie, la sentenza impugnata ha motivato correttamente e con puntualità circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del R., il quale non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria per provare la sua diligenza professionale.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

 

 

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