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Il Ricorso all'Assemblea nel Condominio: Poteri dell'Amministratore e Controllo dei Condomini

Condominio in pillole Immobili, Condominio e Locazioni

Si può installare un’antenna autonoma sul tetto?

Nei condomìni la presenza di un’antenna televisiva comune è una situazione piuttosto frequente. Questo impianto consente a tutti i proprietari degli appartamenti di ricevere il segnale televisivo utilizzando una struttura condivisa, installata generalmente sul tetto dell’edificio. Ma cosa succede se un singolo condomino desidera installare una propria antenna autonoma? È necessario chiedere il permesso all’assemblea? E soprattutto: si è comunque obbligati a pagare le spese dell’antenna condominiale?

Vediamo cosa stabilisce la normativa.

L’antenna condominiale è un bene comune

L’impianto televisivo centralizzato rientra tra le parti comuni dell’edificio. Proprio per questo motivo, i costi relativi alla sua installazione e alla sua manutenzione – sia ordinaria che straordinaria – devono essere sostenuti da tutti i condomini.

La ripartizione delle spese avviene secondo i millesimi di proprietà, come accade per molte altre componenti comuni del fabbricato. Questo significa che l’obbligo di contribuire riguarda tutti i proprietari, anche chi non utilizza la televisione o chi non vive stabilmente nell’appartamento.

Il principio è lo stesso che regola altre strutture condivise del condominio: il fatto di non utilizzarle non comporta automaticamente l’esonero dalle spese. Una logica simile, ad esempio, si ritrova anche nella gestione di altri impianti comuni, come spiegato nell’articolo Come si calcolano e si ripartiscono i consumi involontari?
https://www.studiolegalecalvello.it/calcolo-ripartizione-consumi-involontari-riscaldamento/

È possibile installare un’antenna privata sul tetto?

Un condomino ha la possibilità di installare un’antenna televisiva propria sul tetto dell’edificio. Questo diritto non richiede una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, purché l’installazione non impedisca agli altri condomini di utilizzare la stessa area o di installare a loro volta impianti analoghi.

Naturalmente l’antenna privata deve essere collocata nel rispetto della struttura dell’edificio e senza provocare danni o limitazioni agli altri proprietari. Sul tema dell’installazione e dei limiti legati agli spazi comuni puoi approfondire anche nell’articolo Dove si può installare l’antenna privata?
https://www.studiolegalecalvello.it/installazione-antenna-privata-condominio/

L’antenna autonoma non esonera dalle spese condominiali

Installare una propria antenna non significa potersi sottrarre ai costi dell’impianto centralizzato. Anche chi decide di non utilizzare l’antenna condominiale resta comunque tenuto a contribuire alle spese relative.

Il motivo è giuridico: le parti comuni dell’edificio appartengono a tutti i condomini in proporzione alla loro quota. L’articolo 1118 del Codice civile stabilisce infatti che nessun condomino può rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni per evitare di sostenere le spese.

In altre parole, il diritto di proprietà sulle parti condivise comporta automaticamente anche l’obbligo di partecipare ai costi.

Quando è possibile essere esonerati?

L’unica ipotesi in cui un condomino può essere escluso dalle spese dell’antenna condominiale è quando l’assemblea decide in tal senso con una deliberazione approvata all’unanimità.

Se manca l’unanimità, una decisione che esoneri uno o più condomini dal pagamento sarebbe giuridicamente invalida.

Questo principio si inserisce nella disciplina generale delle parti comuni del condominio. Per comprendere meglio come queste possano essere gestite o modificate nel tempo può essere utile leggere anche l’articolo È possibile la divisione delle parti comuni del condominio?
https://www.studiolegalecalvello.it/divisione-parti-comuni-condominio/

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Studio Legale Calvello