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Procedura Civile Società

Ricorso per cassazione inammissibile senza avviso di ricevimento (Ord. 1970/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell’avviso di ricevimento e effetti della definizione agevolata nelle controversie tributarie

La Corte Suprema di Cassazione chiarisce che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento nella notifica a mezzo posta comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Viene inoltre ribadito che la definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. La Corte esclude la possibilità di sanatoria tramite rinnovazione della notifica.
Infine, conferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci nelle controversie su utili extracontabili.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento in tema di prova della notificazione e processo tributario.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Processo Civile – Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo posta – Mancato deposito avviso di ricevimento – Inammissibilità – Definizione agevolata liti fiscali – Estinzione del giudizio – Società a ristretta base – Esclusione litisconsorzio necessario

La notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta richiede, quale prova imprescindibile, il deposito dell’avviso di ricevimento, unico documento idoneo ad attestare consegna, data e identità del destinatario; in difetto, e in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso è inammissibile, senza possibilità di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c..
La definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 D.L. n. 119/2018 comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere limitatamente ai rapporti definiti.
Nelle controversie relative a redditi da partecipazione derivanti da società di capitali a ristretta base proprietaria, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione V, Ordinanza, 29/01/2026, n. 1970

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. All’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Pegaso Srl, la Direzione Provinciale di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della prefata società un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRES per l’anno 2011, contestando la percezione di maggiori ricavi non contabilizzati e operando le conseguenti riprese a tassazione.

Erano all’epoca soci della Pegaso Srl: per il 50% la TORRI Srl, a sua volta partecipata da A.A. e B.B., rispettivamente titolari di una quota del 70% e del 30% del capitale sociale; per il restante 50% la VALDINT Srl, a sua volta partecipata con quote paritarie da C.C. e D.D..

1.1 Successivamente la precitata Direzione Provinciale, in base alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base proprietaria, emetteva nei confronti della TORRI Srl, di A.A., di B.B., della VALDINT Srl, di C.C. e di D.D. altri sei distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava a ciascuno di loro un maggior reddito da partecipazione con riferimento al periodo d’imposta precedentemente indicato, procedendo alle corrispondenti riprese fiscali.

2. I soci sunnominati, ognuno per quanto di interesse, impugnavano gli avvisi di accertamento in parola proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Sondrio, che li accoglieva dopo averne disposto la riunione.

Ad avviso dei giudici provinciali, gli atti impositivi andavano dichiarati illegittimi per essere stati sottoscritti da un funzionario privo di delega nominativa rilasciata dal capo dell’ufficio finanziario.

3. La decisione veniva appellata in via principale dall’Amministrazione, con sei separati ricorsi, e in via incidentale dagli stessi contribuenti, i quali si limitavano a contestare la pur favorevole sentenza della CTP nella parte in cui aveva affermato che era stata acquisita agli atti di causa la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento.

3.1 Dei contrapposti gravami era investita la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.

3.2 Quest’ultima, riuniti i diversi procedimenti, con sentenza n. 3577/2017 del 12 settembre 2017 rigettava gli appelli erariali e accoglieva, invece, quelli delle parti private, correggendo la motivazione della pronuncia di primo grado nel senso che gli avvisi di accertamento dovevano considerarsi invalidi in mancanza di prova dell’esistenza di una delega di firma.

4. Contro detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. La TORRI Srl, A.A. e B.B. hanno resistito con unico controricorso.

6. La VALDINT Srl, C.C. e D.D. sono rimasti intimati.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio i controricorrenti TORRI Srl, A.A. e B.B. hanno definito le controversie tributarie da loro rispettivamente promosse, relative agli avvisi di accertamento n. (Omissis), avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.

1.1 Dalla documentazione depositata dal difensore dei predetti contribuenti si evince, infatti, che:

– ciascuno di loro, entro il previsto termine del 31 maggio 2019, ha presentato distinta domanda di definizione agevolata e versato l’intero importo dovuto ai sensi del citato articolo;

– entro il 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate non ha notificato l’eventuale diniego della definizione;

– nel successivo termine del 31 dicembre 2020 non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad iniziativa della parte interessata.

1.2 Per quanto precede, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente alle controversie in questione.

Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione, deve ritenersi cessata, in parte qua, la materia del contendere (cfr. Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).

2. Rimane da statuire sul ricorso proposto nei confronti della VALDINT Srl, di C.C. e di D.D., riguardante le controversie non oggetto di definizione agevolata.

2.1 Dall’esame del fascicolo di causa emerge che tale ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.

2.2 Ciò posto, giova rammentare che, in base al secondo comma della citata norma, l’ufficio postale indicato nella relata di notifica spedisce copia dell’atto al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, il quale deve essere allegato all’originale.

2.3 Occorre, altresì, tener presente che, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, recante la disciplina della notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita con le suddette modalità.

2.4 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’avviso in questione è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.

Ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, il mancato deposito di tale documento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per l’adempimento del relativo incombente e non potendo farsi luogo all’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, primo comma, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma pur sempre materialmente avvenuta (cfr. Cass. n. 8717/2013, Cass. Sez. U. n. 9278/2020, Cass. n. 20778/2021, Cass. n. 11225/2022).

2.5 Alla stregua del surriferito indirizzo nomofilattico, poiché la ricorrente non si è premurata di depositare gli avvisi di ricevimento in parola – come attestato dalla certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria -, il ricorso spiegato nei confronti della VALDINT Srl, di C.C. e di D.D. deve essere definito con una pronuncia di inammissibilità.

2.6 Tanto esime la Corte dallo scrutinio dei motivi in esso contenuti, con i quali erano state lamentate:

(1)la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);

(2)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.), per avere la Commissione regionale erroneamente ritenuto gravante sull’Agenzia delle Entrate l’onere di produzione della delega di firma rilasciata al funzionario sottoscrittore degli atti impositivi, sebbene l’esistenza di tale delega non fosse mai stata contestata dai contribuenti;

(3)nuovamente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.), per avere i giudici di seconde cure a torto reputato necessaria la prova dell’esistenza della delega di firma, pur trattandosi di fatto incontroverso;

(4)la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.), per avere la CTR omesso di pronunciare sulle questioni sub (3) e (4), o altrimenti per averle implicitamente disattese senza alcuna motivazione;

(5)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, terzo comma, c.p.c.), per avere i giudici di seconde cure erroneamente considerato invalida la delega di firma conferita dall’Amministrazione Finanziaria.

2.7 Per completezza espositiva va osservato che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio di cui all’art. 331, primo comma, c.p.c., non essendosi in presenza di una causa inscindibile.

Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo emesso nei confronti di socio di società di capitali a ristretta base, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo all’ente partecipato, non sussiste litisconsorzio necessario fra società e soci (cfr. Cass. n. 94/2022, Cass. n. 3033/2024, Cass. n. 4425/2025).

3. Nei rapporti fra la ricorrente e i controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico di chi le ha anticipate, giusta il disposto dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. n. 119 del 2018.

3.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei rapporti fra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti rimasti intimati.

4. Nonostante l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, non deve essere resa a carico dell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere relativamente alle controversie tributarie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento n. (Omissis) emessi, rispettivamente, nei confronti della TORRI Srl, di A.A. e di B.B.;

– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della VALDINT Srl, di C.C. e di D.D.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.

 

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