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vino biologio

Ais Veneto

Il vino biologio: un quadro d’insieme della normativa (di C. Calvello, fonte: aisveneto.it)

Fonte: www.aisveneto.it – link all’articolo

IL VINO BIOLOGICO

Autore: Claudio Calvello

Tracciamo un sintetico quadro d’insieme della frastagliata normativa di riferimento.

La legge sul vino biologico (L. 9 marzo 2022, n. 23) è entrata in vigore il 7 aprile 2022. La nuova legge reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico e statuisce la produzione biologica come attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Altre norme sulla produzione biologica (compreso il vino) sono il Reg. 848/2018/UE relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (in vigore dal 2021). Tale Regolamento include gli obiettivi di base e i principi generali relativi all’agricoltura biologica; illustra le norme che disciplinano la produzione, l’etichettatura, i controlli e gli scambi con i paesi non membri dell’Unione. Mira, inoltre, a garantire la concorrenza leale tra i produttori ed una maggiore fiducia verso tali prodotti da parte dei consumatori.

Merita, inoltre, di essere citato anche il Reg. UE 834/2007 che definisce la produzione biologica  come un “sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione dell’agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.” Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. Siamo, quindi, chiaramente di fronte ad un sistema integrato di produzione.

Ed un tanto lo si vede con il Disegno di Legge 988/2022 approvato dal Senato definitivamente nella seduta del 2 marzo 2022 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico il quale: a) allinea la normativa italiana alle strategie comunitarie del Green Deal, (neutralità climatica entro il 2050); b) fornisce gli strumenti per affrontare gli obiettivi della strategia Farm to Fork (dalla fattoria alla tavola); c) guiderà la transizione ecologica verso un sistema alimentare sostenibile e che prevede tra l’altro il 25 per cento di agricoltura biologica.

La strategia Farm to Fork è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente per una politica alimentare che proponga misure e obiettivi che coinvolgono l’intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, passando naturalmente per la distribuzione.

Il primo riconoscimento della viticoltura biologica a livello Europeo risale 1991 con il Reg. CEE N. 2092/91 che regola la produzione biologica degli alimenti, uva inclusa. Non riguarda strettamente il vino, ma solo la sua materia prima (UVA). I coltivatori di generi alimentari (frutta, ortaggi, verdura…), per ottenere il riconoscimento BIO dovevano evitare l’uso di insetticidi, fertilizzanti e altri prodotti di natura chimica che stimolassero il suolo a produrre maggiori quantità di uva a discapito della qualità.

Fino al 2012 tuttavia, non si poteva parlare di vinificazione biologica ma solo di viticoltura bio perché una volta che l’uva veniva coltivata e colta, passava in cantina dove i principi del bio si «annacquavano». Il produttore poteva quindi decidere di introdurre o meno l’uso di sostanze chimiche. La dicitura da apporre in etichetta era “vino prodotto da uve biologiche” e non “vino biologico” perché non esisteva ancora alcuna norma per regolamentare il processo in cantina.

Ed invero, è con il Reg. UE N. 203/2012 che viene stabilito che i produttori di vino, per ottenere la certificazione bio, debbano seguire determinate regole per la coltivazione, per le pratiche enologiche e le sostanze usate. Il regolamento sancisce la possibilità di apporre sull’etichetta dei vini la dicitura “vino biologico” unitamente al logo europeo, costituito dall’eurofoglia, il quale indica il rispetto delle pratiche di coltivazione delle uve e della produzione del vino dal momento della vendemmia. L’Azienda vitivinicola produttrice necessita, inoltre, di una certificazione di conformità da parte di un ente certificatore, che verifica la sussistenza di ogni presupposto normativo. Questa specifica, insieme al logo, permetterà al consumatore di distinguere sin dall’etichetta il vino proveniente da agricoltura biologica da quello convenzionale.

Fonte: www.aisveneto.it – link all’articolo

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