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Diritto Sportivo

I controlli della Co.Vi.Soc. hanno finalità pubblicistiche

Cassazione Penale – Sezione III – Sent. 21864/2013

C.O.N.I. – natura pubblicistica – Co.Vi.Soc. – controlli – finalità pubblicistiche

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“          3. Sulla natura pubblicistica del C.O.N.I. e di alcune attività della F.I.G.C.

La Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dei rapporti fra il C.O.N.I. (ente di diritto pubblico ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e le federazioni sportive nazionali, in particolare la F.I.G.C. Si tratta di pronunce originate dalla contestazione di ipotesi di reato legate alla natura pubblica dei fondi che la F.I.G.C. gestisce per conto del C.O.N.I. e utilizza in favore delle società calcistiche affiliate. Le pronunce della Corte, seppure con prospettive diverse, hanno affermato che i fondi stanziati dal C.O.N.I. conservano la loro indubbia natura pubblica allorché, assegnati alla F.I.G.C., vengono da questa gestiti per le finalità che le sono proprie nell’ambito del rapporto con il Comitato. In tal senso si è espressa, con ampia motivazione, Sez. 2, n. 7737/2012, udienza del 22/11/2011, P.M. in proc. Parente, secondo cui la natura di associazione privata che deve essere riconosciuta alla F.I.G.C. non esclude che i fondi da essa gestiti con riferimento alla partecipazione di una squadra di calcio al campionato di serie B conservino la natura pubblicistica dell’ente di riferimento, il C.O.N.I., e ciò ha affermato anche mediante il richiamo alla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte, n. 17343 del 18/8/2011, riv 619114.

Sempre con riferimento al reato di truffa aggravata in danno di soggetto pubblico si sono espresse nei medesimi termini Sez. 2, n. 9996 e n. 9997 del 12/1/2005 sui ricorsi proposti dal Pubblico Ministero nei procedimenti Pieroni e Rossigni, e ancora Sez. 2, n. 5127 del 20/1/2010, P.G. in proc. Pagliuso e altri; secondo l’ultima di tali pronunce, l’occultamento della situazione di disastro finanziario ha consentito alla società di calcio in esame di essere ammessa al godimento dei contributi pubblici erogati dalla F.I.G.C. e questa condotta integra gli estremi del reato ipotizzato.

All’interno di tale prospettiva interpretativa, la sentenza n. 7737 del 22/11/2011 ha ricordato che l’art. 7, lett. e) del citato D. Lgs. n. 242 del 1999 prevede che la Giunta nazionale del C.O.N.I. “esercita sulla base dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. e), il potere di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse”. Ricorda, poi, che l’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. al primo comma stabilisce che le società professionistiche “sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I.”; finalità che la F.I.G.C. persegue anche attraverso le ispezioni e il supporto di un organismo tecnico di controllo, costituito da una apposita “Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche” che viene indicata con l’acronimo di Co.Vi.Soc.

4. Sulla natura della Co.Vi.Soc. in relazione all’art. 2638 cod. civ.

Le sentenze sopra citate hanno affrontato il tema della natura pubblica dei fondi C.O.N.I. gestiti dalla F.I.G.C. in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata e altri reati avendo riguardo alla impropria gestione dei fondi stessi.

Il tema posto dal ricorso dei sigg. […] introduce un tema diverso, e cioè se la Co.Vi.Soc. possa essere considerato soggetto avente natura pubblicistica e sia tale da rientrare fra gli organi di controllo riconducibili al dettato dell’art. 2238 cod. civ. allorché non abbia compiti di verifica della destinazione e dell’utilizzo di fondi pubblici provenienti dal C.O.N.I., ma compiti di verifica dei bilanci delle società di calcio iscritte o iscrivende a campionati professionistici. I ricorrenti prospettano a tale questione una risposta negativa.

Si è visto che la Co.Vi.Soc. costituisce una struttura tecnica di supporto alla F.I.G.C., associazione a carattere privato cui, tuttavia, non difettano attribuzioni pubblicistiche allorché operi su delega C.O.N.I.

La Corte ritiene che anche nella ipotesi che la Co.Vi.Soc. operi quale organo di verifica della regolarità dei bilanci delle società calcistiche entrino in gioco finalità di natura pubblicistica.

A tale conclusione si giunge esaminando lo Statuto del C.O.N.I., sopra citato, che all’art. 20, comma 4, riconosce la “rilevanza pubblicistica di specifici aspetti” delle attività sportive e di promozione proprie della F.I.G.C. e all’art. 21, comma 4, dispone che i bilanci delle federazioni sportive nazionali siano approvati dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; quindi, all’art. 23, ribadito che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”, afferma che “oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché …”.

A detta conclusione si giunge, inoltre, esaminando la legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modifiche, che all’art. 12, disciplina la “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi” e prevede che “per delega del C.O.N.I.” spetta alle federazioni sportive nazionali attivare i controlli di “verifica dell’equilibrio finanziario” delle società e assumere i provvedimenti conseguenti.

In conclusione, così come assume valenza pubblicistica, nei termini precedentemente descritti, la gestione dei fondi C.O.N.I., ancorché operata tramite le federazioni nazionali, deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività sportive svolte al fine di garantire il “regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”. A ciò consegue che i controlli Co.Vi.Soc. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati. Di tali finalità partecipano i controlli sui bilanci delle società di calcio e sull’esistenza dei requisiti di equilibrio finanziario richiesti dalla F.I.G.C. per l’iscrizione ai campionati.

Deve così applicarsi al caso in esame il principio secondo cui sono qualificabili come autorità pubblica non solo i soggetti incardinati all’interno di una struttura pubblica, ma anche quei soggetti cui sono demandate funzioni pubbliche ed operano nel contesto di esse (tra le altre, Sez. 6, n. 33724 del 21/6/2010, Cangemi).”

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