Titolo

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non è reato

Guida in Stato di Ebbrezza Infortunistica Stradale

Nullo l’accertamento se il conducente non viene avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato

Tribunale di Milano, sentenza del 15 maggio 2013

 IL FATTO

Un conducente, dopo essere stato fermato da due agenti della Polizia di Stato veniva sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo. Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che lo stesso fosse stato preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO APPLICATO DAL TRIBUNALE MENEGHINO

Il conducente qualora venga sottoposto all’esame dell’etilometro, in quanto accertamento tecnico non ripetibile, ha diritto di essere preventivamente avvisato della facoltà di farsi da un difensore di fiducia. Da ciò consegue la nullità dell’accertamento.

21378/12 R.G. Not. Reato 

6656/12 R.G. G.I.P.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice DR.SSA DONATELLA BANCI BUONAMICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

nel procedimento penale a carico di  ********

elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia difeso di fiducia dagli avv. Stefano Gallandt e Roberto Enrico Paolini via G.B. Cassinis 59 Milano

IMPUTATO

di cui all’art. 186 bis comma 1 lett.a) e art. 186 bis, comma 3, in relaz. all’art. 186 comma 2 lett.b) D.Lvo 30.04.1992 n. 285 perché nella sua qualità di conducente di età inferiore ad anni 21, circolava sulla pubblica via alla guida dell’autovettura FORD FIESTA tg. ***** benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato 1,24 e 1,28 g/l)

Commesso in Rho il 29.4.2012

Le parti chiedono l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il difensore in subordine minimo della pena e doppi benefici.

Il Giudice provvede come da separato dispositivo di cui dà lettura

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di opposizione a decreto penale di condanna n. 4856/12 emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 28.09.2012 il difensore di ******* munito di procura speciale formulava richiesta di definizione a mezzo giudizio abbreviato, ed il Giudice, ammesso il rito abbreviato invitava le parti alle conclusioni.

Il PM ed il difensore dell’imputato chiedevano concordemente sentenza di non luogo a procedere ed il giudice decideva in conformità dando lettura di separato dispositivo.

Si impone dall’esame degli atti contenuti del fascicolo del PM l’assoluzione dell’imputato per il reato a lui ascritto.

Come si evince dall’analisi degli atti contenuti nel fascicolo, *******    dopo essere stato fermato da due agenti della Polizia di Stato veniva sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo.

Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che il ******, fosse preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Da ciò consegue la nullità dell’accertamento al qual è stato sottoposto l’imputato.

L’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (recte della misura della concentrazione alcolica nell’aria alveolare espirata), ai sensi del D.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi.

Tale obbligo non ricorre unicamente nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa; nel caso di specie certamente tale obbligo sussisteva atteso che è la stessa PG a dare atto del fatto che, già al momento dell’accertamento era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente.

In assenza degli elementi di prova forniti dall’esame alcolemico, non vi sono elementi sufficienti per ritenere la penale responsabilità dell’imputato: nel verbale gli operanti danno solo atto che l’imputato al momento del controllo aveva occhi lucidi ed alito vinoso.

Si tratta di elementi certamente sintomatici di uno stato di alterazione ma che, stante la loro genericità non consentono di affermare che il ********* presentasse una concentrazione alcolica superiore al limite di legge.

P.Q.M.

Il Giudice

Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p.

assolve

******** dal reato a lui scritto perché il fatto non sussiste

Milano, 10.5.2013

Il Giudice

Dr. ssa Donatella Banci Buonamici

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