Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Spese legali stragiudiziali

Procedura Civile

Frazionamento del credito da sinistro stradale: ammissibile se non c’è strumentalità

Giudice di Pace di Napoli –  Dott. Avv. Felice Alberto d’Onofrio – Sentenza del 25 gennaio 2013

IL PUNTO SALIENTE DELLA SENTENZA

“  […] mentre per  i sinistri   relativi a  danni a cose la procedura è ispirata a maggiore celerità […] più complessa e lenta risulta la procedura per la valutazione del danno alla persona […]  per la circostanza che […] occorre che il danneggiato sia clinicamente guarito. E’ possibile che il danneggiato che abbia subito un grave incidente possa subito inoltrare la richiesta di risarcimento  per i danni a cose mentre debba aspettare, alla luce delle lesioni subite, un lungo periodo prima di  essere clinicamente guarito e poter inoltrare la richiesta di risarcimento alla  impresa assicurativa. Dunque, ritiene  questo giudicante, che l’abuso del processo si configuri soltanto laddove decorsi i termini per la proponibilità sia del danno alla persona che quello a cose, l’attore frazioni  indebitamente le richieste di risarcimento. […] In definitiva, l’istante non incorre nell’uso strumentale del processo laddove agisca per i danni a cose, quando non è ancora proponibile l’azione per le lesioni […]. Diversamente colui che subisca  congiuntamente  lesioni personali e danni a cose non potrebbe giovarsi del più breve termine previsto dagli art 145 – 148 dlgs 209-05 in tema di danno materiale con  evidente disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Cost. con chi subisca esclusivamente danni al veicolo o natante.”

Sinistro stradale – Danni materiali e fisici – Frazionamento del credito – Ammissibilita’ – Condizioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice di Pace di  Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II Sezione, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento incardinato con RG.N.49653-12, riservato all’udienza del giorno 18-01-13

TRA

XXXXX, el.te dom.to in Napoli, presso lo studio dell’ Avv. XXXX, difensore in virtù  di mandato a margine dell’ atto di citazione

Parte attrice

E

XXXXX  Insurance plc., in persona del l. r. p. t. te dom.to in Napoli, presso lo studio dell’  Avv. XXX e dell’ Avv.XXX, difensore in virtù  di mandato in calce all’atto di citazione

Parte convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l’stante,  proprietario del motociclo XXX tg. XXX chiamava in giudizio  la convenuta,  per  sentirla condannare ex art 149 dlgs 209/05, al risarcimento dei danni  subiti in occasione del sinistro  avvenuto  in data 03-08-11, alle ore 14,30 circa in Napoli,  alla via XXX  e causato dall’auto XXX tg. XXX di proprietà di XXX.  Incardinatasi la lite, si costituiva l’impresa assicurativa che impugnava la domanda chiedendone il rigetto  eccependo preliminarmente la parcellizzazione della azione di risarcimento danni, indi disposto decidersi l’eccezione preliminare unitamente al merito della controversia, ammessa ed espletata la prova,  precisate le conclusioni di cui al verbale, la causa, all’udienza del 18-01-13 veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[omissis]

Va, dunque, esaminata la questione della proponibilità della domanda alla luce del frazionamento del risarcimento operato dall’istante che ha proposto due distinte citazioni per il danno al veicolo e per  quello alla persona. Sul  punto va osservato che un orientamento giurisprudenziale riteneva che il  titolare del diritto al risarcimento del danno può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle “voci” di danno subite. Ritenendo ammissibile la domanda con la quale il soggetto danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale chieda dinanzi al giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona. Facultando il  convenuto chiedere in via riconvenzionale con domanda vincolante per il giudice, che l’accertamento si estenda all’intera area del danno subito dall’attore (ex plurimis  Cass. n.10702-98, Cass. 15366-06). Successivamente è intervenuta la Cass. a sezione unite la quale con sentenza n. 23726/2007, affermava  che il frazionamento giudiziale, contestuale  o sequenziale, di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede. Il Supremo Collegio, con la richiamata sentenza, modificava un precedente orientamento, adottato, sempre in composizione unitaria, con la sentenza n. 108/2000 che dichiarava ammissibile la domanda giudiziale con cui il creditore di una determinata somma, scaturente dall’inadempimento di  un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, riservandosi di procedere per il residuo. La Corte, pertanto, si era espressa affermativamente in merito alla frazionabilità della tutela giudiziaria del credito,  ritenendo che fosse un potere non ostacolato dall’ordinamento, rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela che, d’altra parte, non pregiudica il diritto di difesa del debitore. Successivamente le Sezioni Unite, hanno ritenuto necessario modificare la pregressa pronuncia in merito alla frazionabilità del credito, in considerazione della valorizzazione della regola di correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà, il cui adempimento è previsto dall’art. 2 della Costituzione, nonché, di quanto disposto dall’art. 111 Cost. in merito al canone del “giusto processo”. Tale ultima norma, relativa alla ragionevole durata del processo, poi, va necessariamente correlata alle disposizioni dell’art. 88 c.p.c. che impongono alle parti ed ai loro difensori  il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà  e probità. Il criterio della buona fede, così come  costituisce uno strumento idoneo per il giudice per controllare, modificandolo o integrandolo, lo statuto negoziale, al fine  di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, va utilizzato, allo stesso modo, per garantire il mantenimento di siffatto equilibrio in ogni fase successiva, anche giudiziale, del rapporto, non potendo, quindi, essere alterata dal creditore in danno del debitore (Cass. n. 10511/99; Cass. n. 3775/94). La citata sentenza delle Sezioni Unite si riferiva al frazionamento del credito, tuttavia, apriva la strada ad un nuovo orientamento giurisprudenziale anche in materia di risarcimento danni. Invero la Cass. con sent. n. 28286-11 tenendo conto dei principi espressi dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite affermava che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. La Suprema Corte riteneva altresì che  non è ravvisabile un’esigenza di tutela dell’affidamento riposto dall’attore in relazione ad intervenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia, atteso che il principio del giusto processo, espresso dall’art. 111, primo comma, Cost., non consente più di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del processo. Sulla stessa linea la sent. del Tribunale di Napoli n.1010-12. La Cass. con sent. n. 22282-11 di contro, statuiva che in tema di “overruling”, il mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa, non opera nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una disciplina conforme alla legge del tempo. Nella fattispecie, dunque, alla luce della citata giurisprudenza,  occorre verificare alla luce della  normativa regolata dal dlgs 209-05  la sussistenza dell’uso strumentale del processo da parte dell’attore. Sul punto va osservato che gli art. 145 – 148 d.lgs. 209-05 prevedono due diversi termini in ordine alla proponibilità della domanda. In particolare ex art 145  citato d.lgs. l’azione può essere proposta dopo 60 giorni dalla richiesta di risarcimento alla impresa assicurativa per i danni a cose e 90 giorni per il danno alla persona. Parimenti l’art. 148 al comma 2 prevede una serie di requisiti relativi alla messa in mora e finalizzati alla formulazione della offerta da parte della impresa assicurativa  tra i quali allegazione del certificato di avvenuta guarigione nonchè l’obbligo del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti medico legali al fine di valutare il danno subito alla persona. Ne deriva che  mentre per  i sinistri   relativi a  danni a cose la procedura è ispirata a maggiore celerità  anche alla luce dell’ art 148 dlgs dovendo l’offerta essere formulata nel termine di 60 giorni, ridotta a 30 in caso di modulo CAI congiuntamente sottoscritto dai conducenti dei veicoli antagonisti; più complessa e lenta risulta la procedura per la valutazione del danno alla persona non soltanto per  il  termine più lungo 90 giorni ma soprattutto  per la circostanza che prima di inviare la richiesta di risarcimento occorre che il danneggiato sia clinicamente guarito. E’ possibile che il danneggiato che abbia subito un grave incidente possa subito inoltrare la richiesta di risarcimento  per i danni a cose mentre debba aspettare, alla luce delle lesioni subite, un lungo periodo prima di  essere clinicamente guarito e poter inoltrare la richiesta di risarcimento alla  impresa assicurativa. Dunque, ritiene  questo giudicante, che l’abuso del processo si configuri soltanto laddove decorsi i termini per la proponibilità sia del danno alla persona che quello a cose, l’attore frazioni  indebitamente le richieste di risarcimento.

Mentre non sussiste l’abuso nel caso del soggetto il quale  subendo danni sia al proprio veicolo che alla persona,  decida di procedere per il danno al veicolo effettuando la relativa messa in mora e decorsi i 60 giorni previsti dalla legge, e prima ancora che siano trascorsi i 90 giorni per le lesioni, agisca in giudizio. In definitiva l’istante non incorre nell’uso strumentale del processo laddove agisca per i danni a cose, quando non è ancora proponibile l’azione per le lesioni. Il frazionamento in tal caso potrebbe essere dettato dall’esigenza di ottenere celermente il risarcimento in ordine al danno a cose  al fine di poter ripristinare, al più presto, la propria vettura. L’abuso si verifica, invece, quando il danneggiato  pur potendo proporre contemporaneamente le due azioni, essendo decorsi i termini sia per il danno a cose che per le lesioni, scinda  strumentalmente i due giudizi.

Diversamente colui che subisca  congiuntamente  lesioni personali e danni a cose non potrebbe giovarsi del più breve termine previsto dagli art 145 – 148 dlgs 209-05 in tema di danno materiale con  evidente disparità di trattamento e violazione dell’art 3 Cost. con chi subisca esclusivamente danni al veicolo o natante. Nel  caso di specie, tuttavia,  a fronte dell’eccezione sollevata dalla convenuta, parte attrice non ha documentato di aver iniziato l’azione di risarcimento danni relativa al veicolo, quando ancora non era  proponibile l’azione relativa alle lesioni personali. Ne consegue l’improponibilità della domanda.

Si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 cpc tenuto conto dei suesposti motivi della decisione per compensare le spese tra le parti

P.Q.M.

 Il Giudice di Pace, definitivamente  pronunziando  ogni diversa domanda  od eccezione  reietta, disattesa  o  assorbita, cosi provvede:

–  rigetta perchè improponibile la domanda formulata da Tizio

– compensa le spese tra le parti

Napoli, li  25-01-13

Il Giudice di Pace

Avv . Felice A. D’Onofrio

 

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello