Giudice di Pace di Padova (ex Monselice) – Giudice Dr.ssa Avv. Cecilia Bagni sentenza n. 100/2014
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA (ex MONSELICE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Cecilia Bagni ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia civile iscritta al n° 193 del Reg. Gen. Dell’anno 2013 con atto di citazione depositato il 8 maggio 2013
da
Z****** G******* (c.f. **************) elettivamente domiciliato in Abano Terme (PD), Via Previtali n° 30 presso e nello studio dell’avv. Claudio Calvello del Foro di Padova, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro
REGIONE VENETO (c.f. *********) in persona del Presidente p.t. dott. Luca Zaia elettivamente domiciliata in Padova, P******* T*** L**** n° *** presso e nello studio dell’avv. P****** D***** del Foro di Padova che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Causa passata in decisione all’udienza dell’11 aprile 2014 sulle seguenti conclusioni:
Della parte attrice:
“Voglia il Sig. Giudice di Pace, contrariis reiectis, condannare la Regione del Veneto, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all’attore la complessiva somma di € 1.900,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto all’effettivo soddisfo, in ogni caso, entro i limiti del Giudice adito. Si confida pertanto nelle conclusioni tutte rassegnate. Con vittoria di spese, competenze di lite come da allegata nota spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, già dichiaratosi in atti anticipatario; con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 282 c.p.c..
Della parte convenuta:
“Nel merito in via principale: rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto: spese di causa rifuse. Sul quantum, si richiama le difese e le deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Z*** G***** conveniva in giudizio la Regione Veneto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.900,00 (o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, all’occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c.) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo ed alle spese e competenze legali quale risarcimento dei danni materiali subiti a causa dell’attraversamento repentino di un cinghiale nella sede stradale in data **.**.2012 alle ore 5,30 in località Montegrotto (PD), via ********* all’altezza del civico n° **.
Alla prima udienza del 14.05.2013, avanti il Gdp, dott. Mazzarella, si costituiva in giudizio la Regione Veneto chiedendo il rigetto di ogni pretesa risarcitoria perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. e rinviava la causa all’udienza del 2 luglio 2013. In detta udienza il dott. Mazzarella invitava le parti ad un tentativo di conciliazione e rinviava per decidere in ordine all’ammissione dei mezzi istruttori al 24 settembre 2013.
A detta udienza il dott. Mazzarella rinviava la causa per gli stessi incombenti all’udienza del 26 novembre 2013. Successivamente la suddetta udienza veniva tenuta dalla scrivente atteso che il Dott. Mazzarella terminava il mandato in data 10 ottobre 2013.
A seguito della riserva assunta in data 26.11.2013 venivano ammesse ed espletate le prove richieste e fissata l’udienza del 7 marzo 2014 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di memoria conclusiva.
A detta udienza il procuratore attoreo concludeva e dimetteva nota conclusionale.
Parte convenuta chiedeva un rinvio per impedimento.
Il giudice rinviava per i medesimi incombenti all’udienza dell’11 aprile 2014.
Successivamente, a detta udienza il procuratore di parte convenuta dimetteva comparsa conclusionale mentre parte attrice ne eccepiva la tardività.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata da parte convenuta di carenza di legittimazione passiva in capo alla Regione Veneto essendo competente il Parco Regionale dei Colli Euganei. Alla luce dell’istruttoria svolta, risulta infatti che l’Ente Parco Colli, è dotato di organi propri e di un proprio bilancio, ma trattasi sostanzialmente di un organo regionale, a cui vengono affidati compiti operativi, sul quale la Regione Veneto esercita una serie di poteri di ingerenza, di indirizzo e di vigilanza. In buona sostanza è la Regione Veneto l’ente principale ed il Parco Colli l’ente subordinato.
Quanto sopra emerge anche dalle dichiarazioni assunte, ed in particolare, dal Direttore dell’Ente Parco, escusso in data 17.07.2014, il quale ha dichiarato che il bilancio del Parco Colli è totalmente “fatto dalla Regione”.
Accertato quanto sopra, è di tutta evidenza che l’ente sovraordinato, in tal caso la Regione Veneto, è responsabile dei fatti di cui è causa, non potendosi spogliare dal suo dovere di vigilanza e di controllo.
Un’ulteriore conferma di quanto viene data anche dall’art. 4 della Legge Regionale n°6/2013 che espressamente detta la procedura da seguire in caso di incidente causato da animali selvatici e che la domanda di risarcimento deve essere fatta nei confronti della Regione Veneto.
Accertato quanto sopra, la domanda attorea deve considerarsi fondata in fatto e diritto e conseguentemente merita di essere accolta.
L’attore infatti si ritiene abbia compiutamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2043 c.c.
Il sig. Z**** ha compiutamente provato sia per testi che documentalmente il nesso di causa ed i fatti tutti così come descritti in atto introduttivo.
Risulta altresì che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da cinghiali e che è teatro di precedenti incidenti tra essi ed i veicoli in transito.
Ne deriva pertanto che la convenuta Regione Veneto, cui per legge è affidata la gestione della fauna selvatica, per colpa e/o negligenza, non ha opportunamente allertato e/o sorvegliato l’Ente Parco Colli, nonostante i numerosi episodi in precedenza accaduti e l’allarme sociale conseguitone.
Va infine detto che incombeva alla convenuta l’onere di provare che l’incidente sarebbe stato evitabile da una diversa condotta dell’attore: circostanza, non avvenuta, nella presente vertenza.
Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda attorea dovrà essere accolta nella misura di € 1.500,00 essendo emerso dalla testimonianza del teste Ceretta, che la somma richiesta per i danni materiali eseguiti come da fattura n° 233/2012 è congrua, così come la richiesta di fermo tecnico.
Per quanto concerne le spese legali relative alla fase stragiudiziale nel caso di specie non è stata prodotta alcuna fattura, o comunque, altro documento fiscale, di cui sia dimostrato oggettivamente il pagamento, che attesti la presunta spesa e pertanto verrà riconosciuta solo con la conclusione del presente giudizio nel quantificare le spese di lite.
Alla somma complessivamente quantificata di € 1.500,00 dovranno infine aggiungersi gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, in quanto dovuti.
Non spetta invece l’avanzata richiesta di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi (Cass. Sez. unite 1712/95 e n° 14470 del 3.12.99).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accertato che i danni subiti dalla vettura attorea in data **.**.2012 alle ore 5,30 circa sono riconducibili a causa dell’attraversamento repentino di un cinghiale nella sede stradale in località Montegrotto (PD), via ***** all’altezza del civico n°**;
2) dichiara la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c. e per l’effetto, condanna la Regione Veneto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire all’attore i danni nella somma di € 1.5000,00 oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
3) condanna la Regione Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire all’attore le spese di lite che liquida in complessivi € 950,00 oltre agli accessori di legge.
4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Padova lì, 28 luglio 20014
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Cecilia Bagni
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014