Convivenza more uxorio e pagamento del mutuo: il contributo economico durante la vita comune non è ripetibile se proporzionato alle condizioni delle parti e costituisce adempimento di un’obbligazione naturale.
La Corte di Cassazione ribadisce che i versamenti effettuati da un convivente per contribuire al pagamento del mutuo relativo alla casa familiare, anche se intestata esclusivamente all’altro convivente, costituiscono normalmente adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c. Tali somme non possono essere richieste in restituzione mediante azione di arricchimento senza causa, purché risultino proporzionate alle condizioni economiche delle parti e coerenti con i doveri di solidarietà derivanti dalla convivenza. Solo prestazioni economicamente sproporzionate o eccedenti il normale contributo alla vita familiare possono giustificare un’azione restitutoria.
LA VICENDA
Un uomo, cessata la convivenza more uxorio, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte per il pagamento della metà delle rate del mutuo acceso per acquistare un immobile intestato esclusivamente all’ex convivente. La Cassazione conferma il rigetto della domanda, ritenendo che tali versamenti rappresentassero un normale contributo alle spese della convivenza e costituissero adempimento di un’obbligazione naturale.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
CONVIVENZA MORE UXORIO – Obbligazioni naturali – Mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare – Contributo economico del convivente – Azione di arricchimento senza causa – Esclusione – Presupposti – Proporzionalità della prestazione – Irripetibilità delle somme versate
I versamenti effettuati da un convivente more uxorio per contribuire al pagamento del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione destinata alla vita comune, anche se di esclusiva proprietà dell’altro convivente, costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c. e, pertanto, non sono ripetibili né danno luogo ad azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., purché risultino proporzionati alle condizioni economiche delle parti e non eccedano il normale contributo ai doveri di solidarietà e assistenza materiale derivanti dalla convivenza.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 26/06/2026, n. 21881
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.A. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ivrea, B.B., sua ex convivente, chiedendone, in via principale, la condanna alla restituzione del prestito, pari ad Euro 55.834,91, concessole tramite la stipula di un mutuo di durata ventennale finalizzato all’acquisto di immobile di proprietà esclusiva di quest’ultima, nonché alla restituzione della somma di Euro 123.865,22 pari al totale degli assegni di invalidità versati su conto corrente cointestato alla convenuta a partire dal 1 agosto 2009.
In via subordinata, formulava domanda ex art. 2041 cod. civ. affinché venisse accertato il vantaggio, privo di causa a favore della convenuta e a danno dell’attore, derivante dal pagamento della metà delle rate mensili del mutuo sottoscritto dalle parti.
Il Tribunale adito, all’esito della costituzione della convenuta, accoglieva la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., respingendo le altre e condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 51.784,47, pari alla metà delle rate mensili versate da agosto 2006 a febbraio 2018.
2. La Corte d’Appello di Torino, dinanzi alla quale la B.B. impugnava la sentenza di primo grado, accoglieva il gravame, ritenendo che il pagamento delle rate del mutuo, cointestato al A.A. e alla B.B., seppure finalizzato all’acquisto di immobile di proprietà di quest’ultima, rientrava, poiché la controversia doveva intendersi limitata a quanto corrisposto nel periodo della convivenza, nell’adempimento di una obbligazione naturale tra conviventi more uxorio e che la contribuzione al pagamento della rata mensile del mutuo non risultava esorbitante rispetto al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, risultando la capacità patrimoniale del A.A. pari a circa il doppio di quella della convivente.
3. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi, cui ha resistito B.B. con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che la controricorrente, al fine di contrastare la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui la somma mutuata sarebbe stata versata direttamente sul conto cointestato alla B.B. ed all’ex coniuge, C.C., ha prodotto, unitamente al controricorso, l’estratto conto relativo al rapporto di c/c n. 1000/1470, cointestato alle odierne parti in causa, dal quale risulterebbe che, al contrario, la somma mutuata è stata versata direttamente sul conto cointestato alle parti in causa.
Tale produzione documentale è inammissibile, non essendo in sede di legittimità consentito il deposito di nuovi documenti, relativi al merito delle doglianze qui sviluppate, se e nella misura in cui non siano stati tempestivamente introdotti nelle precedenti fasi di merito. Nella parte in cui si trattasse di documenti già ritualmente prodotti, invece, la loro nuova produzione in questa sede nulla aggiunge a quanto si verrà ad argomentare.
2. Posto ciò, con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 1813 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Difetto e contraddittorietà della sentenza di appello 63/2023 della Corte d’Appello di Torino”. Addebita alla Corte d’Appello di non avere tenuto conto che la fattispecie sottoposta al suo esame integrava arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., poiché -) si trattava di mutuo che lo vincolava al pagamento, in solido con la controricorrente, delle rate mensili non solo per la durata della relazione sentimentale, ma per venti anni; -) le obbligazioni assunte nei confronti della Banca erano trasmissibili in via successoria agli eredi in caso di eventuale decesso dello stesso ricorrente prima della scadenza del termine; -) soltanto la B.B. aveva tratto vantaggio personale dal pagamento, da parte dell’altro mutuatario, della metà delle rate mensili di mutuo; -) non sussisteva alcuna causa giuridicamente valida per il trasferimento del denaro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In linea generale, varrà premettere che l’art. 2041 .od. civ. costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l’altro si arricchisca, “senza una giusta causa”, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l’ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell’arricchito. L’azione ha carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun’altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell’obbligazione restitutoria risarcitoria (art. 2042 c.c.) (Cass., sez. 2, 31/01/2008, n. 2312; Cass., sez. U, 03/10/2002, n. 14215).
Si è precisato che nella formula “senza una giusta causa” di cui all’art. 2041 cod. civ. rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un’ipotesi di mancanza di causa, ma che, tuttavia, la volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell’istituto in questione. Invero l’arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l’incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario l’arricchimento risulterà “senza una giusta causa”, quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all’adempimento di un’obbligazione naturale; e ciò in quanto l’ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass., sez. 3, 15/05/2009, n. 11330).
2.3. Si è pure puntualizzato – per quanto qui rileva – che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé sufficiente a prefigurare una “giusta causa” dello spostamento patrimoniale, giacché, ai fini del primo comma dell’art. 2034 cod. civ., occorre allegare e dimostrare non solo l’esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass., sez. 2, 12/02/1980, n. 1007).
2.4. Con specifico riferimento ai doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio – pur dovendosi ribadire che i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono, almeno di norma, adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione di un dovere morale e sociale e che tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale – questa Corte (Cass., n. 11330/2009, cit.), nel dettare i principi da applicare, ha posto in rilievo che è possibile configurare il carattere indebito dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – “travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (in senso conforme, Cass., sez. 2, 13/03/2003, n. 3713; Cass., sez. 3, 07/06/2018, 14732; Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11303; Cass., sez. 1, 13/06/2023, n. 16864; Cass., sez. 3, 30/04/2025, n. 11337).
Questa Corte (Cass., sez. 1, 22/01/2014, n. 1277) ha poi chiarito che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente – quale quella di trasferirsi all’estero recedendo dal rapporto di lavoro – ancorché suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo” (in senso conforme, Cass., sez. 1, 25/01/2016, n. 1266).
2.5. Ebbene, la Corte di appello ha escluso la configurabilità degli effetti previsti dall’art. 2041 cod. civ., fornendo argomentazioni adeguate ad illustrare il percorso logico – giuridico seguito e che sono scevre da vizi logici.
Difatti, in linea con i principi sopra richiamati, partendo dalla premessa che, secondo la prospettazione difensiva del A.A., la domanda “si fondava sul fatto di avere pagato, in costanza di rapporto di convivenza, tra il 2006 ed il 2017, il 50% delle rate mensili di mutuo, scadute in quel periodo” – essendo fatto incontroverso che parte del prezzo d’acquisto (per l’importo di Euro 12.000,00) era stato pagato dalla B.B. con mezzi propri e che, cessata la convivenza, quest’ultima aveva provveduto a corrispondere per intero le rate mensili – la corte territoriale ha correttamente valutato la domanda avendo riguardo esclusivamente al periodo della convivenza. Sulla base degli elementi fattuali emergenti dal corredo probatorio, ha rilevato come il A.A. avesse percepito, in quel periodo, oltre allo stipendio mensile (di Euro 1.384,00), anche un assegno di invalidità (pari ad Euro 1.282,38), circostanze che denotavano una sua capacità patrimoniale “pari a circa il doppio di quella della convivente”.
Da tanto la Corte territoriale ha desunto che la contribuzione al pagamento delle rate mensili del mutuo, che aveva consentito alla famiglia di fatto di disporre dell’abitazione acquistata dalla B.B., ma di cui aveva fruito anche il A.A., non risultava “esorbitante rispetto al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza”.
Tale percorso argomentativo non può essere superato dalla circostanza che il mutuo sia stato impiegato per l’acquisto dell’immobile di esclusiva proprietà della B.B., considerato che, in pendenza della convivenza, l’apporto economico offerto dal A.A., come ben evidenziato dai giudici di merito, si è tradotto “in uno dei possibili modi attraversi i quali partecipare alle spese per l’abitazione familiare, che, in ogni caso, i conviventi avrebbero dovuto affrontare”.
Né può pervenirsi ad una diversa conclusione per il fatto che il vincolo diretto assunto dal A.A. nei confronti della Banca mutuante è destinato a permanere per un arco temporale di venti anni, che va oltre il periodo di convivenza, in quanto la persistenza degli obblighi derivanti dal mutuo potrebbe avere rilevanza solo sull’impoverimento e solo se effettivamente il A.A. fosse stato (o fosse in futuro) chiamato a pagare le rate mensili pur dopo la cessazione del rapporto di convivenza, circostanza questa neppure allegata.
3. Con il secondo motivo, deducendo la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2034 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.”, il ricorrente contesta ai giudici di appello di avere erroneamente inquadrato il pagamento delle rate di mutuo nello schema delle obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità di ripetere quanto versato; sostiene che, nel caso di specie, l’obbligo di eseguire la prestazione non trae origine dal rapporto di convivenza, bensì dal contratto di mutuo di cui lo stesso è contraente, per cui difetta il requisito della spontaneità del pagamento, determinante ai fini dell’applicabilità della regola dell’irripetibilità propria delle obbligazioni naturali.
3.1. La censura è infondata.
3.2. La stessa accensione del mutuo per l’acquisto dell’immobile in cui – a dispetto dell’esclusiva intestazione a uno dei conviventi – convivere costituisce obbligazione assunta in adempimento di un dovere sociale o morale di contribuzione che nasce proprio dal rapporto di convivenza more uxorio, per cui non può dubitarsi della sussistenza del requisito della spontaneità, non essendo in discussione che il A.A. abbia liberamente scelto di accollarsi una quota del mutuo per l’acquisto dell’immobile destinato a residenza o habitat del nucleo familiare, sempre nell’ottica della solidarietà fra persone unite da un legame affettivo e duraturo.
Non viene, dunque, qui in rilievo il rapporto tra banca mutuante e mutuatario obbligato, in quanto le dazioni di denaro di cui si discute, erogate in ragione del rapporto instauratosi tra i conviventi e in assenza del travalicamento dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza, non possono giustificare l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli oneri accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 4 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2026.




