Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

clausola di rinuncia alla restituzione

Procedura Civile

Contratto di agenzia: ecco quando il giudice deve emanare l’ordine di esibizione (Cass. 34690/23)

IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE

In tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c., nel testo modificato dall’art. 2, D.L.vo n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c..

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 12/12/2023, n. 34690

(Dott. GIUSTI Alberto – Presidente – Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere)

(Omissis)

Svolgimento del processo

che:

1. RM Ricambi Macchine Srl (“RM”) ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, Simem Srl (“Simem”) – della quale era stata agente in forza del contratto del (Omissis) (rinnovato in data (Omissis)) per la vendita del prodotto denominato “Betonwash” nonchè in base ad altro contratto, concluso il (Omissis), per la vendita di impianti di betonaggio per il calcestruzzo – per il pagamento delle provvigioni non corrisposte da controparte, per un ammontare di Euro 114.257,31, e per il pagamento delle provvigioni c.d. indirette (su affari che la preponente aveva concluso in proprio, nella zona di esclusiva dell’agente, senza dargliene notizia), perchè venisse dichiarata la risoluzione del contratto di agenzia del 1992 e del contratto stipulato nel 1999, per fatto e colpa della società preponente, con condanna di quest’ultima alle indennità o al risarcimento del danno per il mancato preavviso e per la cessazione di entrambi i rapporti contrattuali e, infine, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni (indicati in Euro 100.000,00) per le proprie inadempienze. Costituendosi in giudizio, Simem ha chiesto il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento del danno, determinato in Euro 300.000,00, per le plurime inadempienze, e al pagamento di Euro 10.477,58, quale corrispettivo della fornitura di materiali;

2. il Tribunale di Verona, con sentenza n. 76/2014, in parziale accoglimento della domanda principale, ha condannato la convenuta al pagamento di Euro 114.898,09, per provvigioni maturate e non corrisposte, e ha rigettato sia le restanti domande di RM, compresa quella – l’unica che ancora rileva nel presente giudizio di legittimità – di condanna di Simem al pagamento delle provvigioni indirette “su affari non comunicati alla RM Srl “, sia la domanda riconvenzionale di Simem;

3. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello principale di RM e, in parziale accoglimento di quello incidentale di Simem, ha condannato RM al pagamento della fornitura nella misura di Euro 10.477,58 (oltre accessori);

4. questa, per quanto ancora rileva, la struttura argomentativa della decisione della Corte di Venezia: è infondata la censura di RM (sottesa al primo motivo di appello) circa l’asserito ingiusto rigetto della domanda di pagamento delle provvigioni indirette sebbene l’attrice avesse fornito la prova della conclusione, da parte di Simem, di affari nella zona assegnata all’agente tramite la deposizione di un teste e mediante il CD prodotto in giudizio e non contestato da controparte. E questo perchè, prosegue la sentenza (cfr. pag. 7), “l’appellante nell’atto introduttivo del giudizio non ha assolto l’onere di specificare quali e quanti contratti la preponente abbia concluso nella zona dell’agente e con quali clienti, essendosi limitata ad allegare degli estratti di elenchi privi delle annotazioni utili ad individuare i contratti in questione. Il teste A.A. si è limitato a rispondere al generico capitolo formulato a tale fine, confermando che nel CD erano indicati dei clienti contattati direttamente dalla preponente all’insaputa dell’agente, senza altre specificazioni”;

5. RM ricorre, con un unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della decisione d’appello; Simem resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

che:

1. l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 1749 c.c., – denuncia che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento delle provvigioni c.d. indirette, cioè quelle sugli affari conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente, facendo leva sulla constatazione che RM non avrebbe fornito la relativa prova, dopo il rigetto, da parte del giudice di appello, della richiesta – formulata dall’attrice, nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 1749 c.c., art. 210 c.p.c., – di esibizione dei libri contabili della preponente, ha violato l’art. 1749 c.c., che sancisce il diritto dell’agente a tale mezzo di prova. La ricorrente rimarca che, pur non avendo fornito l’elenco degli affari contestati e del loro ammontare, aveva provato per testi e con documenti la conclusione da parte di Simem di alcuni affari nella zona di esclusiva dell’agente; aggiunge che, comunque, tale prova poteva essere acquisita soltanto con l’adempimento dell’ordine di esibizione della contabilità di controparte che, evidentemente, aveva tenuto nascoste alcune operazioni per non corrispondere all’agente le relative provvigioni. La parte, infine, ipotizza, se ritenuto necessario dal Collegio, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE al fine di risolvere la questione della compatibilità della normativa italiana con l’art. 12 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;

1.1. il motivo è fondato, il che è assorbente rispetto alla richiesta (subordinata) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;

1.2. è principio di diritto consolidato (Sez. 2, Sentenza n. 17575 del 31/05/2022, Rv. 664895 – 01); in termini, Sez. 2, Sentenza n. 9064 del 31/03/2023 (Rv. 667518 – 01) che “(i)n tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicchè, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.”. In precedenza (Sez. L, Sentenza n. 18586 del 05/09/2007, Rv. 598682 – 01), era stato chiarito che “(l’)art. 1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, ha riconosciuto il diritto dell’agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.

Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell’istanza dell’agente mirante, indipendentemente dall’espletamento di consulenza tecnica, all’acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l’allegazione relativa all’aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; nè è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall’inadempimento dell’obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente”;

1.3. il diritto ad ottenere l’esibizione per estratto della contabilità del preponente deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui (come nella specie) l’agente pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette. Sul significato del sintagma, è stato precisato (Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 30/01/2017, Rv. 642488 – 01) che, in tema di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1748 c.c., comma 2, il diritto alla provvigione c.d. indiretta compete in ogni caso di ingerenza da parte del preponente nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata.

A proposito della esibizione dei libri contabili al fine di rendere effettivo il diritto dell’agente ex art. 1749, c.c., si è anche precisato (Sez. L, Sentenza n. 10046 del 14/04/2023, Rv. 667411 – 02) che “a) in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell’onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 18 luglio 2022, n. 22536); b) nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2) riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicchè, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell’art. 210 c.p.c. (Cass. 31 maggio 2022, n. 17575): dovendo peraltro la parte, che agisca al fine di ottenere l’esibizione documentale – essendo il diritto all’accesso ed alla documentazione contabile, riconosciuto dall’art. 1749 c.c., funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia (in quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili) – dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento sia finalizzata l’istanza (Cass. 29 settembre 2016, n. 19319; Cass. 13 maggio 2019, n. 12660)”;

1.4. in linea con tali precedenti della Corte, va affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di agenzia, se il preponente, nei rapporti con l’agente, non si attiene all’obbligo di agire con lealtà e buona fede e non lo informa, fornendogli la necessaria documentazione contabile, degli affari che sono stati conclusi nella zona di esclusiva dell’agente, in sede contenziosa, quest’ultimo ha facoltà di chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., art. 1749 c.c., l’esibizione della contabilità del preponente al fine di fornire la prova, della quale è onerato, delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti;

1.5. nel caso di specie, il giudice di merito si è discostato da questo principio di diritto laddove ha dichiarato inammissibile, in quanto generica ed esplorativa, l’istanza di esibizione proposta da RM, senza considerare, da un lato, (cfr. pag. 7 della sentenza) che un teste aveva confermato che nel CD prodotto da RM erano indicati i clienti direttamente contattati da Simem all’insaputa dell’agente; dall’altro, che, in assenza delle necessarie informazioni, il diritto dell’agente alla liquidazione delle provvigioni indirette può essere tutelato soltanto acquisendo – con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., art. 1749 c.c., – un quadro nitido dell’intera contabilità del preponente;

2. in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023

 

Sei hai bisogno di una consulenza legale CLICCA QUI

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello