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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Tutela del patrimonio

Competenza territoriale nelle successioni: conta il domicilio effettivo del de cuius | Cass. n. 21472/2026

Competenza territoriale nelle successioni: prevale il domicilio effettivo del de cuius al momento della morte, anche se diverso dalla residenza anagrafica

La Corte di Cassazione ribadisce che, nelle controversie in materia successoria, la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo di apertura della successione, individuato nell’ultimo domicilio effettivo del de cuius e non nella mera residenza anagrafica. Nel caso di specie, la permanenza stabile della testatrice presso una R.S.A., il trasferimento del procedimento di amministrazione di sostegno e la gestione dei suoi interessi nel nuovo circondario territoriale hanno dimostrato il definitivo spostamento del domicilio in provincia di Perugia. Sono irrilevanti, da soli, il mantenimento della residenza formale, la proprietà dell’immobile o la presenza di rapporti bancari nel precedente Comune di residenza.

LA VICENDA

L’esecutore testamentario chiedeva al Tribunale di Arezzo l’autorizzazione alla vendita di un immobile ereditario. L’erede eccepiva l’incompetenza territoriale, sostenendo che la successione si fosse aperta nel luogo dell’effettivo domicilio della defunta, individuato in Perugia. La Cassazione conferma la competenza del Tribunale di Perugia.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Successioni – Competenza territoriale – Apertura della successione – Ultimo domicilio del de cuius – Permanenza stabile in R.S.A. – Rilevanza – Residenza anagrafica – Irrilevanza

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale nelle cause successorie, il luogo di apertura della successione coincide con l’ultimo domicilio effettivo del de cuius, inteso quale sede principale dei suoi affari e interessi ai sensi dell’art. 43 c.c., e non con la mera residenza anagrafica. La stabile permanenza presso una R.S.A., unitamente al trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno e della gestione degli interessi personali, costituisce elemento idoneo a dimostrare il trasferimento del domicilio, restando irrilevanti, di per sé, la permanenza della residenza formale, la titolarità di immobili o di rapporti bancari nel precedente Comune di residenza.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 24/06/2026, n. 21472

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’avv. A.A., nella sua qualità di esecutore testamentario della de cuius D.D., ha proposto, ai sensi dell’art. 703 c.c., ricorso innanzi al Tribunale di Arezzo, volto a ottenere l’autorizzazione alla vendita del bene immobile ubicato in S, alla (Omissis) e censito al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 71, particella 359, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 9,0 vani e contestuale apertura di conto corrente intestato all’esecutore testamentario medesimo, al fine di destinarne il ricavato agli scopi indicati dalla testatrice.

L’erede B.B. si è costituita in tale procedimento, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, indicando, quale giudice competente, il Tribunale di Perugia.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ha denegato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale perugino, così motivando: “ritenuta fondata l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dall’erede; dato infatti atto che, nelle cause in materia successoria, il luogo dell’apertura della successione costituisce il criterio in forza del quale si determina la competenza territoriale; ricordato che, come noto, ai sensi dell’art. 456 c.c. la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del/della de cuius; che nel caso di specie la de cuius, al momento della morte, era domiciliata in C ove era ormai domiciliava dalla fine del 2019, a nulla rilevando in tal senso la mera residenza formale mantenuta in S; dato peraltro atto che dinnanzi al Tribunale di Perugia risulta pendente giudizio d’impugnazione del testamento de quo”.

2.- Avverso tale ordinanza, l’esecutore testamentario propone regolamento di competenza.

4.- B.B. resiste con memoria difensiva.

5.- Il P.M. ha concluso per il rigetto del regolamento, con conseguente declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Perugia e rimessione delle parti dinanzi a quest’ultimo per la prosecuzione del procedimento a quo.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380-bis.1. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il regolamento di competenza, il ricorrente denuncia che il Tribunale di Arezzo avrebbe attribuito rilevanza al luogo di ricovero della de cuius (cioè a quello in cui era ubicata la R.S.A. dove quest’ultima dimorava, in C, dopo essere stata sottoposta ad amministrazione di sostegno), anziché a quello di domicilio, inteso come luogo in cui la predetta aveva concentrato la generalità dei propri interessi materiali ed economici, morali, sociali e familiari. E ciò, in violazione dell’art. 22 c.p.c.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: – la residenza della de cuius era in S (Omissis) e tale era rimasta anche successivamente all’apertura dell’amministrazione di sostegno; – l’immobile oggetto di vendita da autorizzarsi a cura del Tribunale è ubicato in S, alla (Omissis); – la corrispondenza, inclusa quella relativa alle utenze, veniva ricevuta dalla de cuius presso il suddetto immobile; – i conti correnti bancari della de cuius, sia prima che dopo la sua sottoposizione ad amministrazione di sostegno, erano tutti accesi presso filiali bancarie site in S; – la de cuius e i suoi genitori sono tumulati nel cimitero di S.

Pertanto, secondo la prospettazione dell’esecutore testamentario ricorrente, il Comune di S deve essere reputato il centro degli interessi materiali, economici, morali, sociali e familiari della de cuius.

2.- Le censure risultano infondate, giacché trascurano, con tutta evidenza, la circostanza – che, invece, è stata opportunamente documentata dalla difesa della resistente – dell’avvenuto trasferimento della procedura di Amministrazione di Sostegno aperta in favore della de cuius, presso il Tribunale di Perugia, in ragione del fatto che la predetta risultava essersi trasferita, in maniera stabile e definitiva già a far tempo dall’anno 2019, presso una R.S.A. ubicata in C.

Tali elementi circostanziali, dunque, comprovano come la testatrice, al momento del proprio decesso, pur avendo mantenuto alcuni dei propri interessi – particolarmente di natura economico-patrimoniale -, in Sansepolcro (AR), aveva tuttavia ormai integralmente trasferito la gestione degli stessi nel circondario di Perugia, tanto che il giudice tutelare del Tribunale di Arezzo aveva disposto la trasmissione del procedimento di Amministrazione di Sostegno aperto in favore della predetta de cuius, al giudice tutelare del Tribunale di Perugia.

Pertanto, al momento della morte, la testatrice D.D. aveva senz’altro in Citerna (PG) sia il proprio domicilio – inteso come sede “principale” dei propri affari e interessi (art. 43, comma 1, c.c.) – che la propria residenza, giacché dimorava stabilmente (art. 43, comma 2, c.c.) presso una R.S.A. ubicata nel predetto Comune.

Ne deriva, dunque, la competenza territoriale del Tribunale di Perugia a provvedere in ordine all’autorizzazione alla vendita del bene ereditario richiesta dall’esecutore testamentario odierno ricorrente

3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto con declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Perugia, dinanzi al quale vanno rimesse le parti (anche ai fini delle spese del presente regolamento di competenza), con termine di legge per la riassunzione del procedimento a quo.

4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini delle spese del presente regolamento di competenza; fissa, per la riassunzione, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 4 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2026.

 

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