Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Omicidio stradale colposo: il conducente deve adeguare la velocità alle concrete condizioni di visibilità, anche se il pedone viola le regole di circolazione
La Cassazione penale, Sez. IV, n. 9/2026, ha confermato la responsabilità del conducente per omicidio colposo stradaleai sensi dell’art. 589 c.p., aggravato dalla violazione dell’art. 141 Codice della strada.
La Corte ha ribadito che il rispetto del limite massimo di velocità non esclude la colpa, se la velocità concreta non è adeguata a visibilità, stato dei luoghi e condizioni del veicolo.
È stato ritenuto prevedibile l’incontro con un pedone su una strada extraurbana fiancheggiata da abitazioni, anche se il pedone camminava di notte, vestito di scuro e nello stesso senso di marcia dei veicoli.
La condotta irregolare della vittima non interrompe il nesso causale, poiché rientra comunque nell’area di rischio che il conducente è tenuto a governare.
La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di una nuova perizia, ritenendo non decisivo un ulteriore accertamento tecnico in presenza della carenza originaria dei dati ricostruttivi.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Circolazione stradale – Omicidio colposo stradale – Pedone su strada extraurbana – Violazione art. 141 Cod. strada – Prevedibilità dell’altrui imprudenza – Velocità non adeguata alle condizioni concrete – Nesso causale – Perizia in appello – Esclusione
In tema di omicidio colposo da circolazione stradale, il conducente risponde dell’evento mortale quando, pur rispettando formalmente il limite di velocità, non adegui la marcia alle concrete condizioni di tempo e di luogo, così violando l’art. 141 Cod. strada.
La presenza di un pedone su strada extraurbana, anche se in violazione dell’art. 190 Cod. strada, vestito di scuro, non retroriflettente e procedente nello stesso senso di marcia dei veicoli, non integra di per sé un fattore eccezionale, imprevedibile o idoneo a interrompere il nesso causale, ove tale presenza rientri nella sfera del rischio governabile dal conducente.
Il giudice può escludere la rinnovazione istruttoria o la perizia in appello quando il nuovo accertamento non sia necessario né decisivo, specie se l’incertezza ricostruttiva dipende dalla mancanza originaria di dati oggettivi non superabile mediante ulteriore indagine tecnica.
LA SENTENZA
Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza 02/01/2026, n. 9
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Venezia ha riformato in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 2 maggio 2024.
È stata confermata l’affermazione della penale responsabilità di A.A. per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. aggravato dalla violazione dell’art. 141, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed è stata confermata l’applicazione delle attenuanti generiche. Tali attenuanti, che il giudice di primo grado aveva ritenuto equivalenti all’aggravante, sono state valutate prevalenti sulla aggravante stessa e, di conseguenza, la pena è stata ridotta.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 28 febbraio 2014, verso le ore 18:50, lungo una strada extraurbana situata nel Comune di Paese (TV). I giudici di merito sono concordi nel riferire (e si tratta di dati non controversi) che la strada teatro del sinistro, a doppio senso di marcia, è rettilinea e pianeggiante, è divisa in due corsie, è priva di marciapiedi e sulla stessa vige un limite di velocità di 70 km/h. Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che la strada, all’epoca dei fatti priva di illuminazione pubblica, conduce al centro abitato di P (frazione del Comune di Paese). Nella direzione di marcia che conduce al centro abitato, la strada confina a destra con l’aperta campagna, dalla quale è separata da una canaletta sospesa in cemento armato adibita al trasporto di acque. Nella medesima direzione di marcia, la strada è fiancheggiata sulla sinistra da villette sparse circondate da giardini privati.
A.A., che guidava la propria auto diretto verso il centro abitato, è stato ritenuto responsabile di aver causato la morte di B.B., che camminava nella stessa direzione sul margine destro della carreggiata e fu urtata dal paraurti anteriore destro dell’auto condotta da A.A., andò a sbattere col capo sul montante anteriore destro del parabrezza e fu sbalzata sulla canaletta di irrigazione in cemento posta a lato della strada dove la Polizia stradale rinvenne tracce di sangue. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, l’incidente fu reso possibile dal comportamento negligente, imprudente e imperito del conducente e dalla violazione dell’art. 141, commi 1 e 3, cod. strada. I giudici di merito hanno ritenuto che A.A. non si sia accorto della presenza del pedone e hanno sottolineato che egli stava percorrendo una strada non illuminata, si trovava alla guida di un’auto il cui parabrezza (non essendo pulito all’esterno e all’interno) non assicurava una buona visuale e doveva tenere accesi i soli fari anabbaglianti per la presenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta. Hanno sostenuto, dunque, che A.A. avrebbe dovuto adeguare la velocità della propria auto a tale situazione concreta ponendosi in condizione di arrestare tempestivamente il veicolo di fronte ad un ostacolo prevedibile quale è un pedone che proceda lungo il margine della strada.
3. Il difensore dell’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza articolandolo in tre motivi con i quali lamenta, sotto diversi profili tra loro connessi, violazione di legge e vizi di motivazione.
3.1. Col primo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia argomentato sull’eccezione formulata nei motivi di gravame con la quale si sosteneva che la vittima non poteva in concreto essere avvistata perché era vestita di nero, non indossava abiti retroriflettenti né aveva adottato misure per rendersi visibile e procedeva lungo una strada non illuminata, priva di marciapiede e di banchine, nella medesima direzione di marcia dell’auto. Non rispettava, quindi, l’art. 190 cod. strada che, in assenza di marciapiedi e banchine, impone ai pedoni di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
La difesa sostiene che la motivazione sviluppata dalla Corte di appello, secondo la quale l’avvistamento del pedone sarebbe stato ostacolato dalla presenza di una patina di sporco all’interno e all’esterno del parabrezza, sarebbe apodittica: in primo luogo, perché questo dato è stato accertato dal consulente tecnico del PM dopo due mesi e diciassette giorni dai fatti e, per tutto questo periodo, la macchina era stata in sequestro, sicché nulla prova che il parabrezza fosse sporco al momento del fatto; in secondo luogo, perché, come evidenziato nel corso del dibattimento dal consulente tecnico della difesa, non era stata eseguita alcuna prova sperimentale atta a dimostrare che la non perfetta pulizia del parabrezza e dei fari fosse idonea a ridurre la visibilità.
Quanto alla velocità del veicolo, la difesa osserva che il punto d’urto non è stato individuato con precisione, che non è nota la distanza tra quel punto e quello in cui fu rinvenuto il corpo della vittima e, di conseguenza, non è stato possibile indicare con certezza la velocità del veicolo, che è stata approssimativamente ricostruita sulla base dei danni riscontrati sull’auto e delle lesioni riportate dalla vittima. La difesa riferisce che la velocità del veicolo è stata indicata dal consulente tecnico del PM in circa 70 km/h, ma il consulente stesso ha riferito di aver fatto “una stima”. Si tratta, dunque, di un dato incerto che, in ogni caso, non colloca la velocità mantenuta dal A.A. oltre i limiti consentiti nel tratto di strada teatro del sinistro. Pertanto, i giudici di merito non avrebbero potuto limitarsi a sostenere che, nella situazione concreta, la velocità avrebbe dovuto essere inferiore; avrebbero dovuto anche spiegare perché, mantenendo una velocità inferiore, A.A. avrebbe potuto evitare l’evento.
A questo proposito la difesa ricorda che, come è stato affermato da questa Sezione in un precedente arresto giurisprudenziale (sentenza n. 35834 del 14/04/2016 non massimata), “l’art. 141 del codice della strada riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità” e “il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano,… ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità”.
In sintesi, secondo la difesa, la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento sarebbe carente, non essendo stata fornita spiegazione dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.
3.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che la Corte di appello abbia ritenuto di non attribuire al comportamento della vittima efficacia interruttiva del nesso causale tra la condotta e l’evento. Osserva, in particolare, che secondo il consulente tecnico del PM, la B.B. non stava attraversando la strada e, tuttavia, neppure il consulente del PM ha potuto escludere che, subito prima dell’investimento, ella si sia spostata dal ciglio della strada verso sinistra e neppure ha potuto escludere che si sia trattato di uno spostamento repentino, imprevedibile per il conducente e tale da rendere inevitabile l’investimento. Secondo la difesa, poiché tale eventualità non è stata esclusa, la Corte di appello avrebbe dovuto valutarla e spiegare perché un tale comportamento non sarebbe stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’ipotizzata condotta colposa e l’evento. Il difensore si duole che la Corte di appello, nel rispondere ad analoghe obiezioni formulate nei motivi di gravame, non abbia sviluppato argomentazioni per contrastarle, essendosi limitata a sostenere che l’ipotesi difensiva avrebbe carattere congetturale.
3.3. Col terzo motivo, la difesa si duole che, pur in assenza di una ricostruzione chiara della dinamica del sinistro e della velocità mantenuta dall’auto condotta da A.A., la Corte di appello abbia respinto la richiesta avanzata dalla difesa di disporre un accertamento peritale al fine di verificare l’efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita e ricostruire la condotta del pedone, in tesi difensiva da sola sufficiente a determinare l’evento. Secondo la difesa, la motivazione con la quale la richiesta di rinnovazione dibattimentale è stata respinta sarebbe manifestamente illogica, atteso che i consulenti esaminati in primo grado non hanno potuto indicare con sicurezza né la velocità mantenuta dall’auto condotta da A.A., né escludere un improvviso spostamento della vittima verso il centro della carreggiata.
3.4. In data 5 dicembre 2025 la difesa dell’imputato, a corredo dei motivi di ricorso, ha prodotto documentazione fotografica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
2. Per ragioni di logica espositiva deve essere subito esaminato il terzo motivo, col quale la difesa si duole che la Corte di appello non abbia ritenuto di disporre una perizia volta a determinare con maggiore chiarezza la dinamica del sinistro. Nel respingere la richiesta, la Corte territoriale ha così motivato (pag. 7): “difetta… il requisito della necessità probatoria in ragione del fatto che nessun apporto decisivo potrebbe derivare da un nuovo accertamento sui profili della dinamica del sinistro mortale”. Ha ritenuto, dunque, che le incertezze esistenti non avrebbero potuto essere eliminate da un accertamento peritale, perché dipendono dal fatto che il punto d’urto non è stato individuato con sicurezza e, di conseguenza, non è noto quanta distanza vi sia tra questo punto e quello nel quale fu rinvenuto il corpo della vittima che – come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 9) – si trovava sul margine destro della carreggiata (tenendo conto della direzione di marcia dell’auto) nei pressi di una canaletta sospesa in cemento armato che corre lungo la strada.
Come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, se per ricostruire l’eziologia di un evento il giudice ha necessità di svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può “avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l’impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell’ “iter” di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso” (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Rv. 271668; Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Rv. 281223).
Questo, però, non significa affatto che un accertamento peritale sia sempre obbligatorio. Le regole del contraddittorio impongono, infatti, che sia applicato un metodo scientifico e sia consentito alle parti di interloquire sulla validità dello stesso, ma non possono essere utilizzate per accreditare l’esistenza di un sistema di prova legale che limiti la libera formazione del convincimento del giudice ogniqualvolta egli abbia necessità di avvalersi dei saperi di scienze diverse da quella giuridica. Ed invero, pur in assenza di una perizia d’ufficio, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, “può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti” (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Rv. 263435; Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273159). Se è vero, dunque, che il giudice non può avvalersi nella decisione di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche; è pur vero, che egli può valutare i saperi scientifici che gli siano stati sottoposti dalle parti senza essere obbligato a nominare un perito purché sia in grado di motivare la propria scelta fornendone una spiegazione adeguata e completa.
A ciò deve aggiungersi che, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, “la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974) e la perizia non può essere fatta rientrare nel concetto di prova decisiva (non è, perciò, sussumibile nella previsione dell’art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), trattandosi di un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, “laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività” (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936).
Applicando questi principi al caso in esame, si deve osservare che – come la Corte di appello ha evidenziato con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede – un perito incaricato di accertare la dinamica del sinistro avrebbe dovuto tenere conto dei medesimi dati esaminati dai consulenti tecnici di parte e la carenza di dati, che ha impedito ai consulenti di giungere a conclusioni certe sulla velocità dell’auto e sull’esatta posizione del pedone al momento dell’urto, avrebbe inciso anche sull’accertamento peritale che, di conseguenza, non avrebbe potuto fornire un “apporto decisivo” ai fini della decisione.
Per quanto esposto, il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si devono quindi esaminare gli altri due motivi e valutare se le conclusioni alle quali i giudici di merito sono giunti siano state congruamente motivate facendo corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia di colpa. Si tratta di motivi tra loro strettamente connessi che, per questo, possono essere fatti oggetto di una valutazione unitaria.
3. Le conformi sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (fra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595), riferiscono che il consulente tecnico del PM (ing. C.C.) ha stimato la velocità mantenuta dall’auto condotta da A.A. in 70 km/h. La sentenza impugnata dà atto (pag. 6) che si tratta di una stima e che il consulente tecnico della difesa (ing. D.D.), non ha formulato specifici rilievi su questa stima. Tuttavia, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 7), l’ing. D.D. ha insistito sulla incerta collocazione del punto di impatto e sulla conseguente difficoltà di stabilire quali fossero i tempi di reazione. Non è controverso, dunque, che la velocità del veicolo investitore non sia stata determinata con certezza, né è controverso che la velocità stimata (70 km/h) fosse comunque consentita in quel tratto di strada.
Nondimeno i giudici di merito hanno ritenuto che l’incidente sia stato determinato da un comportamento colposo del A.A. e che la velocità dell’auto da lui condotta non fosse adeguata alle concrete condizioni di visibilità.
Così argomentando hanno sostenuto che la presenza del pedone sulla strada era prevedibile e percepibile.
Per giungere a tali conclusioni i giudici di merito hanno evidenziato:
– che sul lato sinistro della strada c’erano delle villette (dunque la presenza di pedoni sulla strada era consentita e prevedibile);
– che, pur in assenza di illuminazione e ancorché la vittima fosse vestita di scuro, sarebbe stato possibile avvistarla, perché la strada era “larga, dritta e pianeggiante”, sicché un conducente con fari accesi non “avrebbe avuto impedimenti per l’avvistamento di un ostacolo che si fosse palesato nella sua direzione di marcia” (pag. 9 della sentenza impugnata);
– che tale avvistamento non avvenne (o avvenne in ritardo) anche perché il vetro del parabrezza dell’auto condotta da A.A. non era pulito né all’interno, né all’esterno;
– che, in tale situazione di limitata visibilità, tenuto conto dello “stato dei luoghi”, il conducente avrebbe dovuto mantenere una velocità particolarmente bassa, ponendosi così in condizione di arrestare la marcia in presenza di ostacoli prevedibili.
La sentenza impugnata osserva (pag. 8) che, secondo i dati emergenti dalla consulenza tecnica dell’ing. C.C. (il quale ha comparato i danni presenti sul veicolo con le lesioni riscontrate nel corso dell’esame autoptico), l’auto condotta dall’imputato urtò con il parafango anteriore destro la gamba sinistra della B.B. la quale, a causa dell’urto, colpì con il capo il montante anteriore destro del cristallo parabrezza e fu sbalzata contro la canaletta irrigua in cemento, dove infatti furono rinvenute tracce di sangue. Riferisce, inoltre, che, come emerge dalle fotografie in atti, lo stivaletto sinistro indossato dalla vittima subì il completo distacco della suola e che, secondo l’ing. C.C., questo fatto può essere spiegato ammettendo che, al momento dell’urto, la vittima “stesse camminando sul ciglio stradale appoggiando la suola della scarpa sinistra sul tappeto bituminoso”. A causa “dello strappo conseguente al violento impatto del polpaccio col paraurti anteriore destro del veicolo”, infatti, il piede avrebbe “subito un inarcamento sollevando il tallone” mentre la punta della suola sarebbe rimasta a terra. Il riscaldamento conseguente all’attrito avrebbe determinato lo scollamento della suola. Dalla sentenza impugnata risulta: che il lavavetri anteriore destro fu divelto dall’urto; che la gamba sinistra e il gluteo sinistro della vittima furono caricati sul cofano della vettura, mentre la gamba destra strisciò sulla fiancata anteriore destra dell’auto; che il capo della vittima andò ad urtare sul montante destro del parabrezza determinandone una “profonda introflessione” all’altezza di 120 cm. dal piano stradale.
Muovendo da questa ricostruzione (non contestata nell’atto di ricorso) la Corte di appello osserva che, al momento dell’urto, la gamba sinistra della vittima era certamente sull’asfalto e ne desume che la B.B. stava camminando sul margine destro della carreggiata. Né la sentenza impugnata né quella di primo grado indicano a quale distanza dal margine destro la donna stesse camminando. Si tratta, dunque, di un dato non accertato. Tuttavia, la difesa non spiega per quale motivo il mancato accertamento di questa distanza potrebbe condurre ad escludere la responsabilità del ricorrente, atteso che la B.B. camminava lungo una strada rettilinea e pianeggiante e non risulta (non è sostenuta neppure dal ricorrente) la presenza di ostacoli che potessero impedire di avvistarla.
Non rileva in contrario il dato, non controverso, che la B.B. stesse camminando nella medesima direzione di marcia dell’autovettura in violazione dell’art. 190 cod. strada. Come i giudici di merito hanno rilevato, infatti, non si tratta di un comportamento imprevedibile e, di conseguenza, non si tratta di un comportamento estraneo alla sfera del rischio che il conducente di un veicolo ha l’obbligo giuridico di governare.
A questo proposito basta ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell’affidamento “trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità” (fra le tante: Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223).
4. Secondo la difesa non sarebbe possibile escludere che la vittima si sia spostata verso il centro della carreggiata con una condotta repentina che il conducente non poteva prevenire ed evitare.
La necessaria individuazione di tutti gli elementi che hanno costituito causa dell’evento quale presupposto del giudizio controfattuale è stata affermata spesso in materia di colpa medica e anche nella infortunistica sul lavoro. Si è chiarito, infatti, che il giudizio di alta probabilità logica che deve essere compiuto per verificare l’esistenza del rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere fondato sull’analisi delle caratteristiche del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Da ciò si desume che una grave incertezza sulle concrete modalità di realizzazione dell’evento può impedire di affermare con elevata credibilità razionale che quell’evento non si sarebbe verificato se la condotta omessa fosse stata tenuta e che non è possibile operare un giudizio controfattuale rispetto ad un iter causale che non sia stato possibile ricostruire con ragionevole sicurezza (Sul tema: Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261103; Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Rv. 263284; Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, Rv. 232013).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato che l’ipotesi di un improvviso spostamento a sinistra della vittima (spostamento che – si deve ritenere – sarebbe avvenuto immediatamente prima del sopraggiungere del veicolo o mentre la macchina affiancava il pedone) è meramente congetturale. Tale argomentazione non può essere censurata atteso che – come la Corte di appello ha osservato – si tratta di una tesi priva “di concreti elementi di riscontro” e il ricorrente non ha fornito argomenti a sostegno dell’ipotesi formulata.
Non v’è dubbio che, nel ricostruire il nesso causale, il giudice debba affrontare il tema dell’eventuale sussistenza di fattori causali alternativi, ma tali fattori non possono assumere rilievo quando – come nel caso di specie – siano prospettati in termini generici o di mera possibilità. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese in considerazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatorio tale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell’evento alla condotta omessa. La giurisprudenza di legittimità è inequivoca in tal senso quando afferma che, a fronte di una spiegazione causale logica, perché desunta da circostanze correttamente evidenziate e motivatamente ritenute, una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata alla prospettazione di una mera possibilità astratta. È necessario, quindi, che quell’accadimento alternativo, prospettato come astrattamente possibile, divenga anche, “hic et nunc”, concretamente probabile alla stregua delle acquisizioni processuali (Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 239809; v. anche Sez. 4, n. 30057 del 19/06/2006, Talevi, Rv. 234373, non massimata sul punto, pag. 15 della motivazione; Sez. 4, n. 29476 del 16/06/2011, Luvarà, non massimata, pag. 5 della motivazione).
Nel caso di specie, l’ipotesi di un improvviso spostamento verso sinistra del pedone, tale da escludere la concreta evitabilità dell’evento, oltre ad essere meramente congetturale, non considera che una tale condotta è certamente compresa nell’area del rischio che il conducente di un’auto deve governare quando supera un pedone, tanto più se si tratta di un pedone in movimento, sicché non è illogico aver ritenuto che, nell’approssimarsi al pedone, il conducente dovesse mantenere una velocità particolarmente moderata.
5. Il tema della velocità del veicolo condotto da A.A. è affrontato a pag. 9 e a pag. 10 della sentenza impugnata. La Corte di appello dà atto che la velocità di 70 km/h non è stata determinata con certezza. Sostiene, tuttavia, che la velocità mantenuta non era certamente moderata ed era inadeguata alle condizioni dei luoghi e “alla insufficiente visibilità dovuta alle carenti condizioni di pulizia del parabrezza”.
Osserva a tal fine:
– che la perizia medico legale ha evidenziato gravi politraumatismi dai quali si desume che l’urto fu violento e ciò fa pensare che la velocità non fosse moderata;
– che l’altezza dell’introflessione presente sul montante destro del parabrezza è di 120 cm. dal piano stradale e, secondo il consulente del PM, “se la velocità del veicolo fosse stata modesta, la perdita di equilibrio dovuta alla percussione del paraurti sulle gambe, avrebbe causato un punto d’urto della nuca sul montante più vicino alla base del cofano”;
– che, come riferito, dal teste Luigi Rossi, l’urto provocò ” “un gran botto” udito dai residenti delle case vicine”.
Il ricorso non contrasta queste argomentazioni perché si limita a sostenere che la velocità dell’auto non è stata determinata con sicurezza. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del motivo.
La difesa contrasta, invece, l’argomentazione secondo la quale la velocità avrebbe dovuto essere particolarmente moderata non soltanto perché la strada non era illuminata e la presenza di ostacoli improvvisi era prevedibile, ma anche perché il parabrezza non era pulito. Sostiene infatti: in primo luogo, che si tratta di un dato illogicamente dedotto dalla situazione constatata dai consulenti parecchi giorni dopo i fatti (dopo che il veicolo era rimasto custodito nei locali di un soccorso stradale); in secondo luogo, che non è stata eseguita alcuna prova sperimentale atta a dimostrare che la non perfetta pulizia del parabrezza fosse idonea a ridurre la visibilità. Così argomentando, tuttavia, il ricorso non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il consulente del Pubblico Ministero ha riferito che il parabrezza era sporco non solo all’esterno (condizione che poteva dipendere dal tempo trascorso), ma anche all’interno ed era in condizioni tali da ostacolare la visibilità (tanto più in una strada priva di illuminazione pubblica e in orario notturno). Tale motivazione, infatti, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è fondata su regole di comune esperienza che non richiedono validazione scientifica.
6. La difesa ricorda che, in tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l’evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell’evento dalla condotta, in cui quest’ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio).
Nel caso di specie i giudici di merito – con motivazione congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità – hanno escluso che l’evento sia stato causato da fattori eccezionali, indipendenti e imprevedibili, non essendo tale la presenza di un pedone al margine di una strada ai cui lati vi siano abitazioni. Hanno ritenuto, inoltre, che, anche se vestita di nero, la vittima fosse concretamente avvistabile e hanno evidenziato a tal fine che, pur non essendo illuminata, la strada è rettilinea e pianeggiante. Neppure la difesa, peraltro, ha sostenuto che vi fossero sul margine della carreggiata ostacoli idonei ad impedire l’avvistamento del pedone. La sentenza impugnata ha sostenuto, infine, che, trovandosi a percorrere una strada priva di illuminazione pubblica, avendo il parabrezza sporco e non potendo usare i fari abbaglianti perché dalla opposta direzione di marcia potevano sopraggiungere veicoli, A.A. avrebbe dovuto procedere a una velocità particolarmente moderata ed ha escluso che ciò sia avvenuto. Di conseguenza, ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 141 cod. strada, che impone ai conducenti “di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” (comma 1) stabilendo anche, al comma 3, che la velocità debba essere regolata, in particolare, “nelle ore notturne”, “nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici” (comma 3).
Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può essere ravvisato nell’aver ritenuto che l’evento verificatosi, consistito nel non aver avvistato il pedone e nel non essere riuscito ad evitarlo, abbia rappresentato esattamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira ad evitare. Ed invero, “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili” (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente
all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio).
Non rileva in contrario la sentenza Sez. 4, n. 35834 del 14/04/2016 citata dalla difesa nell’atto di ricorso. Con questa decisione è stata annullata una sentenza che non aveva adeguatamente approfondito il profilo della causalità della colpa e, come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione (pag. 4), in quel caso la sentenza annullata non aveva fornito spiegazione congrua delle ragioni per cui potesse essere considerata prevedibile la condotta di una vittima che era scesa dalla propria autovettura su una strada extraurbana interdetta al transito dei pedoni, al buio, senza indossare giubbotto retroriflettente e contromano. La sentenza oggetto del presente ricorso non presenta vizi di motivazione analoghi e sviluppa argomentazioni congrue, sia quanto alla ritenuta violazione della regola cautelare, sia con riferimento alla rilevanza causale di tale violazione, sia in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
7. Al rigetto dei motivi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2026.




