Titolo

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Quando l’ente è responsabile

Responsabilità extracontrattuale

Caduta su marciapiede dissestato: ecco quando la condotta del danneggiato interrompe il nesso di causa (Cass., Ord., 30394/23)

IL CASO

Tizio conveniva in giudizio il Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) dal medesimo patiti a seguito di una caduta avvenuta la sera nell’abitato cittadino, causata (a suo dire) dal dissesto del marciapiede non visibile nè segnalato, talchè si presentava insidioso per qualunque utente. Si costituiva in giudizio il Comune sostenendo che un comportamento prudente del danneggiato avrebbe evitato l’incidente.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

“La presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell’anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicchè può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del A.A. e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell’evento, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.”

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. III, Ord., del 02/11/2023, n. 30394

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. A.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Comune di (Omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (danno biologico da IP al 4% e da inabilità temporanea totale per 30 giorni e parziale per 60 giorni al 75% e per ulteriori 60 giorni al 50%; danno morale e spese mediche come documentati in atti) dal medesimo patiti a seguito di una caduta avvenuta la sera del (Omissis), alle ore 19 circa, nel (Omissis) dell’abitato cittadino, all’altezza dell’intersezione con la (Omissis), causata (a suo dire) dal dissesto del marciapiede (per mancanza di mattonelle), non visibile nè segnalato, in punto ove peraltro risultavano posizionati due tombini, talchè si presentava insidioso per qualunque utente.

Si costituiva in giudizio il Comune di (Omissis), contestando la domanda nell’an e nel quantum. Osservava che una condotta prudente dell’attore avrebbe consentito di evitare la caduta; escludeva che le condizioni dei luoghi configurassero un’insidia e deduceva l’insussistenza del nesso causale tra la res e le lesioni, richiamando comunque la previsione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1.

La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.

Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1325/2019 rigettava la domanda attorea condannando il A.A. al rimborso in favore del Comune convenuto delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.738,00, oltre accessori di legge.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il A.A. deducendo: a) l’erronea valutazione della prova da cui poteva arguirsi, anche ex art. 2729 c.c., la dinamica dell’evento come da lui descritta in citazione e il nesso causale tra res, evento e danno; b) l’omessa motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 2043 c.c., posto che l’onere probatorio, che su di lui gravava (quale danneggiato) era stato assolto anche in relazione a tale disposizione; c) l’erronea mancata ammissione della consulenza tecnica medico legale, che sollecitava anche in appello, al fine della verifica e della conferma delle lesioni riportate. L’appellante concludeva insistendo nell’ammissione della CTU medico legale e chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna del Comune appellato al risarcimento di tutti i danni ex art. 2051 c.c., o art. 2043 c.c., ed alla rifusione delle spese processuali.

Si costituiva il Comune di (Omissis), contestando i motivi di appello, dei quali eccepiva l’inammissibilità, essendo l’impugnazione basata sul tentativo di accoglimento di una tesi difensiva, che era smentita dagli atti e dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.. Secondo il comune convenuto, l’esclusione della responsabilità in capo all’ente, quand’anche fosse ritenuto sussistente il nesso di causalità, era conseguenza della condotta imprudente del A.A., che avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l’adozione delle normali cautele in base al generale principio di autoresponsabilità nell’uso della cosa. Il Comune di (Omissis), quindi, concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

La Corte d’appello di Sassari con sentenza n. 97/2021 respingeva l’impugnazione e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado.

3. Il A.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale.

Ha resistito con controricorso il Comune di (Omissis).

Per l’odierna udienza non sono state presentate memorie.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1. Il A.A. articola in ricorso due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la caduta fosse occorsa a causa della sua imprudenza e distrazione e fosse unicamente da ascrivere alla sua condotta, ritenuta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell’evento, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., mostrando dunque di aderire a una nozione di caso fortuito che si identifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse i requisiti della non prevedibilità e della non prevenibilità da parte del custode.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 2051 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di porre in relazione la presunta violazione del dovere di cautela, incombente su di lui, quale soggetto danneggiato, con la violazione degli obblighi di custodia, che gravano sull’ente.

2. I due motivi – che in quanto connessi sono qui trattati congiuntamente – sono infondati.

Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

In quella occasione è stata confermata la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all’ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.

Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

Di tale complessivo principio ha fatto corretta applicazione la corte territoriale là dove – dopo aver riesaminato le risultanze processuali (in particolare, le dichiarazioni rese dai testi e le fotografie prodotte, raffiguranti il dissesto) alla luce dei motivi di doglianza del A.A. – ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la caduta ed il dissesto (e cioè che il A.A., mentre percorreva a piedi il marciapiede nel (Omissis), giunto all’incrocio con (Omissis), era inciampato a causa del dissesto ivi presente, non segnalato, cadendo a terra), ma ha ritenuto che detto nesso era stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato.

Invero, la corte di merito ha rilevato che (nonostante l’ora serale e la pioggia): a) era risultato provato che l’incidente era avvenuto in pieno centro cittadino, in luogo dove era presente illuminazione pubblica che garantiva la visibilità dei luoghi; b) dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto era risultato che l’assenza di mattonelle fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile; c) tale “evidenza” dell’anomalia, percepibile ad occhio nudo (tanto era vero che era stata notata sia dal testimone presente al fatto che dalle due testimoni successivamente intervenute), non poteva essere trascurata da alcuno e quindi neppure dal A.A., non essendo risultato dall’espletata istruttoria che il dislivello, non segnalato, fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.

In definitiva, secondo la sentenza impugnata (penultima pagina), “la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell’anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicchè può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del A.A. e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell’evento, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.

La sostanziale conformità della conclusione della corte territoriale ai principi sopra ricordati, applicati in esito a ricostruzioni fattuali non sindacabili in quanto tali nella presente sede di legittimità (in quanto scevre da evidenti vizi logici o giuridici), conduce alla conclusione di infondatezza delle doglianze sopra riportate.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonchè la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi in Euro 200 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma di detto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2023

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Studio Legale Calvello