Caduta sul marciapiede e responsabilità del Comune: se il pericolo è visibile e superabile con normale prudenza, il danno può essere imputato esclusivamente al comportamento del pedone
Il caso riguarda un pedone caduto a causa di una buca presente su un marciapiede cittadino, chiedendo il risarcimento danni al Comune quale custode del bene pubblico. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della domanda, chiarendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non opera automaticamente in favore del danneggiato. Quando infatti il pericolo risulta agevolmente percepibile, evitabile e superabile con l’ordinaria diligenza, la cosa in custodia perde efficacia causale e il danno viene ricondotto alla condotta esclusiva del soggetto leso, integrando il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode.
LA VICENDA
Un uomo cade su un marciapiede a causa di una buca che assume essere occultata da fogli di giornale. Chiede il risarcimento al Comune, ma Tribunale, Corte d’Appello e infine Cassazione rigettano la domanda, ritenendo che la situazione di pericolo fosse chiaramente visibile ed evitabile con ordinaria prudenza.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RESPONSABILITÀ CIVILE – Danno da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Marciapiede comunale – Caduta del pedone – Pericolo visibile ed evitabile – Condotta esclusiva del danneggiato – Caso fortuito – Esclusione responsabilità del custode
In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., qualora la situazione di pericolo sia oggettivamente visibile, percepibile ed evitabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente prudente da parte del danneggiato, il danno non può essere imputato causalmente alla cosa custodita, che degrada a mera occasione dell’evento, integrandosi invece il caso fortuito costituito dalla condotta esclusiva della vittima, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza del 26/02/2026, n. 4335
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.A. il 1/09/2012, verso le ore 20, cadde a causa di una buca nel pavimento del marciapiede sul quale stava camminando, in Avellino, all’altezza dell’intersezione della via Mancini e della via Circonvallazione, riportando lesioni.
2. Il A.A. assumendo che la buca non era visibile, anche perché coperta da alcuni fogli di giornale, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune della detta Città, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
3. Il Comune di costituì in giudizio e resistette alla domanda.
4. Il Tribunale istruì la causa con l’interrogatorio formale del A.A. e l’escussione del teste addotto dallo stesso e, all’esito, rigettò la domanda, con compensazione delle spese.
5. A.A. propose appello.
6. Il Comune resistette all’impugnazione.
7. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione con la sentenza n. 845 del 1/03/2022.
8. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con un unico complesso motivo A.A.
9. Resiste con controricorso il Comune.
10. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del
19/12/2025 alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso è così formulato: violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1227, 2043, 2051 cod. civ. Il motivo censura la sentenza d’appello per avere la Corte esaminato soltanto il profilo della colpa o comunque dell’incauto comportamento del A.A. e lo aveva qualificato quale caso
fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del Comune di Avellino, quale custode del marciapiede, senza indagare compiutamente se detto comportamento potesse considerarsi anche imprevedibile e imprevenibile.
Il motivo riporta ulteriormente, dopo che la motivazione della sentenza della Corte territoriale era stata già pedissequamente trascritta, alle pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nell’esposizione dei fatti rilevanti, le parti ritenute salienti della sentenza d’appello e soltanto alle pag. 13 e seguenti espone le ragioni di critica in diritto, da individuarsi nella mancanza di adeguati elementi, nell’esposizione dei motivi della decisione, a che la condotta del A.A. potesse dirsi connotata da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità. Il motivo deduce che il Comune non aveva mai offerto alcuna prova che la condotta del A.A. avesse assunto le caratteristiche suddette e, deduce il ricorrente, al più la sua condotta avrebbe potuto incidere quale concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Infine, il motivo censura la sentenza d’appello per non avere adeguatamente qualificato la condotta del A.A. in termini di imprevedibilità e inevitabilità.
. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In via preliminare il motivo di ricorso richiama anche l’art. 2043 cod. civ. ma non svolge alcuna conferente critica alla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., come, peraltro, ritenuto anche, alla pag. 6, dalla Corte d’Appello in relazione alla sentenza del Tribunale di Avellino.
Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale non prende in esame la sola condotta (colposa) del danneggiato poiché la motivazione, alla pag. 7 e alla successiva pag. 8 individua le caratteristiche dei luoghi affermando che la buca era “posta al margine estremo del marciapiede, in corrispondenza con lo scalino e
l’incrocio tra le due strade via Mancini e via Circumvallazione di piccole dimensioni ma facilmente avvistabile per l’evidente differenza di colore tra il suo fondo di cemento e le mattonelle marroni, oltre che per la vicinanza di un palo dell’illuminazione pubblica, ed agevolmente evitabile per la presenza di ampio spazio liberamente percorribile in piena sicurezza” e, nel prosieguo della motivazione la sentenza afferma che “l’appellante non nega, anzi conferma, la sua intenzione di attraversare la strada proprio in corrispondenza dell’incrocio, laddove ciò non era consentito e benché un attraversamento pedonale fosse previsto a distanza di pochi metri, solo così trovando spiegazione il suo incedere proprio sul margine estremo del marciapiede”.
La Corte d’Appello, dunque, ha accertato in concreto una condotta colposa assorbente da parte della vittima, con accertamento di fatto qui non sindacabile.
La difesa del ricorrente, a sostegno della censura, richiama e trascrive ampiamente la sentenza di questa Corte 31/10/2017 n. 25837 secondo la quale solo una condotta imprevedibile della vittima poteva escludere del tutto la responsabilità del custode. Detta giurisprudenza fu tuttavia abbandonata poco dopo dalle sentenze cc.dd. “gemelle” (nn. 2481 e 2482 del 1/02/2018), con le quali questa Corte stabilì che la prevedibilità della condotta della vittima è irrilevante ai fini della responsabilità del custode, essendo quest’ultima oggettiva. Al concetto di “prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode” si sostituì quello di “prevedibilità del pericolo da parte della vittima”, e si stabilì che “ove la situazione (di pericolo) sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito”. Tale principio di diritto -successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato correttamente applicato dalla Corte d’Appello, con giudizio di fatto adeguatamente motivato.
Infine, deve ribadirsi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva o meno della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 5/07/2017, n. 16502, Rv. 644818 – 01).
3. La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 2051 cod. civ. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, dando rilievo al caso fortuito, costituito dalla stessa condotta della parte lesa.
4. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’attività
processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
6. Il rigetto del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 19 dicembre 2025.
Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2026.



