Titolo

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Procedura Civile

CTP o perizia – consulenza di parte (anche se giurata): è mera allegazione difensiva (Cass. 30303/23)

Il Giudice non è tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante

In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza del 31/10/2023, n. 30303

(Dott. DE MASI Oronzo – Presidente, Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere)

(omissis)

Svolgimento del processo

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 14 dicembre 2021, n. 1503/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da Euro 37.676,00 ad Euro 262.190,00) a seguito di procedura “DOCFA” del 20 dicembre 2011 (quindi, prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21), con riguardo alla centrale geotermica denominata “(Omissis)” in Comune di (Omissis) e censita in catasto con la categoria D/1 e la particella (Omissis) del folio (Omissis), di cui la “ENEL GREEN POWER S.p.A.” era proprietaria, ha accolto l’appello proposto in via principale dalla “ENEL GREEN POWER S.p.A.” ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa il 27 novembre 2018, n. 502/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario – sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non potessero avere rilevanza catastale (per l’equiparabilità alle miniere), mentre i carriponte, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica;

3. la “ENEL GREEN POWER S.p.A.” e la “ENEL GREEN POWER ITALIA S.p.A.”, quest’ultima nella qualità di beneficiaria della scissione parziale (anche con riguardo alla centrale geotermica in questione, con decorrenza dall’1 gennaio 2020) della “ENEL GREEN POWER S.p.A.”, hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;

4. le controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Motivi della decisione

che:

1. il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione erano esclusi dalla stima della centrale geotermica, essendo assimilabili alle miniere, là dove, invece, essi costituivano componenti strutturali dotate dei requisiti di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo;

2. il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi;

2.1 con il primo motivo (indicato con il numero “II”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi pronunciato il giudice di secondo grado – nella decisione dell’appello proposto in via principale dall’amministrazione finanziaria e dell’appello proposto in via incidentale dalla contribuente – sulla valorizzazione dei carriponte, che non aveva mai costituito materia di contesa nel presente procedimento;

2.2 con il secondo motivo (indicato con il numero “III”), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1942, n. 843, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vapordotti dovevano essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica, trattandosi, in realtà, di opere esterne al perimetro dell’immobile considerato;

2.3 con il terzo motivo (indicato con il numero “IV”), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1942, n. 843, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli alternatori e i trasformatori dovevano essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica, trattandosi, in realtà, di impianti non stabilmente infissi al suolo;

2.4 con il terzo motivo (indicato con il numero “V”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il quarto motivo di appello incidentale (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base delle risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che il mezzo si sostanziava in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria, non tenendo conto del richiamo alle conclusioni di una perizia di parte;

3. procedendosi all’esame congiunto per la comune attinenza alla questione degli elementi valutabili per la stima del cespite e la determinazione della rendita, l’unico motivo del ricorso principale deve essere accolto, mentre il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati;

3.1 questa Corte è già più volte intervenuta su questioni identiche a quelle oggetto di causa (con riguardo, cioè, a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21), affermando il principio di diritto, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, secondo cui, in tema di centrali geotermiche, ai sensi del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonchè gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (tra le tante: Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27196; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2023, n. 6970; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, nn. 22728, 22907 e 22917);

3.2 l’iter argomentativo delle suddette pronunzie può essere così compendiato:

3.2.1. i dati normativi di riferimento sono costituiti dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, secondo cui: “Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”; nonchè dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, commi 1 e 3, in base al quale: “1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. (…) 2. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”;

3.2.2. trattandosi a tutti gli effetti di una centrale elettrica, pertinente alla tematica dei pozzi geotermici è il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità che si è formato in materia di rendita catastale delle centrali elettriche, indirizzo (tra le tante: Cass., Sez. 5, 17 novembre 2004, n. 21730; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15669; Cass., Sez. 6-5, 20 febbraio 2015, nn. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 e 3506; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, nn. 4921, 4922 e 4924; Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2016, nn. 25138 e 25140; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, nn. 32547 e 32550; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 709) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche e alle relative turbine (nei termini di cui alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 20 maggio 2008, n. 162), ha dato rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dalla 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sè amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva;

3.2.3. ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito – per quanto non applicabile ratione temporis all’odierna controversia – la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 (legge di stabilità per l’anno 2015), che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con l’espresso richiamo alle “istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””;

3.2.4. la circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della “essenzialità” alla destinazione economico produttiva, della “fissità” entro il perimetro immobiliare e della “stabilità” nel tempo, ritenendo così rilevanti – tra gli altri – i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonchè i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, “nonchè gli impianti che, ancorchè integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili”;

3.2.5. assumono, quindi in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (…) che non sarebbe più (…) una centrale elettrica” (Cass., Sez. 3, 7 aprile 1970, n. 962; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4030), poichè anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass., Sez. 6-5, 19 febbraio 2015, n. 3354);

4. posto che, secondo quanto può ritenersi accertato in fatto, i pozzi geotermici di iniezione o estrazione de quibus (aventi la funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbina/alternatore) devono ritenersi funzionali ed essenziali non già allo sfruttamento di una “miniera”, bensì alla produzione di energia elettrica da parte della “centrale”, di cui costituiscono componente imprescindibile, sulla scorta delle considerazioni che precedono emerge, dunque, con chiarezza l’errore di sussunzione in cui sono incorsi i giudici di merito;

4.1. infatti, interpretando e richiamando in modo erroneo le disposizioni di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (recanti “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”), i giudici di appello hanno ricondotto i pozzi presenti nella centrale de qua ad elementi collegati ad una miniera, non tenendo in debita considerazione il dato per cui non si verte in ipotesi di pozzi delle miniere bensì di pozzi incorporati nella centrale geotermica;

4.2. occorre, ancora, richiamare quanto è stato condivisibilmente affermato da questa Corte (in fattispecie soggetta ratione temporis alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21) in relazione alla circostanza che: “Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile” (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 13 marzo 2023, n. 7322);

4.3. allo stesso modo devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonchè gli alternatori e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento delle centrali geotermiche;

4.4. occorre, infine, ribadire come la presente fattispecie sia regolata dalla normativa previgente alla riforma legislativa di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21 (legge di stabilità 2016), con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, disposizione che, come è testualmente stabilito, opera “a decorrere dal 1 gennaio 2016” e che, pertanto, non può avere alcuna efficacia retroattiva;

4.5. ne conseguono, come si è detto, l’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, nonchè il rigetto del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale;

5. il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile;

5.1 invero, dallo stesso tenore della censura – in forza della quale le controricorrenti si dolgono del fatto che i giudici di appello avevano affermato la legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni quali i carriponte, sebbene la valorizzazione di tali beni non avesse mai costituito oggetto del contendere nel presente giudizio – si evince l’insussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento;

5.3 dal momento che la contribuente non aveva impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato la statuizione de qua non l’ha in alcun modo pregiudicata, sicchè non c’era interesse ad impugnarla;

6. il quarto motivo del ricorso incidentale è inammissibile;

6.1. preliminarmente, si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5, 31 agosto 2023, n. 25518);

6.2 a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, n. 22942), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come lamentato dalle contribuenti;

6.3 la censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre, alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, che non è consentita in questa sede di legittimità;

6.4 il giudice di appello, a tale riguardo, infatti, ha motivato come segue: “Anche il motivo di appello incidentale concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio (…)”;

6.5. va, invero, ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (da ultime: Cass., Sez. 5, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, n. 22942);

6.6 vieppiù, va evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui le controricorrenti hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare i pertinenti passaggi della perizia di parte ritenuti erroneamente disattesi;

6.7 in sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2022, n. 9541);

7. alla stregua delle suesposte argomentazioni, apprezzandosi la fondatezza dell’unico motivo del ricorso principale, l’inammissibilità del primo motivo e del quarto motivo del ricorso incidentale, l’infondatezza del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi della L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

8. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto dell’obbligo, a carico delle ricorrenti incidentali, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2023

 

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