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Diritto di Famiglia Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Assegno di mantenimento ridotto: nessuna restituzione delle somme versate (Cass. n. 21139/2026)

Assegno di mantenimento del figlio ridotto in appello: nessun diritto alla restituzione delle somme già versate se il contributo ha natura alimentare e manca una statuizione nel dispositivo della sentenza.

La Corte di Cassazione conferma che le somme corrisposte a titolo di mantenimento del figlio minore non sono ripetibili, anche quando l’assegno venga successivamente ridotto, poiché conservano natura integralmente alimentare. Inoltre, ribadisce che una semplice affermazione contenuta nella motivazione della sentenza, priva di corrispondente statuizione nel dispositivo, non produce alcun giudicato e non può costituire titolo per ottenere la restituzione delle somme. La mancata pronuncia nel dispositivo integra, eventualmente, un vizio di omessa pronuncia e non può essere colmata attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale. Il ricorso viene pertanto rigettato.

LA VICENDA

Un padre, dopo aver ottenuto in appello la riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio, chiedeva la restituzione delle somme versate in eccedenza. I giudici di merito respingevano la domanda e la Cassazione confermava la decisione, escludendo sia l’esistenza di un giudicato sulla restituzione sia la ripetibilità delle somme aventi natura alimentare.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Famiglia – Mantenimento dei figli – Riduzione dell’assegno – Ripetizione dell’indebito – Natura alimentare dell’assegno – Omessa pronuncia – Motivazione priva di statuizione nel dispositivo – Esclusione del giudicato – Inammissibilità della restituzione delle somme già corrisposte

In materia di mantenimento dei figli, la successiva riduzione dell’assegno non comporta il diritto alla restituzione delle somme già versate, poiché il contributo mantiene natura integralmente alimentare e, pertanto, è irripetibile. Inoltre, la sola motivazione della sentenza, priva di una corrispondente statuizione nel dispositivo, non è idonea a formare giudicato né a costituire titolo esecutivo, sicché la mancata decisione integra, eventualmente, un vizio di omessa pronuncia e non può essere sanata mediante correzione dell’errore materiale.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 22/06/2026, n. 21139

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 21/03/2023, A.A. conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Genova, B.B., deducendo quanto segue: -con ordinanza presidenziale pronunciata dal Tribunale di Genova il 06/11/2018 nel giudizio di separazione dalla convenuta, era stato posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio minore C.C. pari ad Euro 1.650,00 mensili, per dodici mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal settembre 2018; -con successiva ordinanza ex art. 709 c.p.c. del 16/07/2020, tale contributo era stato rideterminato in Euro 1.300,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2020, in ragione del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente; -con sentenza n. 1655 del 9/07/2021, il Tribunale di Genova, all’esito di approfondita C.T.U. contabile, aveva confermato il contributo economico posto a carico del ricorrente nella misura di Euro 1.300,00 mensili; -avverso la sentenza di primo grado, il A.A. aveva proposto appello chiedendo la riduzione del citato importo con contestuale domanda di ripetizione delle somme medio tempore versate in eccesso, ovvero la compensazione delle stesse con le future mensilità sino alla concorrenza del maggior versato in forza dell’ordinanza presidenziale e della sentenza impugnata; -con sentenza n. 40 del 25/05/2022, la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, aveva rideterminato il contributo economico nella misura di Euro 1.000,00 mensili, affermando in motivazione il diritto di A.A. a ripetere da B.B. le somme versate oltre il dovuto o a compensarle con le future mensilità; – tuttavia, la menzionata Corte non aveva quantificato l’ammontare delle somme oggetto di restituzione, né aveva indicato nel dispositivo il diritto stabilito in motivazione, sicché, data l’inidoneità della sentenza di appello a costituire titolo esecutivo, l’odierno attore aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale chiedendo l’integrazione del dispositivo della sentenza; -con ordinanza del 14/09/2022, la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di correzione dell’errore materiale per carenza dei presupposti di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., dal momento che l’integrazione richiesta avrebbe comportato il compimento di un’attività istruttoria volta ad accertare l’entità del credito e la decorrenza del debito non compatibile con la procedura azionata; -con ulteriore ordinanza del 09/11/2022, la Corte d’Appello aveva rigettato anche la seconda istanza di correzione dell’errore materiale presentata da A.A., richiamando la precedente motivazione ed osservando, in particolare, che il dispositivo non poteva contenere una condanna generica al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 278 c.p.c.; -di conseguenza, la sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova era passata in giudicato per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. in data 02/01/2023; -per tali ragioni, egli aveva interesse ad ottenere una pronuncia che determinasse il quantum del diritto alla ripetizione e alla conseguente compensazione già stabilito dalla stessa Corte d’Appello.

Pertanto, A.A. chiedeva la determinazione del quantum del proprio credito da ripetizione delle somme indebitamente versate in favore di B.B. per il mantenimento del figlio minore, pari a complessivi Euro 20.150,00, e il conseguente diritto alla compensazione delle stesse con le successive mensilità e con le spese di lite liquidate all’esito del giudizio appello avverso la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.

Si costituiva nel giudizio di primo grado B.B., contestando le domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in ragione dell’irripetibilità dei pagamenti effettuati, in quanto aventi natura alimentare, non esistendo, a suo dire, alcun giudicato sul punto, dal momento che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla domanda di ripetizione.

In via subordinata, chiedeva la limitazione della domanda avversaria alle sole somme versate successivamente alla sentenza di primo grado e, in ogni caso, l’accertamento del diritto a compensare, a sua volta, tali somme con il proprio credito derivante dall’inadempimento di A.A. al calendario di visita del figlio minore, i cui oneri di mantenimento erano stati, di conseguenza, integralmente sostenuti dalla convenuta, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Alla prima udienza di trattazione, A.A. contestava le deduzioni di controparte e formulava, in via riconvenzionale condizionata, domanda di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, per complessivi Euro 200.000,00 (o in diversa misura ritenuta di giustizia), deducendo che quest’ultima aveva impedito al ricorrente il corretto esercizio della propria responsabilità genitoriale.

Con sentenza n. 715/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta, in via principale, da A.A., condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di B.B.

In primo luogo, il Tribunale riteneva l’insussistenza di un giudicato sulla domanda di ripetizione, perché nella sentenza di appello non era rinvenibile un contenuto decisorio vero e proprio su tale domanda, mancando la relativa statuizione nel dispositivo.

Nel merito, lo stesso Tribunale negava il diritto alla ripetizione delle somme erogate dal A.A. per il mantenimento del figlio minore, affermando la natura interamente alimentare dell’emolumento, considerando, altresì, che il Giudice dell’appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento sulla base della rivalutazione dei fatti già posti a fondamento della sentenza di primo grado.

Di conseguenza, il medesimo Tribunale riteneva assorbite le ulteriori domande proposte dal ricorrente in via subordinata.

A.A. proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, chiedendo la restituzione dell’importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di lite.

Si costituiva in giudizio B.B., chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo un motivo di appello incidentale condizionato e un motivo di appello incidentale.

La Corte d’Appello, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite tra le parti.

Per quanto in questa sede di rilievo, la Corte territoriale sui primi due motivi di appello principale, statuiva come segue: “7. Il primo motivo di appello è infondato. Nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Genova 1 giugno 2022 il A.A. aveva domandato anche “disporre la ripetizione, a carico della resistente, in favore del ricorrente, delle maggior somme medio tempore versate dal ricorrente ovvero la compensazione di esse con le future mensilità, sino a concorrenza del maggior importo versato dal ricorrente in esecuzione provvisoria dell’ordinanza presidenziale del 6 novembre 2018”. Come si vede l’appellante non indicava l’importo della somma chiesta in ripetizione. La Corte di Appello con sentenza n.40 del 1 giugno 2022 nulla diceva sul punto in dispositivo mentre nella motivazione si diceva “Pare equo pertanto ridurre il contributo e rideterminarlo nella somma di Euro 1.000,00 mensili.

Il A.A. come richiesto avrà pertanto diritto a ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a compensarle con le future mensilità”. Si pone il problema se tale frase sia una statuizione sulla domanda o sia soltanto una affermazione generica senza contenuto decisorio. A favore di questa ultima ipotesi militano alcuni elementi: – il fatto che nulla sia stato messo in dispositivo; – il fatto che la frase in motivazione non si ponga il problema della ripetibilità né il problema del quantum; -il fatto che la Corte di Appello per ben due volte ha respinto le istanze di correzione di errore materiale affermando: -in relazione alla prima istanza ” l’istanza non è accoglibile. Siccome l’istante non ha indicato l’ammontare delle somme che ha diritto a ripetere dalla moglie l’integrazione richiesta con l’istanza in esame richiede il compimento di un’attività istruttoria volta ad accertare l’entità del credito e la decorrenza del debito”; -in relazione alla seconda istanza “il dispositivo non può contenere una condanna generica al di fuori della fattispecie di cui all’art.278 c.p.c. e l’accertamento dell’ammontare e della decorrenza del debito richiede il compimento di un’attività istruttoria incompatibile con la natura e finalità della procedura di correzione”. È stata la stessa Corte quindi a specificare che la sentenza non contiene alcuna statuizione valida né sull’an né sul quantum di una eventuale ripetizione delle somme versate. Del resto la Cassazione ha avuto modo di specificare che “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 04/01/2024, n. 272). Correttamente quindi il Tribunale ha escluso che vi fosse un giudicato per lui vincolante. Il secondo motivo di appello è infondato.

Bisogna prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione ha avuto una evoluzione smentendo quello che era l’orientamento di questa Corte di Appello nel giugno 2022 quando era stata pubblicata la sentenza n. 40/2022. Ricordiamo che poco prima era uscita l’ordinanza della Cassazione civile sez. I, 24/11/2021, n. 36509 che aveva aperto non pochi spiragli per la ripetibilità anche per i contributi al mantenimento dei figli giudicati eccessivi: …OMISSIS… Sulla questione la Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914, relativamente alla ripetibilità dell’assegno di divorzio aveva statuito: …OMISSIS… Il problema a questo punto era se la natura para alimentare del contributo al mantenimento dei figli comportasse l’irripetibilità in quanto appunto para alimentare o se fosse possibile, di fronte ad una manifesta eccessività del contributo inizialmente stabilito e sua successiva riduzione, individuare una quota ripetibile, soprattutto in presenza di importi originariamente molto, troppo, elevati. Sul punto due sentenze della Cassazione si sono recentemente espresse nel considerare interamente para alimentare il contributo al mantenimento e pertanto non ripetibile. …OMISSIS… Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.18785 …OMISSIS… Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974 Non risultano sentenze in senso difforme. Ne segue che alla luce di questa nuova giurisprudenza la domanda dell’appellante non è accoglibile in quanto la ripetizione non è ammessa.”

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., affidato a tre motivi di doglianza.

Si è difesa con controricorso l’intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 21/03/2023, A.A. conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Genova, B.B., deducendo quanto segue: -con ordinanza presidenziale pronunciata dal Tribunale di Genova il 06/11/2018 nel giudizio di separazione dalla convenuta, era stato posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio minore C.C. pari ad Euro 1.650,00 mensili, per dodici mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal settembre 2018; -con successiva ordinanza ex art. 709 c.p.c. del 16/07/2020, tale contributo era stato rideterminato in Euro 1.300,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2020, in ragione del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente; -con sentenza n. 1655 del 9/07/2021, il Tribunale di Genova, all’esito di approfondita C.T.U. contabile, aveva confermato il contributo economico posto a carico del ricorrente nella misura di Euro 1.300,00 mensili; -avverso la sentenza di primo grado, il A.A. aveva proposto appello chiedendo la riduzione del citato importo con contestuale domanda di ripetizione delle somme medio tempore versate in eccesso, ovvero la compensazione delle stesse con le future mensilità sino alla concorrenza del maggior versato in forza dell’ordinanza presidenziale e della sentenza impugnata; -con sentenza n. 40 del 25/05/2022, la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, aveva rideterminato il contributo economico nella misura di Euro 1.000,00 mensili, affermando in motivazione il diritto di A.A. a ripetere da B.B. le somme versate oltre il dovuto o a compensarle con le future mensilità; – tuttavia, la menzionata Corte non aveva quantificato l’ammontare delle somme oggetto di restituzione, né aveva indicato nel dispositivo il diritto stabilito in motivazione, sicché, data l’inidoneità della sentenza di appello a costituire titolo esecutivo, l’odierno attore aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale chiedendo l’integrazione del dispositivo della sentenza; -con ordinanza del 14/09/2022, la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di correzione dell’errore materiale per carenza dei presupposti di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., dal momento che l’integrazione richiesta avrebbe comportato il compimento di un’attività istruttoria volta ad accertare l’entità del credito e la decorrenza del debito non compatibile con la procedura azionata; -con ulteriore ordinanza del 09/11/2022, la Corte d’Appello aveva rigettato anche la seconda istanza di correzione dell’errore materiale presentata da A.A., richiamando la precedente motivazione ed osservando, in particolare, che il dispositivo non poteva contenere una condanna generica al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 278 c.p.c.; -di conseguenza, la sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova era passata in giudicato per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. in data 02/01/2023; -per tali ragioni, egli aveva interesse ad ottenere una pronuncia che determinasse il quantum del diritto alla ripetizione e alla conseguente compensazione già stabilito dalla stessa Corte d’Appello.

Pertanto, A.A. chiedeva la determinazione del quantum del proprio credito da ripetizione delle somme indebitamente versate in favore di B.B. per il mantenimento del figlio minore, pari a complessivi Euro 20.150,00, e il conseguente diritto alla compensazione delle stesse con le successive mensilità e con le spese di lite liquidate all’esito del giudizio appello avverso la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.

Si costituiva nel giudizio di primo grado B.B., contestando le domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in ragione dell’irripetibilità dei pagamenti effettuati, in quanto aventi natura alimentare, non esistendo, a suo dire, alcun giudicato sul punto, dal momento che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla domanda di ripetizione.

In via subordinata, chiedeva la limitazione della domanda avversaria alle sole somme versate successivamente alla sentenza di primo grado e, in ogni caso, l’accertamento del diritto a compensare, a sua volta, tali somme con il proprio credito derivante dall’inadempimento di A.A. al calendario di visita del figlio minore, i cui oneri di mantenimento erano stati, di conseguenza, integralmente sostenuti dalla convenuta, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Alla prima udienza di trattazione, A.A. contestava le deduzioni di controparte e formulava, in via riconvenzionale condizionata, domanda di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, per complessivi Euro 200.000,00 (o in diversa misura ritenuta di giustizia), deducendo che quest’ultima aveva impedito al ricorrente il corretto esercizio della propria responsabilità genitoriale.

Con sentenza n. 715/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta, in via principale, da A.A., condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di B.B.

In primo luogo, il Tribunale riteneva l’insussistenza di un giudicato sulla domanda di ripetizione, perché nella sentenza di appello non era rinvenibile un contenuto decisorio vero e proprio su tale domanda, mancando la relativa statuizione nel dispositivo.

Nel merito, lo stesso Tribunale negava il diritto alla ripetizione delle somme erogate dal A.A. per il mantenimento del figlio minore, affermando la natura interamente alimentare dell’emolumento, considerando, altresì, che il Giudice dell’appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento sulla base della rivalutazione dei fatti già posti a fondamento della sentenza di primo grado.

Di conseguenza, il medesimo Tribunale riteneva assorbite le ulteriori domande proposte dal ricorrente in via subordinata.

A.A. proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, chiedendo la restituzione dell’importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di lite.

Si costituiva in giudizio B.B., chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo un motivo di appello incidentale condizionato e un motivo di appello incidentale.

La Corte d’Appello, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite tra le parti.

Per quanto in questa sede di rilievo, la Corte territoriale sui primi due motivi di appello principale, statuiva come segue: “7. Il primo motivo di appello è infondato. Nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Genova 1 giugno 2022 il A.A. aveva domandato anche “disporre la ripetizione, a carico della resistente, in favore del ricorrente, delle maggior somme medio tempore versate dal ricorrente ovvero la compensazione di esse con le future mensilità, sino a concorrenza del maggior importo versato dal ricorrente in esecuzione provvisoria dell’ordinanza presidenziale del 6 novembre 2018”. Come si vede l’appellante non indicava l’importo della somma chiesta in ripetizione. La Corte di Appello con sentenza n.40 del 1 giugno 2022 nulla diceva sul punto in dispositivo mentre nella motivazione si diceva “Pare equo pertanto ridurre il contributo e rideterminarlo nella somma di Euro 1.000,00 mensili.

Il A.A. come richiesto avrà pertanto diritto a ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a compensarle con le future mensilità”. Si pone il problema se tale frase sia una statuizione sulla domanda o sia soltanto una affermazione generica senza contenuto decisorio. A favore di questa ultima ipotesi militano alcuni elementi: – il fatto che nulla sia stato messo in dispositivo; – il fatto che la frase in motivazione non si ponga il problema della ripetibilità né il problema del quantum; -il fatto che la Corte di Appello per ben due volte ha respinto le istanze di correzione di errore materiale affermando: -in relazione alla prima istanza ” l’istanza non è accoglibile. Siccome l’istante non ha indicato l’ammontare delle somme che ha diritto a ripetere dalla moglie l’integrazione richiesta con l’istanza in esame richiede il compimento di un’attività istruttoria volta ad accertare l’entità del credito e la decorrenza del debito”; -in relazione alla seconda istanza “il dispositivo non può contenere una condanna generica al di fuori della fattispecie di cui all’art.278 c.p.c. e l’accertamento dell’ammontare e della decorrenza del debito richiede il compimento di un’attività istruttoria incompatibile con la natura e finalità della procedura di correzione”. È stata la stessa Corte quindi a specificare che la sentenza non contiene alcuna statuizione valida né sull’an né sul quantum di una eventuale ripetizione delle somme versate. Del resto la Cassazione ha avuto modo di specificare che “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 04/01/2024, n. 272). Correttamente quindi il Tribunale ha escluso che vi fosse un giudicato per lui vincolante. Il secondo motivo di appello è infondato.

Bisogna prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione ha avuto una evoluzione smentendo quello che era l’orientamento di questa Corte di Appello nel giugno 2022 quando era stata pubblicata la sentenza n. 40/2022. Ricordiamo che poco prima era uscita l’ordinanza della Cassazione civile sez. I, 24/11/2021, n. 36509 che aveva aperto non pochi spiragli per la ripetibilità anche per i contributi al mantenimento dei figli giudicati eccessivi: …OMISSIS… Sulla questione la Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914, relativamente alla ripetibilità dell’assegno di divorzio aveva statuito: …OMISSIS… Il problema a questo punto era se la natura para alimentare del contributo al mantenimento dei figli comportasse l’irripetibilità in quanto appunto para alimentare o se fosse possibile, di fronte ad una manifesta eccessività del contributo inizialmente stabilito e sua successiva riduzione, individuare una quota ripetibile, soprattutto in presenza di importi originariamente molto, troppo, elevati. Sul punto due sentenze della Cassazione si sono recentemente espresse nel considerare interamente para alimentare il contributo al mantenimento e pertanto non ripetibile. …OMISSIS… Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.18785 …OMISSIS… Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974 Non risultano sentenze in senso difforme. Ne segue che alla luce di questa nuova giurisprudenza la domanda dell’appellante non è accoglibile in quanto la ripetizione non è ammessa.”

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., affidato a tre motivi di doglianza.

Si è difesa con controricorso l’intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2026.

 

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