Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Giurisprudenza Patavina-Tribunale Procedura Civile

Art. 1667 cc.: fornitura di materiale edile – vizi e difetti – garanzia – termini decadenziali per il committente (Trib. Padova, Sent. 1314/21)

IL FATTO

La causa riguarda una controversia tra B.L. Srl (attrice) e B.N. (convenuta) relativamente a un contratto di vendita per la fornitura di legname utilizzato per la costruzione del tetto e dei solai dell’abitazione della convenuta.  L’attrice reclama (a mezzo decreto ingiuntivo) il pagamento dell’intero importo fatturato ma la convenuta si oppone lamentando vizi e difetti di conformità del materiale consegnato con richiesta di riduzione dell’originario prezzo della fornitura e condanna alla restituzione della differenza pagata oltre al risarcimento degli danni. L’attrice, dal canto suo, eccepisce l’insussistenza di vizie difetti nel materiale fornito invocando in ogni caso, la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione.

LA MASSIMA

Ai sensi dell’art. 1667 c.c. e dell’art. 132 Codice del Consumo, l’azione per far valere difformità e vizi si prescrive in due anni dalla consegna, tuttavia il committente che venga chiamato in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del prezzo concordato, può far valere la garanzia anche oltre detto termine a condizione che abbia effettuato la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

IN CONCLUSIONE

Il Tribunale respinge le domande riconvenzionali della convenuta riguardo a presunti vizi e difetti nel materiale fornito affermando il diritto da parte di B.L. al pagamento dell’intero importo.

Note aggiuntive: il Tribunale critica la genericità delle contestazioni della convenuta sui presunti vizi e difetti del materiale, sottolineando la mancanza di prove a sostegno delle affermazioni. Inoltre, non ammette la consulenza tecnica richiesta dalla convenuta, ritenendola espolrativa alla luce di insufficienti proveper giustificarla.

LA SENTENZA

Tribunale Padova (Dr.ssa Reale), Sez. II, Sent., 24/06/2021, n. 1314

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Verbale dell’udienza del 24 giugno 2021 della causa iscritta al n. 3827/2019 R.G. promossa

da

B.L. Srl, P. IVA (…), con sede a C. (V.), Via C. n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore B.D., rappresentata e difesa dall’avv. […] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest’ultimo in […],

– attrice –

contro

B.N., nata a P. (P.), il (…), residente a T. (P.), Via A. n. 34, rappresentata e difesa dagli avv. ti […] ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in […],

– convenuta –

All’udienza del 24 giugno 2021 alle ore 09,40 sono comparsi per parte attrice l’avv. […] e per parte convenuta l’avv. […].

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale

– visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all’odierna udienza,

– preso atto della discussione della causa,

considerato in fatto ed in diritto che:

Ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l’atto di citazione in riassunzione notificato il 16.05.2019, la comparsa di costituzione e risposta depositata da B.N. il 04.09.2019, nonché le memorie ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c. depositate da entrambe le parti il 30.10.2019, atti che si riassumono come segue.

La causa ha avuto inizio con il deposito di ricorso da parte di B.L. Srl e con l’emissione in data 12.12.2017 del relativo decreto ingiuntivo n. 4109/17 del Tribunale di Vicenza, con il quale veniva ingiunto a N.B. di pagare a B.L. Srl la somma di Euro 10.819.51 quale residua somma da corrispondere per la fornitura del legname utilizzato dalla B. per la costruzione del tetto e dei solai della sua nuova casa di abitazione di Tribano.

Quest’ultima si opponeva eccependo l’incompetenza territoriale del giudice, tenuto conto della disciplina del Codice del Consumo, e nel merito contestando la legittimità e la fondatezza del credito azionato, ritenuto che la somma richiesta non corrispondesse a quella indicata nei preventivi e che la merce fosse difettosa.

L’opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la riduzione dell’originario prezzo della fornitura e la condanna di B.L. Srl alla restituzione della differenza pagata ed al risarcimento degli ulteriori danni patiti, nonché, in via subordinata riconvenzionale, previo accertamento della sussistenza dei vizi e difetti di conformità denunziati e del conseguente diritto ad essere risarcita, fosse compensato il risarcimento con quanto eventualmente dovuto a B.L. Srl.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo B.L. Srl si costituiva contestando le domande avversarie, chiedendo il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, ribadendo che l’importo richiesto era corretto ed eccependo l’insussistenza di vizi e difetti nel materiale fornito, nonché invocando la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione estimatoria e risarcitoria.

Con sentenza n. 858/2019 del 09.04.2019, il Tribunale di Vicenza dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Padova, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che revocava, e condannava B.L. Srl alla rifusione delle spese di lite.

Con l’atto di citazione in riassunzione suindicato B.L. Srl riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Padova per ottenere il pagamento di quanto richiesto dinanzi il Tribunale di Vicenza.

Costituitasi in giudizio N.B. riproponeva le domande già formulate nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e depositate le memorie ivi previste, con Provv. del 28 gennaio 2020, ritenuta fondata l’istanza di ingiunzione richiesta dalla difesa di B.L. Srl, il Tribunale adito emetteva ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Ritenuta altresì ammissibile la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, ancorché depositata in forma cartacea dalla difesa di B.N., disponeva ed assumeva la prova per interpello e testi dedotta dalle parti.

Rigettata l’istanza di ammissione di CTU richiesta dalla convenuta per l’accertamento dei vizi e difetti del materiale fornito, era fissata ad oggi l’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

La controversia riguarda il contratto intercorso tra la società attrice e la convenuta circa la fornitura di legname per la costruzione del tetto e dei solai dell’abitazione di quest’ultima sita in T. (P.).

L’attrice sostiene di aver fornito, come da richiesta della committente, il materiale indicato nelle fatture e nei DDT in atti per il corrispettivo di Euro 27.319,51 e che l’intera fornitura era stata preventivata, quanto alla spesa, nei preventivi dell’08.10.2009, del 12.10.2009 e del 14.10.2009 in complessivi Euro 24.542,72 (doc. n. 2 di due facciate prodotto dalla convenuta e n. 1 di parte attrice, tutti prodotti dinanzi il Tribunale di Vicenza).

La convenuta pur non contestando le quantità di legname fornito ed i prezzi fatturati (elencati unitariamente per quantità e prezzi nelle predette fatture azionate monitoriamente dinanzi il Tribunale di Vicenza), ha eccepito che era intercorso tra le parti l’accordo che prevedeva la spesa complessiva del materiale fornito in Euro 18.028,00, come indicato nei preventivi a corpo dell’08.10.2009 e del 12.10.2009.

Sostiene infatti che tali preventivi a corpo emessi da B.L. erano stati approvati, a seguito dell’effettiva consegna del materiale, e costituivano quindi il contratto intercorso tra le parti.

La richiesta di pagamento di B.L. di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nei predetti due documenti, sostiene la B., è infondata poiché le parti avevano concordato l’intera fornitura al prezzo complessivo di Euro 18.028,00.

Il Tribunale adito rileva come si debba distinguere, nei rapporti intercorsi tra le parti, tra preventivo di spesa e consuntivo.

E’ indubbio che B.N. abbia richiesto un preventivo di spesa a B.L. riguardante il legname necessario per la realizzazione dei solai e del tetto di cui è causa e che sia stato fornito, come sopra esposto, il materiale di cui alle fatture ed ai DDT in atti; quel che non è provato è che tra le parti sia intercorso un contratto per il quale B.L. avrebbe fornito a B.N. tutto il legname necessario al prezzo di Euro 18.028,00.

La convenuta sostiene che tale contratto risulti dagli scritti datati 08.10.2009 e 12.10.2009, redatti su carta intestata di B.L. ed indirizzati al geom. M.Z., denominati preventivi.

Senonché essi non costituiscono il contratto tra le parti.

Tali documenti, in quanto sottoscritti solo dalla società e non dalla B. e non alla stessa indirizzati, anche se da questa accettati, di per sé, non provano l’incontro delle volontà delle parti nei termini indicati.

Dalla testimonianza del geom. Z., sentito all’udienza del 28.09.2020, è emerso infatti che questi aveva messo in contatto le parti e che i preventivi suindicati erano stati inviati a lui a mezzo fax e da lui “girati” alla B..

Il teste ha poi precisato di aver presentato la B. al B. e di essere andato in luogo ma, a precisa domanda di questo Giudice, ha risposto di non aver eseguito alcuna misurazione e di avere solo messo in contatto le persone aggiungendo “non so poi cosa abbiano concordato per la fornitura”.

Non risulta pertanto provata la stipulazione del preteso contratto, se pur attraverso l’opera del professionista.

Quanto al preventivo, cosiddetto n. 3, ovvero quello ulteriore datato 14.10.2009, consegnato a M.E., marito della convenuta, e sottoscritto dallo stesso per la B., quest’ultimo sentito quale teste all’udienza del 14.12.2020, racconta di vari fatterelli accaduti – visite all’immobili, misurazioni prese, a suo dire, allo scopo di redigere il preventivo, e poi per essere sicuro il B. di fornire le misure corrette dei travi e dell’altro legname poi consegnato – nulla aggiungono di certo ed incontrovertibile in ordine all’intervenuto accordo sul prezzo pattuito per tutto il legname consegnato.

Tra l’altro, il teste, all’evidenza non ricorda bene e contraddice la documentazione in atti affermando che alla prima consegna del materiale, il 19.10.2009, la moglie sottoscrisse la bolla di consegna, nella quale – la n. 271 – compare invece il suo nome.

Il teste è inoltre di dubbia attendibilità per il ruolo attivo nelle vicende di cui è causa e per il legame di affinità con la convenuta.

Lo stesso conferma la sottoscrizione del documento, chiaramente denominato “ordine di produzione/preventivo n. 134”, salvo raccontare di averlo fatto, come dettogli dal B., a “conferma del materiale già scaricato”, motivazione che non regge dal momento che, come poco prima sostenuto, era già stata firmata la bolla di consegna con l’elenco del materiale scaricato; sottoscrizione del M. e non della B..

E’ opportuno infine considerare le date dei tre preventivi, ravvicinate nel tempo, di cui due precedenti e l’altro concomitante rispetto alla prima consegna dei materiali.

Di certo in causa vi è solo che B.L. ha fornito alla B. il legname – lavorato – di cui alle fatture azionate mai contestate dalla B. o dal marito, né nelle quantità, né nei corrispettivi indicati.

Il Tribunale adito ritiene che tra le parti sia quindi intercorso un contratto di vendita per la fornitura di materiale lavorato destinato alla costruzione di solai e tetto dell’abitazione della convenuta, che i preventivi forniti nelle tre date indicate siano stati approvati e che le forniture siano avvenute, come risulta dai DDT in atti, comunque non contestati.

Il corrispettivo da considerare è quello indicato da B.L. in Euro 27.319,51 risultante dal consuntivo esposto nelle fatture emesse, di non molto superiore all’importo complessivo dei preventivi sottoposti alla B..

Quest’ultima, avendo provveduto al pagamento parziale pari ad Euro 16.500,00, è tenuta al saldo nella misura di Euro 10.819,51.

Questo Giudice non ritiene, per quanto motivato, debitamente provata la circostanza, allegata dalla convenuta, dell’accordo tra le parti dell’intera fornitura verso il corrispettivo di Euro 18.028,00.

Si osserva infine che, se ciò fosse vero, la B. avrebbe accettato fatture superiori, senza opporre alcuna contestazione, con le conseguenze, anche di ordine fiscale, che ne derivano.

Quanto alle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, anche in via subordinata, per gli asseriti vizi e difetti, esse risultano infondate.

La convenuta ha eccepito in atto di opposizione che il materiale fornito presentava misure diverse da quelle concordate, mancanza di qualità promesse ed essenziali, quali la non corrispondenza a beni di prima qualità (presentando nodi e sacche resinose), totalmente impregnato di umidità, nonché errate sagomature delle travi. Senza precisare o specificare alcunché nei successivi scritti difensivi.

La contestazione appare pertanto generica, non sussistendo contestazione più dettagliata all’epoca dei fatti, quanto meno scritta; di scritto non risulta anzi alcuna contestazione da parte B..

L’attrice ha eccepito decadenza e prescrizione.

Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1667 c.c. e dell’art. 132 Codice del Consumo, l’azione per far valere difformità e vizi si prescrive in due anni dalla consegna, ma il committente può far valere la garanzia se convenuto per il pagamento oltre detto termine, come nella fattispecie che ci occupa, rimane il termine di decadenza della denuncia in sessanta giorni dalla scoperta e comunque entro i due anni dalla consegna, ampiamente scaduti al momento della proposizione della domanda.

Dalle testimonianze assunte non risulta provata l’osservanza di detto termine, né peraltro risulta adeguata dimostrazione della sussistenza dei vizi e difetti genericamente lamentati, e la contestazione degli stessi a B.L..

Dei testi introdotti da parte convenuta, A.M. si limita ad affermare che “vi furono da parte di mio fratello (marito della convenuta, ndr) delle lamentele ma non assistetti a contestazioni al B.”; G.C. si limita a dichiarare che “il materiale fornito aveva tracce di resina e dei nodi e che non era idoneo”.

Quanto alla prima dichiarazione, si osserva che il legname ha naturalmente nodi e resina; la genericità non permette di affermare se nei limiti consentiti o meno; quanto alla seconda dichiarazione sulla non idoneità, è chiaramente un giudizio non demandabile al teste.

Il teste aggiunge poi che nel mese di gennaio 2010 al momento della posa si forarono le tavole e ne uscì acqua ma non precisa quando tale materiale era stato consegnato (atteso che la consegna della merce di cui è causa risulta ripartita tra il 19.10.2009 ed il 02.04.2010).

A fronte delle contestazioni dell’attrice sulla possibile inadeguata conservazione della merce consegnata fino al momento della posa, la convenuta non ha portato prove al processo sulla causa di tale evenienza.

Nulla ha saputo dire il teste sulle contestazioni a B.L..

Il teste M.E., marito della convenuta, parla genericamente di “discussioni” per travi che non andavano bene e per le perline “piene di nodi”.

Ha dichiarato inoltre che lui e la moglie avevano contestato al B., telefonicamente, l’umidità del legname il giorno in cui era stato girato il video e scattate le foto in atti ma di non ricordare quando ciò fosse avvenuto.

Le foto prodotte in giudizio ed il video offerto in visione sono stati contestati dalla difesa dell’attrice.

Come già motivato, le dichiarazioni di M.E. in favore della convenuta non sono attendibili, sia con riguardo all’asserita esistenza di vizi e difetti che alla loro contestazione, per la sua particolare posizione (marito), ma soprattutto perché lo stesso ha dichiarato, nella sostanza, di aver provveduto alla lavorazione del materiale e alla sua posa in opera nonostante si fosse reso conto che il legname era difettato e impregnato d’acqua.

Egli ha inoltre un interesse di fatto nella vicenda tale da minare la credibilità di quanto afferma: ha eseguito in economia i lavori di posa in opera del legname, ha ritirato parte del materiale e firmato le bolle di consegna, agendo sempre in nome e per conto della moglie o in sua sostituzione ma non ha mai preteso la sostituzione del materiale difettoso.

E’ provato invece che il legname è stato effettivamente utilizzato dalla B. per la costruzione della sua casa di abitazione, avendolo lavorato e posto in opera direttamente suo marito, con la collaborazione di alcuni dipendenti.

Non è credibile che la convenuta, a fronte di quella asserita condizione del legname, non si fosse adoperata immediatamente per contestarlo, restituirlo a B.L. e per ottenere la sua sostituzione.

Vien da pensare quantomeno che le soggettive lamentele del M. fossero non così gravi da superare il limite della contestabilità, per rimanere nell’ambito della mancanza delle caratteristiche ritenute adeguate e sperate che generano insoddisfazione ed inducono, nel futuro, a non servirsi dal medesimo fornitore.

In breve, le doglianze della convenuta in merito all’idoneità dei materiali di cui è causa non hanno avuto tempestiva specificazione e stante la loro genericità non possono essere tenute in considerazione ai fini del decidere.

L’istanza di ammissione di CTU formulata dalla convenuta è stata rigettata e se ne ribadiscono le motivazioni in quanto esplorativa, considerato altresì che il legname fornito è stato lavorato dalla convenuta e che sono trascorsi dalla fornitura oltre dieci anni.

Ritenuta fondata l’azione proposta da B.L. Srl, ritenuta fondata l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa dalla stessa formulata, ritenute infondate l’azione estimatoria, risarcitoria e restitutoria avanzate da B.N., il Tribunale di Padova conferma l’ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. cronol. n 688/2020 emessa il 29/01/2020 e la condanna alla rifusione delle spese di lite della presente causa, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione in riassunzione da B.L. Srl contro B.N., ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:

1)- conferma l’ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., cronol. n 688/2020 del 29/01/2020;

2)- condanna B.N. a rifondere a favore di B.L. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 5.135,00 di cui Euro 4.835,00 per compenso ed Euro 300,00 per spese vive, oltre 15 % spese generali, CPA ed IVA se dovuta.

 

Conclusione

Così deciso in Padova, il 24 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.

 

Se hai bisogno di una consulenza legale clicca qui

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello