Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Appalto e responsabilità: esclusa l’applicazione dell’art. 1669 c.c. per opere non ultimate, con rinvio alle regole generali sull’inadempimento contrattuale
La Corte di Cassazione chiarisce che la responsabilità ex art. 1669 c.c. presuppone l’opera ultimata, non essendo applicabile in caso di lavori interrotti. In tali ipotesi, la tutela del committente va ricondotta alle regole ordinarie dell’inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La segnalazione di criticità durante i lavori integra un esercizio dei poteri di controllo ex art. 1662 c.c. e non una denuncia di vizi. Inoltre, la responsabilità dei professionisti (geologo, progettista, direttore lavori) deve essere valutata autonomamente nell’ambito dei rispettivi rapporti contrattuali. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Appalto – Opera non ultimata – Inapplicabilità art. 1669 c.c. – Responsabilità contrattuale – Professionisti tecnici – Distinzione delle responsabilità
La responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. non è applicabile quando l’opera appaltata non sia stata ultimata, essendo tale disciplina riferibile esclusivamente a costruzioni completate. In caso di interruzione dei lavori per gravi problematiche emerse in corso d’opera, la responsabilità dell’appaltatore deve essere valutata secondo le regole generali dell’inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La segnalazione di criticità durante l’esecuzione dei lavori costituisce esercizio dei poteri di controllo del committente ex art. 1662 c.c. e non denuncia di vizi. Inoltre, la responsabilità dei professionisti coinvolti (geologo, progettista, direttore lavori) deve essere accertata autonomamente sulla base dei rispettivi rapporti contrattuali.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza, 23/03/2026, n. 6928
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.A., titolare dell’Azienda Agricola A.A., aveva adito il Tribunale di Urbino, convenendo in giudizio l’impresa SATISE Snc, quale appaltatrice, C.C., titolare di UNIGEO, quale geologo, e D.D., quale progettista e direttore dei lavori, chiedendone la condanna in solido a risarcirle tutti i danni subiti in relazione all’opera studiata, progettata ed eseguita sulla proprietà dell’attrice committente.
A fondamento della domanda l’Azienda Agricola aveva allegato di aver commissionato nel 2004 a SATISE Snc la realizzazione di un lago (invaso) ad uso irriguo; lo studio geologico dell’area era stato conferito a C.C., titolare di UNIGEO, mentre la progettazione e la direzione dei lavori erano state assegnate a D.D.; nel corso dei lavori di sbancamento di cui si era occupata SATISE Snc, erano sorti nell’area che avrebbe dovuto ospitare il lago seri problemi di smottamenti e frane, con segni di instabilità e cedimento del terreno verso valle; tutto ciò era stato segnalato nel maggio del 2005 all’impresa appaltatrice e ai professionisti per la predisposizione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e il risanamento dell’area; nonostante gli interventi a tal fine tentati, il problema non si era risolto ma si era anzi aggravato; i lavori non erano pertanto più proseguiti; nel luglio del 2010 era stata depositata la relazione di accertamento tecnico preventivo, introdotto dall’Azienda, che, accertata l’esistenza di un fenomeno gravitativo in atto sul versante, in assenza di dimostrazione di fenomeni gravitativi preesistenti allo sbancamento per l’esecuzione dell’invaso irriguo, aveva prospettato la responsabilità di tutte le parti convenute per il franamento e per i danni conseguenti.
Si erano ritualmente costituiti SATISE Snc, C.C., quale titolare di UNIGEO, e D.D., il quale aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa di Allianz Spa, pure costituitasi, per la manleva. I convenuti avevano contestato la fondatezza delle domande eccependo tutti, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.
Istruita la causa con l’assunzione di prove orali, il Tribunale di Urbino aveva – per quanto qui ancora interessa – dichiarato estinto per prescrizione il diritto fatto valere con l’azione proposta ex art. 1669 c.c. dall’Azienda Agricola A.A. e aveva regolato le spese processuali tra le parti.
2. La Corte d’Appello di Ancona, adita dall’Azienda Agricola – per A.A. si era costituito l’amministratore di sostegno nel frattempo nominato, B.B. -, aveva – con la sentenza indicata in epigrafe – respinto l’appello confermando la sentenza di primo grado quanto all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.
La Corte di merito aveva fondato la decisione sui seguenti argomenti:
– l’art. 1669 c.c. prevede una forma di responsabilità extracontrattuale speciale rispetto alla clausola generale delineata dall’art. 2043 c.c.; quest’ultima norma può essere applicata anche in materia di appalto quando non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 1669 c.c.; quindi, doveva considerarsi infondata la doglianza dell’appellante, di omessa verifica dell’esistenza di responsabilità ex art.2043 c.c. e alle altre diverse norme “anch’esse espressamente richiamate negli scritti difensivi”, perché il primo Giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 1669c.c. e quindi non si poteva fare ricorso anche alla norma generale di cui all’art. 2043 c.c.;
– non era condivisibile l’assunto dell’appellante, di aver compreso pienamente il fenomeno e le relative responsabilità solo con l’accertamento tecnico preventivo, perché ben prima e cioè fin dal maggio 2005 (secondo l’assunto del Giudice di primo grado, condiviso dalla Corte), l’Azienda committente aveva acquisito tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l’attribuzione del movimento franoso a monte dell’invaso all’intervento appaltato, con riconoscimento della responsabilità per esso di tutti i soggetti convenuti; la scoperta dei vizi era effettivamente da individuare nella missiva dell’11.5.2005 inviata dall’Azienda alle parti convenute, con la quale si chiedeva l’adozione delle cautele necessarie per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione di tutti i vizi del manufatto realizzato;
– era infondata la pretesa dell’Azienda di far valere l’esistenza di gravi difetti costruttivi in via di eccezione rispetto alla domanda di pagamento avanzata dall’impresa (respinta dal Tribunale senza proposizione di appello incidentale), essendo tale facoltà limitata all’ipotesi di vizi ex art. 1667 c.c. e non estendibile analogicamente alla responsabilità ex art. 1669 c.c., avendo efficacia per quest’ultima la regola generale desumibile dall’art. 2934 c.c. secondo la quale la prescrizione estingue il diritto e il diritto prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione di prescrizione sollevata dal debitore.
3. L’Azienda Agricola A.A. – in persona dell’amministratore di sostegno B.B. – ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, affidandolo a sette motivi.
C.C., titolare di UNIGEO, e Allianz Spa hanno resistito ognuno con controricorso -Allianz Spa si è costituita solo quale garante di D.D.: il ricorso è stato notificato anche al procuratore domiciliatario della società assicuratrice nominato in relazione alla costituzione in giudizio della stessa quale garante di SATISE Snc, avv. Paolo Filippo Biancofiore-.
D.D. e SATISE Snc sono rimasti intimati.
Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. Mirco Minardi, con delega scritta dell’avv. Irene Ciani, per l’Azienda ricorrente, l’avv. Michele Clemente per Allianz Spa e l’avv. Fabio Cozzolino per C.C., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Azienda Agricola A.A. lamenta la “falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione di smottamenti durante i lavori, alla denuncia vizi contemplata dalla norma”.
Si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il disposto dell’art. 1669 c.c., senza considerare che quando fu inviata la missiva del maggio 2005 i lavori erano ancora in corso e quindi essa non poteva integrare una denuncia di vizi: la missiva avrebbe semplicemente rappresentato la legittima segnalazione di uno “smottamento franoso in corso”, rientrante tra i poteri di verifica dell’esecuzione dell’opera riconosciuti al committente ex art. 1662c.c. L’Azienda Agricola aveva, infatti, comunicato la situazione alle controparti al fine della predisposizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area interessata e alla risoluzione del problema ma gli interventi via via posti in essere non avevano avuto esito; solo con l’accertamento tecnico preventivo era stato possibile riscontrare l’inesistenza di fenomeni gravitativi preesistenti all’esecuzione dell’invaso e la responsabilità per l’occorso in capo a tutte le controparti, secondo le percentuali identificate dal consulente tecnico d’ufficio che aveva pure indicato gli interventi ripristinatori da effettuare, il loro costo e l’entità dei danni. Tutto quanto descritto era successo a lavori in corso i quali, conseguentemente, erano stati interrotti e non erano stati ripresi né terminati in seguito: la norma di riferimento era pertanto non l’art. 1669 c.c. ma l’art. 1662 c.c., senza necessità di denuncia alcuna dei vizi ma con segnalazione alle controparti degli smottamenti constatati e con richiesta di verifica dello stato dei lavori.
Le missive inviate dall’Azienda Agricola nel 2005 non erano idonee a far decorrere il termine di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona che l’Azienda Agricola A.A. ha agito in giudizio facendo valere la responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale di SATISE Snc, appaltatrice, di C.C., geologo, e di D.D., progettista e direttore dei lavori, per “tutta una serie di movimenti franosi, con gravissimi segni di instabilità e cedimento del terreno, nonché di smottamenti verso valle all’interno della proprietà dell’Azienda Agricola” (cfr. la sentenza alle pagg. 2/3); le problematiche evidenziate si erano manifestate nel corso dei lavori per la realizzazione di un laghetto ad uso irriguo sulla proprietà dell’Azienda, intervento in relazione al quale C.C. aveva verificato la situazione geologica del terreno, D.D. aveva progettato l’intervento, che aveva pure seguito in qualità di direzione dei lavori, e SATISE Snc aveva provveduto all’esecuzione; a causa del manifestarsi dei movimenti franosi e degli smottamenti i lavori erano stati sospesi e, essendo risultati inutili gli interventi tentati per la messa in sicurezza dell’area, non erano mai più ripresi.
L’Azienda ricorrente ha quindi chiaramente individuato, attraverso l’allegazione dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, nei rapporti contrattuali intervenuti con le controparti e nella loro esecuzione, con estensione ai fatti illeciti in tesi non inquadrabili nell’ambito delle obbligazioni negoziali assunte e nelle loro dirette conseguenze, il fondamento (causa petendi) della responsabilità risarcitoria fatta valere nei confronti di SATISE Snc, D.D. e C.C., ed ha altresì richiesto univocamente il risarcimento di tutti i danni subiti (petitum) in conseguenza delle problematiche evidenziate, ascritte alle prestazioni non adempiute rispettivamente assunte dai controricorrenti e, più in generale, ai comportamenti illeciti posti in essere dagli stessi.
L’individuazione delle norme di riferimento per la valutazione delle domande proposte rientra nell’ambito dell’attività di qualificazione giuridica propria del Giudice e – a differenza dell’allegazione dei fatti costitutivi – non è vincolata dalle indicazioni della parte: ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla controricorrente Allianz Spa nel controricorso, l’indicazione contenuta nell’atto di citazione per il primo grado per il riconoscimento della responsabilità dei convenuti “per ogni titolo di legge, contrattuale (ex art. 1669 e ss. c.c.) e/o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.)” non costituisce un limite all’attività qualificatoria ad opera del Giudice, esperibile non solo nei gradi di merito ma anche in sede di legittimità – con l’unico limite del giudicato interno, che non ricorre nel caso di specie poiché la qualificazione della domanda con riferimento al disposto dell’art. 1669 c.c., operata dalla Corte di merito costituisce, appunto, oggetto del presente motivo di ricorso.
Occorre allora accertare se il riferimento operato dalla Corte di merito alla norma dell’art. 1669 c.c. per risolvere la controversia sia corretto in relazione alle specifiche caratteristiche della stessa sopra evidenziate quanto allo stato dell’opera appaltata, pacificamente non portata a termine ma definitivamente interrotta a causa delle problematiche emerse e dell’inutilità dei tentativi di porvi rimedio.
A tal fine occorre prendere le mosse dal disposto di detta norma che, per l’appalto avente ad oggetto la realizzazione di edifici ed altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata riconosce in capo all’appaltatore una responsabilità nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per vizi tali da comportare la rovina dell’opera o il pericolo di rovina o gravi difetti; la responsabilità disciplinata dalla norma perdura per un tempo di dieci anni dal compimento dell’opera, “purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta”; ai sensi del secondo comma della norma in esame “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
Questa Corte ha ripetutamente ribadito che l’ambito della responsabilità, posta dall’art. 1669 c.c. a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 4319/2016) o, comunque, della responsabilità non contrattuale (trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale), con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 c.c. e sancita per ragioni e finalità di interesse generale (cfr. Cass. SU n. 2284/2014; Cass. n. 27385/2023; Cass. n. 30301/2023).
Occorre pertanto verificare se e in che termini il disposto dell’art. 1669 c.c. possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’opera appaltata non sia terminata – con la precisazione che per opera ultimata si deve intendere l’opera completata (non necessariamente in senso materiale ma) secondo il contenuto delle pattuizioni originarie (se l’accordo prevedeva, per esempio, la realizzazione di una struttura a rustico questa sarà l’opera completa da tenere in considerazione) o per intervenuto successivo accordo delle parti volto all’interruzione concordata dell’intervento, con definizione delle posizioni reciproche, per un sopravvenuto diverso assetto dei loro interessi.
La risposta, secondo le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere negativa.
La disciplina dettata dall’art. 1669 c.c. è applicabile per le ipotesi di rovina, rischio di rovina o gravi difetti dell’opera, così come le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. lo sono per le ipotesi di vizi e difformità, solo nel caso di opera completa (negozialmente tale): si è affermato, infatti, che le norme richiamate – anche l’art.1669 c.c. -, integrano senza escluderli i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che rimangono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali e quindi nel caso di opere che non siano state completate. L’omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cui all’art. 1669 c.c., si fonda sull’assunto che, “in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669cod. civ., potendo il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’art. 1669 cod. civ.), anche quelli previsti dall’art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest’ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l’una (l’art. 1669 cod. civ.) come sottospecie dell’altra (art. 1667 cod. civ.), perché i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli” – così, in motivazione, Cass. n.4511/2019; cfr. anche Cass. n. 8103/2006; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 815/2016; Cass. n. 9198/2018 -. In sostanza, la disposizione dell’art. 1669 c.c. risulta finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente nel tempo, permettendo allo stesso di poter ottenere una tutela, pur solo risarcitoria e non quindi della stessa articolazione riconosciuta dall’art. 1668 c.c., ove l’emersione di vizi connotati da gravità significativa ai fini della stabilità e funzionalità dell’opera realizzata intervenga oltre i termini di cui all’art. 1667 c.c. ma nel corso del decennio successivo alla sua ultimazione.
Dalle considerazioni svolte consegue che nell’ipotesi di opere non ultimate non trova giustificazione l’applicazione del disposto dell’art. 1669 c.c. ma occorre fare riferimento alle norme ordinarie in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale (v. Cass. n. 4511/2019, cit.).
Non appare condivisibile l’orientamento interpretativo minoritario (riconducibile a Cass. n. 28233/2017) secondo cui la possibilità di applicare comunque, in caso di opere appaltate non terminate, il disposto dell’art. 1669 c.c., sul presupposto che, trattandosi di norma che disciplina una forma di responsabilità da fatto lecito dannoso, essa prescinderebbe dal compimento dell’opera la necessità del compimento dell’opera – anche – per l’operatività dell’art. 1669 c.c. emerge, prima di tutto, dal testo della norma e, del resto, si ritiene essere ancor più pregnante se si interpreta la disposizione in esame come fonte legale di obbligazione da fatto lecito dannoso, ex art. 1173 c.c., autonoma rispetto alle disposizioni degli artt. 1667/1668 c.c. e alla disposizione dell’art. 2043 c.c., perché senza il “compimento dell’opera” – a definizione del rapporto contrattuale che ne costituisce il presupposto -, è difficile ipotizzare una situazione di rovina o un rischio di rovina o che si configurino gravi difetti della stessa che prescindano dall’inadempimento – che sarebbe da valutare secondo le norme ordinarie in tema di inadempimento, anche per quanto riguarda gli oneri probatori – dell’appaltatore, che costituisce illecito civile di natura contrattuale.
Valutando il motivo di ricorso alla luce delle indicazioni che precedono, si deve rilevare che la Corte di merito ha erroneamente esaminato la controversia attraverso il disposto dell’art. 1669 c.c. valorizzando, in particolare, i termini di decadenza e prescrizione individuati dalla norma, in una situazione nella quale il mancato compimento dell’opera appaltata – interrottasi definitivamente per le gravi problematiche manifestatesi nel corso dell’intervento concordato, non risolte nonostante i tentativi posti in essere a tal fine – ne escludeva l’operatività: la lettera raccomandata dell’11.5.2005, con la quale l’Azienda Agricola committente aveva denunciato all’appaltatrice e ai professionisti intervenuti nella verifica geologica, nella progettazione e nella direzione dei lavori la presenza di un movimento franoso a monte dell’invaso in corso di realizzazione, con richiesta di messa in sicurezza dell’area e di risoluzione del problema, rientrava infatti pienamente nell’ambito dell’esercizio delle prerogative riconosciute, in corso d’opera, al committente dall’art. 1662 c.c.
La controversia avrebbe dovuto essere invece esaminata attraverso l’applicazione delle norme generali in materia di inadempimento contrattuale e, in particolare, in base agli artt. 1453 e ss. c.c., nonché, ricorrendone i presupposti, anche sotto il profilo eventuale della responsabilità extracontrattuale – ordinaria, ex art. 2043 c.c. -, pure fatta valere in via autonoma dalla ricorrente.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la “falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., quanto alla illegittima riconduzione della segnalazione di smottamenti durante i lavori alla denuncia vizi contemplata dalla norma, nonostante l’assenza della chiara individuazione delle cause e della imputazione”.
Rileva la ricorrente che, anche ove si ritenesse applicabile nel caso di specie il disposto dell’art. 1669 c.c., al maggio 2005 potrebbe essere datata solo la comprensione del fenomeno, insufficiente ad attivare la garanzia senza la chiara individuazione delle cause e della loro imputazione: la reale e completa conoscenza dei vizi e delle rispettive responsabilità sarebbe stata raggiunta dall’Azienda solo all’esito dell’accertamento tecnico preventivo disposto, rispetto al quale il presente giudizio è stato introdotto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1669 c.c.
3. Il terzo motivo di ricorso evidenzia la “nullità della sentenza ex art. 132 n.4) in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per motivazione al di sotto del minimo costituzionale”.
Anche ipotizzando che il riferimento a “carenze sul piano progettuale e/o esecutivo”, contenuto nella missiva del maggio 2005 e richiamato dalla Corte di merito, possa integrare la “chiara individuazione dell’imputazione delle cause”, la sentenza oggetto di ricorso non rispetterebbe il minimo costituzionale quanto alla motivazione: ciò perché proprio la contemplazione di più cause tra loro alternative e congiunte (manifestate dall’uso delle congiunzioni e/o) dimostrava che il committente non sapesse affatto a chi imputare la responsabilità, ma che avesse semplicemente inteso richiamare tutti i soggetti coinvolti ai propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali. In sostanza, prima dell’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo non sarebbe stato possibile sapere se le problematiche riscontrate fossero da imputare alla progettazione o all’esecuzione dell’opera; geologo, progettista/direttore dei lavori e impresa esecutrice concorrono per titoli diversi, sia contrattuali che extracontrattuali, e in questo contesto la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla concreta possibilità per il committente, in presenza di più cause tra loro alternative e/o congiunte, di individuare chiaramente e imputare le cause dell’occorso già nel maggio 2005.
4. Con il quarto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., quanto alla affermata esclusione dell’indagine circa l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. una volta esclusa in concreto l’applicabilità dell’art. 1669 c.c.”.
Secondo l’Azienda Agricola A.A. la sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 2284/2014, richiamata dalla Corte d’Appello, sarebbe stata erroneamente interpretata, perché sulla sua base sarebbe possibile il concorso tra responsabilità ex art. 2043 c.c. e responsabilità ex art. 1669 c.c., costituendo quest’ultima ipotesi norma speciale rispetto all’art. 2043c.c. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che la prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. non avrebbe esentato la Corte di merito dall’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 2043c.c., pure azionato dall’Azienda Agricola A.A., norma rispetto alla quale la prescrizione non si poteva certo considerare maturata.
5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso rimangono evidentemente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
6. Con il quinto motivo di ricorso l’Azienda ricorrente prospetta la “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. quanto all’omessa risposta al motivo di impugnazione sulla responsabilità contrattuale dell’appaltatore”.
L’Azienda Agricola A.A. aveva fatto valere anche la responsabilità contrattuale dell’appaltatore, ex art. 1667 c.c., ma la Corte d’Appello di Ancona avrebbe esaminato la questione solo per escludere la proponibilità dell’eccezione dell’esistenza di vizi e difetti per “bloccare”, ex art. 1667 u.c. c.p.c. la domanda di pagamento dell’impresa anche nell’ipotesi di azione ex art.1669 c.c. Rileva la ricorrente che, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare anche la ricorrenza della responsabilità contrattuale dell’appaltatrice, del geologo e del progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 1667 c.c. che ben può concorrere con la responsabilità ex art. 1669 c.c., ed avrebbe dovuto verificare il rispetto, riguardo ad essa, del termine di prescrizione biennale (non superato) invece che annuale.
Il motivo, il cui articolato critico contiene anche il sostanziale rilievo della violazione di legge, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. rispetto alla rilevanza onnicomprensiva e assorbente riconosciuta dalla Corte di merito all’inquadramento delle domande nell’ambito dell’azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e alle conseguenze da trarne, è da accogliere nei termini che seguono.
Si richiamano le considerazioni svolte nell’esame del primo motivo di ricorso, che sono idonee a giustificare anche la fondatezza del presente motivo quanto all’erronea identificazione delle norme alle quali fare riferimento per la valutazione della controversia e alla correlata omissione di una considerazione completa delle domande svolte dall’Azienda Agricola A.A. sia in ambito contrattuale che, eventualmente, extracontrattuale.
6. Il sesto motivo di critica formulato dalla ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. quanto alla responsabilità dei tecnici, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. La sentenza non si pronuncia nemmeno sulle dedotte e allegate responsabilità contrattuali, ex artt. 1218 e 1453 c.c., o, comunque, ex art. 2041 c.c. dei convenuti”.
Nei confronti del geologo e del progettista e direttore dei lavori l’Azienda aveva agito anche a titolo di responsabilità contrattuale sulla base dei contratti d’opera professionale con loro conclusi: al riguardo la Corte d’Appello di Ancona non ha speso una parola, omettendo di pronunciarsi.
Anche questo motivo è fondato nei termini che seguono.
La Corte di merito non ha propriamente omesso di pronunciare sulla responsabilità contrattuale dei professionisti ma ha ritenuto che le considerazioni svolte in ordine all’infondatezza della domanda inquadrabile nel disposto dell’art. 1669c.c. assorbisse “ogni tipo d valutazione in ordine a responsabilità disciplinate da norme diverse”, senza distinguere la posizione dell’impresa appaltatrice dalle posizioni dei professionisti, invece coinvolti nel giudizio per la contestazione del corretto adempimento, da parte loro, alle prestazioni assunte – di verifica geologica, di progettazione e di direzione dei lavori.
Si richiamano anche per questo motivo le considerazioni svolte nell’esame del primo motivo di ricorso: le posizioni di C.C. e di D.D. dovranno essere valutate tenendo conto degli obblighi negoziali rispettivamente assunti, in qualità di professionisti, nei confronti dell’Azienda Agricola A.A. e alla luce della verifica del loro corretto adempimento.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132n. 4) e 112 c.p.c. in relazione all’artt. 360 n. 4) c.p.c. in ordine alla mancata risposta sul motivo volto a sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione dato dal riconoscimento del diritto”.
Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, del quinto e del sesto motivo.
8. In conclusione, sono fondati il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dei principi giuridici – ai quali dovrà uniformarsi – secondo cui:
– quando le opere appaltate si interrompono per l’emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l’intervento nel rispetto delle regole dell’arte, le norme di riferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilità dell’impresa appaltatrice non sono gli art. 1667–1668 e 1669 c.c., ma sono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli artt. 1218 e 1453 e ss. c.c.;
– ove siano coinvolti nella controversia anche i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori appaltati, la loro responsabilità, pur connessa sotto il profilo dell’accertamento dei fatti a quella dell’impresa appaltatrice, deve essere vagliata nell’ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2026.



