Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Un commercialista che non rileva gravi irregolarità societarie può essere chiamato a risarcire i danni economici subiti dall’impresa, quando l’omissione costituisce un inadempimento degli obblighi professionali assunti e ha contribuito a provocare un pregiudizio patrimoniale dimostrabile. Bilanci inattendibili, passività non contabilizzate, perdite occultate e operazioni finanziarie anomale possono produrre conseguenze particolarmente onerose, soprattutto quando impediscono agli amministratori di intervenire tempestivamente. La responsabilità, però, non deriva automaticamente dalla mancata scoperta dell’irregolarità: occorre verificare l’incarico conferito, i controlli esigibili, le informazioni disponibili e il collegamento tra omissione e danno. Nei casi economicamente rilevanti, una valutazione legale tempestiva permette di individuare le possibili azioni risarcitorie e preservare la documentazione necessaria.
Quando il commercialista può essere responsabile per irregolarità societarie non rilevate
La responsabilità del commercialista per omesso controllo delle irregolarità societarie dipende anzitutto dalla natura dell’incarico professionale. Un professionista incaricato della tenuta della contabilità, della predisposizione del bilancio o della consulenza fiscale non assume automaticamente gli stessi obblighi di un revisore legale o di un componente del collegio sindacale. Occorre stabilire quali verifiche rientrassero nelle prestazioni concordate e quali anomalie fossero riconoscibili utilizzando la diligenza professionale richiesta dall’articolo 1176, secondo comma, del Codice civile.
Il problema si presenta frequentemente quando la contabilità contiene operazioni prive di adeguata giustificazione, registrazioni incoerenti, debiti non correttamente rappresentati oppure movimentazioni finanziarie che non trovano riscontro nella documentazione aziendale. Se il commercialista disponeva degli elementi necessari per individuare anomalie rilevanti nell’ambito delle attività affidategli, può assumere rilievo la mancata verifica, la richiesta insufficiente di chiarimenti o l’omessa comunicazione dei rischi al cliente. Non è invece corretto attribuirgli indistintamente la responsabilità per ogni irregolarità commessa dagli amministratori, specialmente quando i fatti siano stati occultati mediante documentazione falsa o informazioni non accessibili al professionista.
Un esempio riguarda il commercialista incaricato della predisposizione del bilancio che riceva dati dai quali emergono rilevanti incongruenze tra crediti commerciali, incassi e disponibilità finanziarie. Se tali elementi richiedevano chiarimenti o approfondimenti nell’ambito dell’incarico, limitarsi a recepirli senza alcuna verifica può costituire una condotta professionalmente censurabile. La valutazione cambia quando il professionista abbia richiesto la documentazione necessaria, segnalato per iscritto le criticità e ricevuto informazioni inesatte non ragionevolmente verificabili attraverso le attività dovute.
Particolare attenzione merita la mancata segnalazione delle perdite societarie e del deterioramento del patrimonio netto. Un errore nella rappresentazione contabile può ritardare la percezione di una situazione economica compromessa, con conseguenze sulle decisioni di finanziamento, sulla distribuzione degli utili e sulla prosecuzione dell’attività. Gli obblighi degli amministratori previsti dagli articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice civile per le società a responsabilità limitata restano distinti da quelli del consulente, ma l’eventuale omissione professionale deve essere esaminata quando abbia impedito al cliente di conoscere tempestivamente dati che il commercialista era tenuto a elaborare o comunicare.
La distinzione assume particolare rilievo nelle imprese con patrimoni consistenti, partecipazioni societarie di valore o esposizioni debitorie elevate. Un’irregolarità contabile non rilevata può concorrere a decisioni economicamente pregiudizievoli, ma per contestare la responsabilità professionale occorre individuare precisamente la condotta dovuta e non eseguita. È lo stesso criterio che applichiamo nelle controversie riguardanti la responsabilità del commercialista per danni di grande importo, nelle quali l’entità delle perdite richiede un accertamento particolarmente accurato delle cause.
Bilanci irregolari, passività nascoste e operazioni anomale: quali omissioni possono causare danni alla società
Le irregolarità societarie più pericolose sotto il profilo patrimoniale sono spesso quelle che alterano la rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’impresa. Crediti ormai inesigibili mantenuti in bilancio senza adeguate svalutazioni, debiti omessi, ricavi contabilizzati impropriamente o attività sopravvalutate possono far apparire la società più solida di quanto sia realmente. Se il commercialista è incaricato di predisporre le scritture o elaborare il bilancio, occorre verificare se abbia applicato correttamente i criteri contabili pertinenti e se abbia segnalato le incongruenze riconoscibili dalla documentazione disponibile.
Le conseguenze possono manifestarsi quando la società assume nuovi finanziamenti, distribuisce utili sulla base di risultati inattendibili oppure conclude operazioni commerciali confidando in una capacità patrimoniale inesistente. In queste situazioni il danno non coincide necessariamente con l’intero ammontare delle passività emerse. Bisogna ricostruire quali decisioni sarebbero state adottate disponendo tempestivamente di informazioni corrette e quale parte della perdita sia effettivamente riconducibile all’omissione del professionista.
Un’altra area di rischio riguarda i prelievi ingiustificati degli amministratori, i pagamenti a soggetti collegati, le restituzioni di finanziamenti soci e i trasferimenti patrimoniali tra società appartenenti allo stesso gruppo. Queste operazioni non sono necessariamente illegittime. Possono però richiedere chiarimenti quando risultino prive di documentazione, incompatibili con le registrazioni contabili o manifestamente anomale rispetto all’attività aziendale. La responsabilità del commercialista deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità e al dovere di rilevare tali circostanze, senza confondere l’incarico contabile con un generale obbligo di sorveglianza sulla gestione.
Il problema diventa ancora più delicato quando le anomalie accompagnano una progressiva crisi d’impresa. L’errata rappresentazione delle perdite, la mancata contabilizzazione di debiti tributari o l’omissione di informazioni sulla sostenibilità finanziaria possono contribuire a ritardare interventi necessari. Gli obblighi di istituire assetti adeguati e di attivarsi tempestivamente, previsti dall’articolo 2086 del Codice civile e dalla disciplina della crisi d’impresa, gravano sui soggetti individuati dalla legge. Per il commercialista occorre accertare separatamente se il suo incarico comprendesse attività di elaborazione, consulenza o segnalazione la cui omissione abbia concretamente aggravato il dissesto.
Le irregolarità possono emergere anche durante una cessione d’azienda, un’acquisizione societaria o una riorganizzazione. Quando il commercialista riceve un incarico di verifica contabile o fiscale, l’omessa individuazione di passività rilevanti può incidere sul prezzo concordato, sulle garanzie contrattuali e sulla convenienza economica dell’operazione. È necessario distinguere, però, una vera attività di due diligence da una consulenza limitata a specifici aspetti fiscali o contabili: soltanto l’esame dell’incarico consente di stabilire quali verifiche fossero effettivamente dovute.
La stessa attenzione è necessaria quando l’irregolarità produce conseguenze tributarie. Un debito fiscale non contabilizzato, una compensazione indebita o un errore nelle dichiarazioni possono determinare accertamenti, sanzioni e ulteriori costi. In tali casi occorre distinguere le imposte che la società avrebbe comunque dovuto versare dai maggiori oneri effettivamente provocati dall’inadempimento professionale. Per gli aspetti specificamente contabili, abbiamo affrontato anche le conseguenze dell’errore nella gestione contabile che provoca danni alla società.
Quando emergono irregolarità protratte per più esercizi, la ricostruzione deve partire dai bilanci, dai libri contabili, dagli estratti conto, dalle comunicazioni con il commercialista e dalle decisioni assunte dagli organi societari. È necessario individuare quando le anomalie fossero riconoscibili, quali informazioni siano state effettivamente trasmesse e quali interventi avrebbero potuto limitare le perdite. Questo accertamento permette di distinguere il danno derivante dalla gestione societaria da quello eventualmente imputabile alla condotta del professionista.
Responsabilità del commercialista: come dimostrare l’omissione, il nesso causale e il danno risarcibile
Quando una società scopre irregolarità contabili o gestionali che il commercialista avrebbe dovuto rilevare, la richiesta di risarcimento deve fondarsi su una ricostruzione precisa dell’inadempimento professionale. Non basta dimostrare che i bilanci fossero inesatti o che l’impresa abbia subito perdite considerevoli. Occorre individuare quale controllo, verifica o segnalazione il professionista fosse tenuto a effettuare, quando avrebbe dovuto intervenire e quali conseguenze economiche siano derivate dalla sua omissione.
La responsabilità contrattuale del commercialista trova riferimento negli articoli 1218 e 1176 del Codice civile. Nell’accertamento assumono rilievo il mandato professionale, le attività effettivamente affidate, la documentazione ricevuta e le informazioni comunicate al cliente. La società che agisce deve dimostrare il rapporto professionale, allegare uno specifico inadempimento e provare il danno e il relativo nesso causale, secondo le regole applicabili alla responsabilità contrattuale. Il professionista può contestare l’inadempimento e dimostrare, nei termini previsti dalla legge, che la prestazione non è stata eseguita correttamente per una causa a lui non imputabile.
Il nesso causale tra omissione del commercialista e danno economico richiede un accertamento particolarmente rigoroso. Se, per esempio, un bilancio non rappresentava correttamente perdite già maturate, dobbiamo verificare se una tempestiva segnalazione avrebbe consentito agli amministratori di adottare provvedimenti capaci di evitare ulteriori esborsi o limitare l’aggravamento della situazione patrimoniale. Se invece il danno si sarebbe verificato ugualmente, indipendentemente dall’attività del professionista, non può essere automaticamente posto a suo carico.
La quantificazione deve distinguere il danno emergente, costituito dalle perdite patrimoniali effettivamente subite, dal lucro cessante, rappresentato dai guadagni che l’impresa avrebbe ragionevolmente conseguito senza l’inadempimento. Può assumere rilievo anche la perdita di chance, quando l’omissione abbia privato la società di una possibilità concreta, seria e apprezzabile di evitare una perdita o realizzare un risultato economicamente favorevole. Una semplice aspettativa commerciale, priva di elementi oggettivi, non costituisce di per sé un danno risarcibile.
Nelle controversie che riguardano danni superiori a 100.000 o 500.000 euro, fino a perdite milionarie, può rendersi necessaria una consulenza tecnica contabile per ricostruire le operazioni contestate, individuare il momento in cui le anomalie erano riconoscibili e determinare l’effettivo aggravamento patrimoniale. Bilanci, mastri contabili, estratti conto, verbali assembleari, corrispondenza elettronica, PEC e documentazione relativa all’incarico permettono di verificare anche se gli amministratori fossero già a conoscenza delle irregolarità o avessero contribuito al verificarsi del pregiudizio. Per comprendere i criteri utilizzabili nella ricostruzione economica è utile approfondire come dimostrare il danno economico causato da un professionista.
La presenza di una polizza di responsabilità civile professionale può incidere sulla concreta possibilità di ottenere il pagamento del risarcimento. Occorre verificare l’attività assicurata, il periodo di copertura, le eventuali clausole claims made, il massimale, le franchigie e le esclusioni contrattuali. Un danno di importo superiore al massimale non determina automaticamente l’estinzione della responsabilità personale del commercialista per la parte eccedente. Analogamente, il rifiuto della compagnia assicurativa non esclude, di per sé, la fondatezza della pretesa nei confronti del professionista. Per le controversie di valore elevato abbiamo approfondito anche il rapporto tra assicurazione professionale e risarcimento dei danni di grande importo.
Un ulteriore elemento da esaminare riguarda la prescrizione. Per l’azione di responsabilità contrattuale il termine ordinario è di dieci anni, salvo discipline particolari, ma la sua decorrenza richiede una valutazione delle circostanze concrete e del momento in cui il diritto può essere esercitato. La scoperta tardiva dell’irregolarità non comporta automaticamente che il termine inizi a decorrere dalla scoperta. Quando le anomalie contabili risalgono a diversi esercizi, è quindi opportuno ricostruire tempestivamente la successione degli incarichi, delle omissioni e dei danni, anche per valutare gli atti necessari a interrompere la prescrizione.
Esempio pratico: irregolarità contabili non segnalate e aggravamento delle perdite societarie
Consideriamo il caso di una società a responsabilità limitata che, dopo il cambio del commercialista, scopre passività non correttamente rappresentate nei bilanci precedenti e crediti commerciali mantenuti in contabilità nonostante fossero ormai difficilmente recuperabili. Gli amministratori avevano continuato a finanziare l’attività confidando in risultati economici che non rappresentavano fedelmente la situazione aziendale. Le successive verifiche contabili individuano un aggravamento delle perdite per alcune centinaia di migliaia di euro.
In una situazione di questo genere, il nostro intervento consiste nell’esaminare l’incarico conferito al precedente commercialista, confrontare i dati disponibili nei diversi esercizi e verificare quali anomalie avrebbero richiesto chiarimenti o segnalazioni. Attraverso la documentazione societaria e una ricostruzione tecnica delle movimentazioni, occorre distinguere le perdite già esistenti da quelle eventualmente evitabili mediante una tempestiva informazione agli amministratori.
Se l’accertamento conferma un’omissione professionalmente imputabile e un danno causalmente collegato, possiamo formulare una richiesta risarcitoria documentata, valutando prima una soluzione stragiudiziale e, quando necessario, l’azione giudiziaria. L’obiettivo è ottenere un congruo risarcimento delle perdite effettivamente riconducibili alla condotta del professionista, senza attribuirgli automaticamente l’intero dissesto aziendale.
Domande frequenti sulla responsabilità del commercialista per irregolarità societarie
Il commercialista risponde delle irregolarità commesse dagli amministratori?
Non automaticamente. Gli amministratori conservano le proprie responsabilità nella gestione della società. Il commercialista può rispondere quando, nell’ambito dell’incarico ricevuto, abbia omesso verifiche o segnalazioni professionalmente dovute e tale condotta abbia contribuito a provocare un danno dimostrabile. Occorre quindi distinguere le irregolarità gestionali dalle omissioni imputabili al professionista.
Posso chiedere il risarcimento se il commercialista non ha rilevato perdite o debiti nascosti?
Sì, quando sussistono i presupposti della responsabilità professionale. È necessario dimostrare che le anomalie fossero riconoscibili attraverso le attività dovute, che il commercialista abbia violato i propri obblighi e che una corretta informazione avrebbe consentito di evitare o ridurre il danno. L’importo delle perdite non coincide necessariamente con quello risarcibile.
Chi può agire contro il commercialista per i danni subiti dalla società?
Generalmente è la società danneggiata a esercitare l’azione per l’inadempimento dell’incarico professionale. I soci possono far valere eventuali danni direttamente subiti quando ne ricorrano i presupposti, senza confonderli con la semplice diminuzione del valore delle partecipazioni conseguente al danno sociale. In presenza di procedure concorsuali occorre verificare anche la legittimazione degli organi della procedura.
Come si ottiene il risarcimento dall’assicurazione del commercialista?
Occorre accertare la responsabilità del professionista e verificare le condizioni della polizza RC professionale, comprese le clausole temporali, le esclusioni e il massimale. La richiesta risarcitoria deve essere sostenuta da documenti e da una quantificazione attendibile del danno. La presenza dell’assicurazione non garantisce automaticamente il pagamento e l’eventuale rifiuto della compagnia deve essere valutato alla luce del contratto e della disciplina applicabile.
Quanto tempo ho per fare causa al commercialista?
Per la responsabilità contrattuale si applica, di regola, la prescrizione ordinaria decennale. Il momento iniziale della decorrenza dipende dalla concreta possibilità di esercitare il diritto e dalle caratteristiche del danno. Quando le irregolarità emergono dopo diversi anni, è necessario verificare tempestivamente gli incarichi, le condotte contestate e gli eventuali atti interruttivi, senza presumere che la scoperta dell’errore faccia sempre decorrere un nuovo termine.
Commercialista che non ha rilevato irregolarità societarie: richiedi una valutazione legale
Se la vostra società ha subito perdite economiche rilevanti a causa di irregolarità contabili, passività non segnalate, bilanci inattendibili o omissioni del commercialista, è necessario verificare se esistano i presupposti per un’azione di responsabilità professionale.
Noi dello Studio Legale Calvello esaminiamo il contenuto dell’incarico, la documentazione societaria, le condotte contestabili e le conseguenze patrimoniali, per valutare la possibilità di ottenere un giusto risarcimento attraverso una richiesta stragiudiziale o un’azione giudiziaria.
Per sottoporre il vostro caso allo Studio, richiedete una valutazione compilando il modulo di contatto, descrivendo le irregolarità riscontrate, il danno economico subito e l’attività svolta dal professionista.




