Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Un errore del notaio nella costituzione di una società può compromettere l’avvio di un’attività imprenditoriale, alterare i diritti dei soci o pregiudicare operazioni economiche di valore elevato. Quando l’irregolarità riguarda l’atto costitutivo, lo statuto, i conferimenti o gli adempimenti necessari all’iscrizione nel Registro delle imprese, occorre verificare se il professionista abbia violato i propri obblighi e quali conseguenze patrimoniali ne siano derivate. Se l’errore è imputabile al notaio e ha provocato un danno dimostrabile, può sussistere il diritto al risarcimento. Nei casi che coinvolgono investimenti consistenti, finanziamenti perduti o partecipazioni societarie di grande valore, consigliamo di sottoporre tempestivamente la documentazione a un avvocato esperto in responsabilità professionale, prima di intraprendere iniziative che potrebbero compromettere la tutela dei propri diritti.
Quando un errore del notaio nella costituzione di una società può provocare danni economici rilevanti
La costituzione di una società di capitali richiede il rispetto di specifiche disposizioni legislative e la predisposizione di un atto costitutivo idoneo a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’impresa. Il notaio, nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a effettuare i controlli di legalità previsti dall’ordinamento, verificare i presupposti dell’operazione e curare gli adempimenti di sua competenza. Per le società di capitali assumono particolare rilievo gli articoli 2329, 2330, 2331, 2463 e 2463-bis del Codice civile, secondo il tipo societario prescelto.
Un errore notarile nella costituzione di una SRL o di una SPA può riguardare la redazione di clausole statutarie incompatibili con disposizioni imperative, l’errata indicazione delle partecipazioni, l’omissione di elementi richiesti dalla legge oppure il mancato rispetto degli adempimenti necessari all’iscrizione. Le conseguenze variano sensibilmente: alcune irregolarità possono essere corrette senza particolari ripercussioni, mentre altre possono determinare ritardi, costi aggiuntivi, controversie tra soci o la perdita di opportunità economiche.
Consideriamo una società costituita per realizzare un’acquisizione aziendale del valore di diversi milioni di euro. Se un errore imputabile al notaio impedisce l’iscrizione nei tempi necessari e l’operazione viene definitivamente meno, il pregiudizio potrebbe comprendere spese inutilmente sostenute, obbligazioni contrattuali rimaste insoddisfatte e utilità economiche perdute. Non sarebbe però corretto identificare automaticamente il danno risarcibile con l’intero valore dell’acquisizione: occorre accertare quali conseguenze siano effettivamente riconducibili all’inadempimento professionale e quali risultati economici sarebbero stati ragionevolmente conseguibili.
Particolarmente delicati sono gli errori relativi alla ripartizione del capitale sociale, ai diritti particolari attribuiti ai soci e ai poteri degli amministratori. Una clausola redatta in modo difforme dagli accordi comunicati al professionista può incidere sugli equilibri proprietari, sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di assunzione delle decisioni. Quando sono coinvolte holding, società immobiliari o imprese con partecipazioni di valore elevato, una controversia statutaria può produrre conseguenze patrimoniali considerevoli.
Occorre distinguere, però, tra il controllo di legalità dell’atto e la valutazione della convenienza economica dell’operazione. Il notaio non risponde automaticamente di una scelta imprenditoriale sfavorevole, né è tenuto a garantire la redditività della società. La sua responsabilità deve essere valutata considerando gli obblighi derivanti dalla legge, il contenuto dell’incarico, le informazioni ricevute e le specifiche attività professionali effettivamente assunte. Per un inquadramento delle conseguenze patrimoniali più gravi abbiamo approfondito anche la responsabilità del notaio per danni di grande importo.
Atto costitutivo e statuto societario sbagliati: quali omissioni possono rendere responsabile il notaio
Le contestazioni più complesse riguardano spesso errori che emergono soltanto dopo l’avvio dell’attività, quando i soci devono esercitare diritti, trasferire partecipazioni oppure realizzare operazioni straordinarie. Una previsione statutaria apparentemente secondaria può diventare determinante nel momento in cui si verifica un conflitto tra soci o si presenta un investitore interessato ad acquisire una partecipazione.
Se, ad esempio, il notaio omette una clausola di prelazione concordata dalle parti, occorre stabilire se tale previsione fosse stata effettivamente richiesta, se fosse giuridicamente ammissibile e quali conseguenze siano derivate dalla sua assenza. Analogamente, un errore nella disciplina dei diritti particolari dei soci di SRL, regolati dall’articolo 2468 del Codice civile, può incidere sulle prerogative amministrative o patrimoniali attribuite a determinati partecipanti. La responsabilità professionale non discende dalla semplice insoddisfazione di un socio, ma dall’accertamento di una condotta contraria agli obblighi concretamente gravanti sul notaio.
Un’altra situazione riguarda i conferimenti effettuati in sede di costituzione. Quando il capitale comprende beni immobili, aziende o altre attività suscettibili di valutazione economica, l’operazione richiede il rispetto delle disposizioni applicabili al tipo societario e alla natura dei beni conferiti. Il notaio deve svolgere le verifiche di propria competenza, senza che ciò comporti automaticamente l’assunzione delle responsabilità tecniche spettanti agli eventuali esperti incaricati delle valutazioni. Se un’irregolarità giuridica imputabile al professionista compromette l’efficacia del conferimento o impedisce il perfezionamento dell’operazione programmata, possono sorgere pretese risarcitorie da parte dei soggetti effettivamente danneggiati.
Particolare attenzione merita anche l’iscrizione nel Registro delle imprese. Per le SRL, l’articolo 2463 del Codice civile richiama, tra le altre, le disposizioni dell’articolo 2330 relative al deposito dell’atto costitutivo. Un ritardo ingiustificato o un’omissione imputabile al notaio può determinare conseguenze economiche quando impedisce alla società di acquisire tempestivamente la propria piena operatività. Si pensi alla perdita di un finanziamento subordinato all’iscrizione entro una data prestabilita oppure all’impossibilità di perfezionare un contratto commerciale nei termini concordati. Anche in questi casi bisogna verificare che il termine fosse effettivamente determinante e che il pregiudizio non dipendesse da circostanze indipendenti dalla condotta professionale.
La questione è ancora più complessa quando l’atto costitutivo contiene clausole invalide. Per le società di capitali, infatti, la disciplina della nullità successiva all’iscrizione è speciale e restrittiva: gli articoli 2332 e 2463 del Codice civile non consentono di equiparare qualsiasi vizio dell’atto alla nullità della società. Un errore statutario può quindi richiedere una rettifica, una modifica dell’atto o un diverso rimedio, senza determinare necessariamente l’invalidità dell’intera costituzione. L’individuazione della conseguenza giuridica corretta è indispensabile anche per quantificare l’eventuale danno.
Non sempre, infine, la responsabilità è riferibile a un unico professionista. Nelle costituzioni societarie complesse intervengono frequentemente commercialisti, avvocati e consulenti incaricati di predisporre l’assetto fiscale, economico o contrattuale dell’operazione. Se lo statuto recepisce indicazioni provenienti da altri consulenti, occorre ricostruire le rispettive competenze e verificare se il notaio abbia comunque omesso controlli di legalità o avvertimenti rientranti nei suoi obblighi. La presenza di più professionisti non esclude una possibile responsabilità concorrente, ma neppure consente di attribuire indistintamente a ciascuno tutte le conseguenze dell’operazione.
Per questo motivo, quando una costituzione societaria presenta irregolarità economicamente rilevanti, esaminiamo l’atto notarile, le bozze precedenti alla stipula, gli accordi tra i soci e le comunicazioni intercorse con i professionisti. Il confronto tra la volontà documentata delle parti, gli obblighi assunti e il contenuto definitivo dell’atto permette di individuare eventuali omissioni e distinguere gli errori giuridicamente contestabili dalle scelte negoziali consapevolmente adottate dagli interessati.
Responsabilità del notaio, prova del danno e risarcimento per una costituzione societaria errata
Quando un errore notarile nella costituzione di una società provoca una perdita economica, il diritto al risarcimento richiede una verifica che va oltre l’accertamento dell’irregolarità. Occorre dimostrare che il professionista abbia violato un obbligo derivante dalla legge o dall’incarico ricevuto e che tale condotta abbia causato un pregiudizio patrimoniale concreto. La responsabilità contrattuale del notaio trova riferimento negli articoli 1218 e 1176 del Codice civile, mentre la valutazione delle conseguenze risarcibili deve tenere conto, tra gli altri, degli articoli 1223, 1225 e 1227 del medesimo codice.
La prima questione riguarda l’individuazione dell’inadempimento. Se il notaio ha predisposto uno statuto difforme dalle istruzioni ricevute, omesso un controllo di legalità o ritardato ingiustificatamente un adempimento di propria competenza, dobbiamo ricostruire quali obblighi fossero concretamente esigibili. L’incarico professionale, le bozze dell’atto costitutivo, le comunicazioni tra le parti e gli eventuali rilievi del Registro delle imprese consentono di verificare se la condotta contestata costituisca una violazione giuridicamente rilevante. Nella responsabilità contrattuale, il cliente deve allegare un inadempimento qualificato, mentre il professionista è chiamato a dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento, secondo le regole applicabili. Restano da provare il danno lamentato e il collegamento causale con la condotta contestata.
Il nesso causale tra errore notarile e perdita economica assume particolare importanza nelle operazioni societarie di grande valore. Se un’impresa sostiene di aver perso un finanziamento di 800.000 euro a causa di un’irregolarità nell’atto costitutivo, non è sufficiente dimostrare che la banca abbia successivamente rifiutato l’erogazione. Bisogna verificare se il finanziamento fosse stato effettivamente deliberato, quali condizioni dovessero essere soddisfatte e se l’errore professionale abbia determinato il mancato perfezionamento dell’operazione. La disponibilità di un finanziamento, peraltro, non coincide necessariamente con un incremento patrimoniale di pari importo, trattandosi normalmente di somme soggette a restituzione.
La quantificazione del risarcimento richiede di distinguere il danno emergente, costituito dalle perdite patrimoniali effettivamente subite, dal lucro cessante, rappresentato dagli utili che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell’inadempimento, purché adeguatamente dimostrati. Nel primo caso possono assumere rilievo le spese sostenute inutilmente per l’operazione, gli eventuali costi di regolarizzazione e le penali contrattuali causalmente riconducibili all’errore. Nel secondo occorre ricostruire, attraverso dati economici attendibili, i risultati che l’impresa avrebbe ragionevolmente ottenuto.
Una diversa valutazione riguarda la perdita di chance. Se l’errore del notaio ha impedito alla società di partecipare a un investimento, acquisire un’impresa o concludere un accordo commerciale, può essere necessario accertare se sia stata perduta una possibilità concreta, seria e apprezzabile di conseguire un risultato favorevole. Non è sufficiente prospettare un guadagno ipotetico: occorrono elementi oggettivi che consentano di valutare l’effettiva consistenza dell’opportunità perduta. Il risarcimento della chance, quando ne ricorrono i presupposti, non coincide automaticamente con l’intero vantaggio economico che si sperava di conseguire.
Nelle controversie relative a società con patrimoni consistenti, holding o investimenti immobiliari, la ricostruzione del danno può richiedere l’esame di bilanci, contratti preliminari, documentazione bancaria, accordi di investimento e valutazioni economico-finanziarie. Quando il pregiudizio riguarda la perdita di valore delle partecipazioni, occorre distinguere il danno direttamente subito dal socio da quello eventualmente verificatosi nel patrimonio sociale, evitando duplicazioni risarcitorie. Abbiamo approfondito questi criteri nell’articolo dedicato a come dimostrare il danno economico causato da un professionista.
La presenza di un’assicurazione professionale del notaio costituisce un ulteriore elemento da esaminare. La copertura della responsabilità civile professionale è obbligatoria nei termini previsti dalla normativa notarile, ma l’esistenza della polizza non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità o il pagamento dell’intero importo richiesto. Occorre verificare le condizioni contrattuali, il periodo di operatività della garanzia, il massimale, le eventuali franchigie e le contestazioni formulate dall’assicuratore. Nei casi di danni particolarmente elevati, il massimale potrebbe risultare inferiore al pregiudizio accertato, senza che ciò determini automaticamente una corrispondente limitazione della responsabilità personale del professionista. Per le controversie economicamente più rilevanti abbiamo esaminato anche il problema del massimale assicurativo insufficiente rispetto al danno causato dal professionista.
La tutela deve essere valutata tempestivamente anche sotto il profilo della prescrizione. Nelle azioni fondate sulla responsabilità contrattuale trova ordinariamente applicazione il termine decennale previsto dall’articolo 2946 del Codice civile, salvo discipline particolari e diversa qualificazione della pretesa. L’individuazione della decorrenza richiede un esame specifico, soprattutto quando il pregiudizio si manifesta dopo la stipula dell’atto. Non è prudente presumere che la scoperta tardiva dell’errore faccia automaticamente decorrere un nuovo termine. Una richiesta risarcitoria adeguatamente documentata deve quindi considerare sia la ricostruzione economica del danno sia la conservazione tempestiva dei diritti del cliente.
Errore nello statuto di una SRL e perdita di un investimento: un esempio pratico di tutela risarcitoria
Consideriamo il caso ipotetico di una SRL costituita da tre imprenditori per acquisire una società operativa. I soci avevano concordato specifici diritti di voto e una disciplina dei poteri amministrativi necessaria per l’ingresso di un investitore disposto a finanziare l’operazione con 600.000 euro. Dopo la stipula, emergeva che alcune clausole dello statuto non corrispondevano agli accordi documentati e rendevano impossibile rispettare le condizioni richieste dall’investitore entro la scadenza contrattuale. L’operazione veniva sospesa e la società sosteneva ulteriori costi.
In una situazione del genere, il nostro intervento consisterebbe anzitutto nel confrontare le bozze trasmesse al notaio con l’atto definitivo, verificando quali istruzioni fossero state ricevute e se l’eventuale difformità fosse imputabile al professionista. Esamineremmo quindi gli accordi con l’investitore, le condizioni del finanziamento e le comunicazioni relative alla mancata conclusione dell’operazione, distinguendo i costi effettivamente sostenuti dalle opportunità economiche soltanto prospettate. Qualora emergessero i presupposti della responsabilità, valuteremmo una richiesta risarcitoria documentata e la possibilità di una soluzione stragiudiziale, senza escludere l’azione giudiziaria in caso di contestazione.
L’esempio mostra perché, nelle controversie notarili di valore elevato, la sola presenza di una clausola errata non basta a determinare l’importo del risarcimento. L’elemento decisivo è la possibilità di dimostrare che, senza quella specifica irregolarità, l’operazione avrebbe avuto un esito economicamente diverso. Il risultato di un’eventuale iniziativa dipenderebbe dalle prove disponibili, dalla concreta imputabilità dell’errore e dalla consistenza del danno accertato.
Domande frequenti sulla responsabilità del notaio nella costituzione di una società
È possibile chiedere il risarcimento al notaio se lo statuto della società contiene errori?
Sì, quando l’errore costituisce un inadempimento imputabile al notaio e ha provocato un danno economicamente dimostrabile. Occorre verificare la natura dell’irregolarità, gli obblighi professionali violati e le conseguenze patrimoniali effettive. Una clausola statutaria sbagliata non determina automaticamente il diritto al risarcimento, soprattutto quando può essere corretta senza pregiudizi economici apprezzabili.
Chi può agire contro il notaio: la società oppure i singoli soci?
La legittimazione dipende dal soggetto che ha subito il danno e dal titolo della responsabilità. La società può far valere un pregiudizio direttamente subito dal proprio patrimonio, mentre il singolo socio può agire per un danno personale e diretto, quando ne ricorrono i presupposti. La semplice diminuzione del valore della partecipazione, conseguente a un danno arrecato alla società, non attribuisce necessariamente al socio un autonomo diritto al risarcimento.
Si può chiedere il risarcimento se l’errore notarile ha fatto perdere un finanziamento o un investimento?
È possibile, purché venga dimostrato che la perdita sia causalmente riconducibile all’errore professionale. Sono particolarmente importanti gli accordi sottoscritti, le condizioni poste dall’investitore o dalla banca e le comunicazioni relative alla mancata conclusione dell’operazione. Il risarcimento deve essere commisurato al pregiudizio effettivo o, quando ne ricorrono i presupposti, alla perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di ottenere il risultato economico atteso.
L’assicurazione professionale del notaio risarcisce anche danni superiori a 500.000 euro?
La copertura dipende dalle condizioni della polizza applicabile e dal massimale disponibile. L’articolo 19 della legge notarile disciplina le forme di assicurazione della responsabilità civile professionale, ma non comporta il pagamento automatico di qualsiasi richiesta risarcitoria. Quando il danno supera il limite della garanzia, occorre valutare anche la responsabilità patrimoniale personale del notaio e le concrete possibilità di recupero delle somme dovute.
Quali documenti servono per contestare un errore notarile nella costituzione di una società?
È opportuno conservare l’atto costitutivo, lo statuto, le relative bozze, le e-mail e le PEC scambiate con il notaio, gli accordi tra soci e gli eventuali rilievi del Registro delle imprese. Se viene richiesto un risarcimento, sono necessari anche i documenti che dimostrano il danno: contratti non perfezionati, comunicazioni bancarie, accordi di investimento, fatture, bilanci e documentazione contabile. La loro valutazione permette di stabilire se esistano elementi sufficienti per una contestazione professionale e una richiesta economicamente fondata.
Errore del notaio nella costituzione della società: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello
Se un errore nell’atto costitutivo, nello statuto o negli adempimenti notarili ha compromesso un investimento, provocato una perdita patrimoniale rilevante o pregiudicato un’operazione societaria, è necessario esaminare la documentazione prima di formulare una richiesta di risarcimento. Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza, valuta le possibili responsabilità professionali, il collegamento tra l’errore e il danno subito e le iniziative necessarie per ottenere un giusto e congruo risarcimento, quando ne sussistono i presupposti.
Per sottoporre il caso alla nostra attenzione, richiedi una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, descrivendo l’errore contestato e le conseguenze economiche subite. Esamineremo la richiesta per valutare la possibilità di un successivo approfondimento professionale.




