fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Contratti Responsabilità professionale

Interest Rate Swap e perdite aziendali: responsabilità banca

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Un Interest Rate Swap (IRS) può essere utilizzato da un’impresa per gestire il rischio derivante dalle variazioni dei tassi di interesse, ad esempio in presenza di un finanziamento a tasso variabile. Il fatto che lo swap abbia prodotto differenziali negativi o una perdita anche molto elevata non significa, da solo, che la banca ne sia responsabile. Il problema giuridico nasce quando occorre verificare se il derivato fosse realmente coerente con l’esposizione finanziaria dell’impresa, se i rischi e i costi fossero stati rappresentati correttamente e se il cliente fosse stato posto nella condizione di comprendere l’alea economica assunta.

Quando assistiamo un’impresa che ha subito perdite rilevanti su un Interest Rate Swap, il nostro esame non si limita quindi all’importo pagato alla banca. Ricostruiamo il rapporto tra derivato e finanziamento sottostante, le condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, il valore iniziale dell’operazione, il mark to market, gli eventuali costi impliciti, le informazioni ricevute e l’effettiva funzione di copertura. Nei casi in cui emergano violazioni imputabili all’intermediario, può essere necessario valutare la contestazione del contratto e, secondo il caso concreto, le azioni restitutorie o risarcitorie esperibili.

Come funziona un Interest Rate Swap e perché può generare perdite rilevanti per l’impresa

L’Interest Rate Swap è un contratto derivato attraverso il quale due parti si scambiano, alle scadenze stabilite, flussi di interessi calcolati su un capitale nozionale di riferimento. Nella struttura più comune utilizzata dalle imprese indebitate a tasso variabile, l’azienda paga alla banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile, spesso parametrato all’Euribor. L’obiettivo economico può essere quello di rendere più prevedibile il costo complessivo dell’indebitamento e limitare l’esposizione a un aumento dei tassi.

Lo swap, quindi, non è di per sé un prodotto anomalo o necessariamente dannoso. Se costruito in modo coerente con il debito dell’impresa, può svolgere una reale funzione di copertura. La verifica diventa più delicata quando il nozionale, la durata, il parametro di indicizzazione o la struttura dei flussi non corrispondono all’esposizione che il derivato avrebbe dovuto coprire. Un IRS con nozionale sensibilmente superiore al finanziamento, con durata eccedente quella del debito o caratterizzato da meccanismi finanziari particolarmente complessi può esporre l’azienda a un rischio diverso e maggiore rispetto a quello che intendeva neutralizzare.

È quindi necessario confrontare il contratto derivato con il finanziamento, il mutuo o il leasing al quale era collegato. Occorre verificare l’andamento del nozionale nel tempo, le rispettive scadenze, il tasso variabile assunto come riferimento e i flussi effettivamente generati. Un contratto presentato come strumento di copertura deve essere esaminato per stabilire se quella funzione fosse concretamente configurabile e in quale misura. Su questo punto abbiamo approfondito anche il tema degli swap e derivati venduti alle imprese e delle condizioni nelle quali possono essere contestati.

Le perdite possono manifestarsi attraverso differenziali periodici negativi oppure emergere con particolare evidenza quando l’impresa chiede di estinguere anticipatamente il derivato e si trova davanti a un mark to market fortemente negativo. In operazioni di grande valore l’esposizione può raggiungere centinaia di migliaia di euro o importi milionari. Anche una perdita di questa entità, però, non consente di concludere automaticamente che vi sia un illecito della banca: occorre ricostruire quali rischi fossero incorporati nel contratto, se fossero conoscibili dall’impresa al momento della stipula e se il risultato negativo rappresenti la concretizzazione di un rischio correttamente assunto oppure sia collegato a carenze nella struttura o nella rappresentazione dell’operazione.

Quando le perdite sullo swap possono far emergere una responsabilità della banca

La valutazione della responsabilità della banca per un Interest Rate Swap richiede innanzitutto di tornare al momento della sottoscrizione. È in quella fase che assumono rilievo la struttura del derivato, la funzione economica perseguita, la qualità delle informazioni fornite e la possibilità per l’impresa di comprendere concretamente l’operazione. Nei servizi di investimento l’intermediario è soggetto a obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e deve acquisire le informazioni necessarie sul cliente secondo la disciplina applicabile al servizio concretamente prestato.

Per un derivato su tassi non basta, quindi, che nel contratto compaiano formule generiche sull’esistenza di un rischio finanziario. In una controversia occorre verificare quali informazioni siano state effettivamente fornite sull’alea dell’operazione e sulla sua dimensione economica. Particolare attenzione meritano il mark to market, i criteri utilizzati per determinarlo, gli eventuali costi impliciti e gli elementi che consentivano di comprendere la distribuzione dei rischi tra banca e impresa. La rilevanza di tali informazioni cresce quando il contratto presenta fin dall’origine condizioni economiche sfavorevoli per il cliente o una struttura difficilmente valutabile senza competenze specialistiche.

La documentazione assume qui un peso decisivo. Esaminiamo il contratto quadro, le conferme delle singole operazioni, la documentazione informativa, la classificazione attribuita al cliente, gli eventuali questionari, le comunicazioni della banca, i prospetti dei flussi, gli estratti conto e la documentazione relativa al finanziamento sottostante. Quando necessario, l’analisi giuridica viene affiancata da una valutazione tecnica del derivato per ricostruirne il valore, i flussi finanziari, i costi e la relazione con l’indebitamento aziendale.

Un ulteriore profilo riguarda il modo in cui il derivato è stato proposto. Se l’impresa riteneva di sottoscrivere una semplice protezione contro il rialzo dei tassi, occorre accertare se il prodotto concretamente negoziato corrispondesse a quella rappresentazione. La complessità dello strumento non esonera la banca dagli obblighi che le competono e la firma dell’amministratore non rende irrilevante l’eventuale insufficienza delle informazioni dovute. Allo stesso tempo, la posizione di una società strutturata e dotata di specifiche competenze finanziarie non può essere valutata allo stesso modo di quella di un’impresa priva di esperienza in derivati: professionalità del cliente, servizio prestato e circostanze della negoziazione devono essere accertati nel caso concreto.

Tra gli elementi da approfondire rientrano anche eventuali costi impliciti o non adeguatamente rappresentati. Il tema non consiste nell’affermare che ogni margine economico della banca renda invalido il contratto, ma nel verificare se la struttura economica dell’operazione e i suoi costi fossero conoscibili nei termini richiesti dalla disciplina applicabile. Il problema è particolarmente rilevante quando l’impresa scopre solo successivamente che l’operazione aveva un valore iniziale negativo o che la chiusura anticipata comportava un esborso molto superiore a quello ragionevolmente percepibile al momento della firma. Per questi profili è utile anche l’approfondimento dedicato ai contratti finanziari con costi occulti e alla loro possibile contestazione.

La stessa attenzione deve essere riservata alle informazioni sui rischi. Quando il funzionamento del prodotto, le possibili conseguenze economiche e gli elementi necessari per apprezzarne l’alea non sono stati adeguatamente rappresentati, può emergere un problema distinto dalla semplice perdita di mercato. Abbiamo affrontato specificamente questo profilo nell’analisi dei derivati sottoscritti senza adeguata informazione sui rischi. Nel caso dell’Interest Rate Swap, la questione centrale rimane sempre concreta: stabilire che cosa l’impresa abbia sottoscritto, quale rischio abbia effettivamente assunto e se la banca abbia rispettato gli obblighi gravanti sull’intermediario nella specifica operazione.

Responsabilità della banca, prova del danno e possibili rimedi per l’impresa

Quando dall’analisi del rapporto emergono anomalie rilevanti, occorre individuare con precisione quale condotta sia imputabile alla banca e quali conseguenze giuridiche possa produrre. La contestazione di un Interest Rate Swap con perdite aziendali rilevanti non può basarsi soltanto sul risultato economico negativo. È necessario verificare il contenuto del contratto, la documentazione consegnata prima della sottoscrizione, le informazioni fornite sui rischi e sui costi, la classificazione del cliente, la funzione dichiarata del derivato e la sua effettiva relazione con l’indebitamento dell’impresa.

Un punto particolarmente delicato riguarda la prova. Nei contenziosi sui derivati ricostruiamo l’operazione partendo dalla documentazione bancaria e aziendale: contratto quadro, singole conferme, finanziamenti collegati, comunicazioni intercorse con la banca, rendicontazioni, prospetti dei differenziali, eventuali rinegoziazioni e documenti relativi alla chiusura anticipata. Questi elementi consentono di verificare se lo swap fosse realmente destinato alla copertura del rischio di tasso oppure presentasse caratteristiche tali da determinare un’esposizione diversa rispetto a quella rappresentata all’impresa.

La componente tecnica può essere determinante. La ricostruzione del mark to market, dei costi impliciti, dei flussi finanziari e dell’andamento del derivato permette di comprendere la struttura economica dell’operazione e di confrontarla con il finanziamento sottostante. L’analisi deve riguardare anche eventuali ristrutturazioni dello swap: in alcuni rapporti un derivato viene chiuso e sostituito con un nuovo contratto, nel quale possono essere incorporati valori negativi maturati nell’operazione precedente. In queste situazioni è necessario ricostruire l’intera sequenza contrattuale, evitando di valutare isolatamente soltanto l’ultimo swap.

Quando vengono accertate violazioni degli obblighi gravanti sull’intermediario, possono prospettarsi rimedi differenti in relazione alla specifica fattispecie. La tutela può riguardare profili di validità o efficacia del contratto, conseguenze restitutorie oppure una domanda di risarcimento fondata sull’inadempimento della banca. Non esiste una soluzione automaticamente applicabile a tutti i derivati e la qualificazione giuridica della domanda deve essere costruita sulla documentazione e sulle caratteristiche dell’operazione effettivamente conclusa.

Anche la quantificazione del danno richiede attenzione. La perdita complessivamente registrata sullo swap non coincide necessariamente con il danno risarcibile. Occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta contestata alla banca e il pregiudizio economico subito dall’impresa, ricostruendo quale sarebbe stata, in concreto, la situazione patrimoniale in assenza della violazione. A seconda del caso possono assumere rilievo i differenziali versati, gli esborsi sostenuti per la chiusura del contratto e altre conseguenze patrimoniali causalmente riconducibili all’inadempimento accertato.

Quando le somme coinvolte raggiungono centinaia di migliaia di euro o valori milionari, questa ricostruzione diventa particolarmente importante perché anche una diversa qualificazione di singole componenti può incidere sensibilmente sull’entità della domanda. Il nostro obiettivo è individuare il pregiudizio concretamente dimostrabile e verificare se esistano i presupposti per richiedere un congruo risarcimento o le restituzioni eventualmente dovute, senza confondere il normale rischio finanziario assunto dall’impresa con il danno imputabile alla condotta dell’intermediario. Il tema si inserisce nel più ampio ambito dei derivati finanziari che hanno prodotto perdite di grande importo, nei quali l’esame giuridico deve necessariamente essere accompagnato dalla ricostruzione economica dell’operazione.

Devono infine essere verificati tempestivamente anche i termini entro i quali le diverse pretese possono essere esercitate. La data di sottoscrizione dello swap, quella dei singoli addebiti, le eventuali rinegoziazioni, la chiusura del derivato e il momento in cui si sono manifestate le conseguenze economiche possono assumere rilievo a seconda dell’azione concretamente prospettabile. Per questa ragione, soprattutto in presenza di contratti risalenti o già estinti, è opportuno ricostruire subito la cronologia completa del rapporto prima di assumere iniziative nei confronti della banca.

Un caso seguito dallo Studio: lo swap nato come copertura e le perdite accumulate dall’impresa

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con dati e nomi modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società familiare aveva sottoscritto un Interest Rate Swap in occasione di un finanziamento aziendale a tasso variabile. Gli amministratori ritenevano che il contratto servisse essenzialmente a proteggere l’impresa dall’aumento dei tassi. Negli anni successivi lo swap aveva invece generato differenziali negativi consistenti e, al momento in cui la società aveva valutato la chiusura dell’operazione, era emerso un valore negativo di importo rilevante.

Abbiamo ricostruito il rapporto confrontando il derivato con il finanziamento sottostante, esaminando la documentazione contrattuale, i flussi finanziari e le informazioni disponibili al momento della sottoscrizione. L’elemento decisivo non era rappresentato dalla sola perdita subita, ma dalle caratteristiche concrete dell’operazione e dal modo in cui il rischio economico era stato strutturato e rappresentato alla società. L’analisi giuridica e tecnica ha consentito di individuare specifici profili di contestazione e di impostare il confronto con l’istituto di credito sulla base del pregiudizio effettivamente documentabile, arrivando a una soluzione della controversia coerente con gli interessi dell’impresa. Il risultato dipende sempre dalle circostanze e dalle prove del singolo rapporto e non può essere automaticamente esteso ad altri contratti di Interest Rate Swap.

Domande frequenti sugli Interest Rate Swap e sulle perdite subite dalle imprese

Una perdita elevata su un Interest Rate Swap è sufficiente per chiedere il risarcimento alla banca?
No. Anche una perdita di centinaia di migliaia di euro o milionaria non dimostra, da sola, la responsabilità della banca. Occorre verificare la struttura dello swap, la sua funzione rispetto al finanziamento, le informazioni fornite, gli eventuali costi impliciti, il profilo dell’impresa e il nesso causale tra la condotta contestata e il danno. Solo dopo questa ricostruzione è possibile valutare se esistano i presupposti per una domanda restitutoria o risarcitoria.

Un Interest Rate Swap presentato come copertura può essere contestato se in realtà espone l’impresa a rischi maggiori?
Può essere un elemento rilevante. Occorre confrontare nozionale, durata, parametri e struttura dei flussi dello swap con il finanziamento che avrebbe dovuto essere coperto. Se il derivato non risulta coerente con l’esposizione aziendale o presenta caratteristiche speculative non adeguatamente rappresentate, devono essere approfonditi sia il contenuto del contratto sia la condotta tenuta dalla banca nella fase di negoziazione.

È possibile contestare uno swap se la banca non ha spiegato adeguatamente mark to market e costi?
La mancata o insufficiente rappresentazione di elementi economicamente rilevanti può assumere rilievo, ma deve essere valutata alla luce del contratto, della disciplina applicabile e delle informazioni concretamente fornite all’impresa. È quindi necessario esaminare la documentazione originaria e, quando occorre, ricostruire tecnicamente il valore e i costi dell’operazione.

Si può agire anche se l’Interest Rate Swap è già scaduto o è stato chiuso?
La chiusura o la scadenza del derivato non escludono automaticamente la possibilità di formulare contestazioni. Devono però essere verificati il tipo di azione prospettabile e i relativi termini, ricostruendo le date di sottoscrizione, degli addebiti, delle eventuali rinegoziazioni e dell’estinzione del rapporto. Nei contratti risalenti la verifica della prescrizione deve essere effettuata senza ritardi.

Quali documenti servono per valutare una possibile causa contro la banca?
Sono particolarmente utili il contratto quadro, le conferme delle operazioni in derivati, il contratto di finanziamento o leasing collegato, la documentazione informativa, le comunicazioni della banca, gli estratti conto con i differenziali addebitati, i documenti relativi al mark to market e alle eventuali rinegoziazioni o alla chiusura dello swap. La documentazione disponibile consente una prima ricostruzione giuridica ed economica dell’operazione.

Interest Rate Swap con perdite rilevanti: richiedi una valutazione del caso

Se la vostra impresa ha subito perdite rilevanti su un Interest Rate Swap, differenziali negativi consistenti o un elevato costo di chiusura del derivato, è necessario esaminare il contratto e la documentazione bancaria prima di stabilire se possa configurarsi una responsabilità dell’intermediario. Una perdita importante non è sufficiente, da sola, per fondare una contestazione: occorre ricostruire la struttura economica dello swap, la sua effettiva funzione di copertura, le informazioni ricevute, gli eventuali costi impliciti e il danno concretamente riconducibile alle condotte contestate.

Potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello descrivendo l’operazione, l’entità delle perdite e la documentazione disponibile. Esamineremo gli elementi del caso per verificare se vi siano i presupposti per contestare l’Interest Rate Swap e valutare le iniziative più appropriate nei confronti della banca.

Condividi l'articolo su:

    3236 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)