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Responsabilità civile Tutela Consumatori

Liquidazione equitativa del danno: la Cassazione boccia il risarcimento arbitrario (Cass. civ. n. 12301/2026)

La Cassazione ribadisce che la liquidazione equitativa del danno non può trasformarsi in una decisione arbitraria: il giudice deve spiegare i criteri utilizzati per quantificare il risarcimento e deve pronunciarsi sugli accessori del credito risarcitorio, garantendo il principio dell’integrale ristoro del danno subito dal danneggiato

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una passeggera vittima del furto di gioielli di elevato valore durante un viaggio notturno su una carrozza letto di TRENITALIA. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità del vettore ma aveva ridotto il risarcimento da 120.000 euro a 20.000 euro senza indicare i criteri utilizzati per la quantificazione. Secondo la Suprema Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. deve essere sempre ancorata agli elementi probatori acquisiti e non può risolversi in una determinazione arbitraria. Inoltre, il giudice deve esaminare espressamente la questione relativa a rivalutazione monetaria e interessi compensativi, trattandosi di componenti essenziali del ristoro del danno. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio.

LA VICENDA

Una viaggiatrice subiva il furto di numerosi gioielli durante un viaggio notturno dopo essere stata trasferita da una vettura letto a una sistemazione meno sicura. Ottenuto in primo grado un risarcimento di 120.000 euro, vedeva l’importo ridotto in appello a 20.000 euro. La Cassazione ha ritenuto illegittima tale riduzione per carenza di motivazione e ha disposto un nuovo esame della controversia.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RISARCIMENTO DEL DANNO – Liquidazione equitativa – Obbligo di motivazione – Limiti del potere discrezionale del giudice – Necessità di ancoraggio agli elementi probatori – Interessi compensativi e rivalutazione monetaria – Omessa pronuncia – Cassazione con rinvio

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., pur costituendo espressione di un potere discrezionale del giudice, non può tradursi in una determinazione arbitraria dell’importo dovuto, ma deve essere sorretta dall’indicazione degli elementi di fatto e dei criteri logico-giuridici utilizzati per la quantificazione, consentendo il controllo sul rispetto del principio dell’integrale ristoro del danno. Ne consegue che è affetta da vizio di motivazione apparente la sentenza che riduca drasticamente il quantum risarcitorio senza esplicitare il percorso valutativo seguito. Inoltre, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla spettanza di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, quali componenti del credito risarcitorio, ove ritualmente richiesti dalla parte.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza del 02/05/2026, n. 12301

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.a A.A. adiva il Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento della responsabilità di TRENITALIA Spa per i danni subiti in conseguenza del furto di preziosi occorso tra il 17 e il 18 novembre 2012 e la conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di Euro 150.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia. A fondamento della domanda l’attrice esponeva di aver acquistato un biglietto per un posto singolo in “vettura letto classica” sull'(Omissis) con partenza da B e arrivo a R, scegliendo tale sistemazione per le specifiche garanzie di sicurezza, videosorveglianza e vigilanza notturna del cuccettista pubblicizzate dal vettore con il claim “sicurezza e privacy”, elementi che giustificavano il prezzo del biglietto superiore al doppio rispetto alle categorie inferiori. Una volta salita a bordo, tuttavia, il personale le comunicava che, a causa di un guasto tecnico alla vettura assegnata, era stata “riposizionata” in una cuccetta “C4 confort”, tipologia di carrozza priva dei medesimi standard di protezione e di videosorveglianza. Nonostante le vivaci rimostranze e l’adozione di precauzioni personali, quali l’occultamento della borsa con i gioielli sotto il soprabito e la chiusura della porta della cabina, la A.A. constatava al mattino il furto della cartella contenente numerosi monili di pregio, molti dei quali di origine ereditaria e di marchi di alta gioielleria quali B.B., C.C. e D.D., tra cui un orologio Panthère in oro e diverse parure di perle, smeraldi e brillanti. La cabina risultava aperta senza segni di effrazione, tant’è che il controllore entrava al mattino senza bussare, e il personale di bordo si palesava solo in prossimità dell’arrivo, rifiutando di dar corso a qualsivoglia intervento immediato volto a ispezionare i bagagli dei passeggeri in arrivo.

TRENITALIA Spa si costituiva eccependo l’inapplicabilità della disciplina degli artt. 1783 ss. c.c., il concorso di colpa della danneggiata per non aver consegnato i beni in custodia e la mancata prova del valore degli stessi.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria testimoniale con l’escussione della cognata e della figlia dell’attrice – le quali confermavano dettagliatamente che la A.A. aveva portato con sé l’intero portagioie non volendo lasciarlo in una casa incustodita e fornivano riscontri precisi sulla tipologia dei gioielli – accoglieva la domanda equiparando il gestore delle carrozze letto all’albergatore ex art. 1786 c.c. e condannava la convenuta al pagamento di Euro 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale, liquidato in via equitativa, rigettava però la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Avverso tale sentenza TRENITALIA Spa proponeva appello, censurando l’ammissibilità dei testi e la quantificazione “astratta” del danno, mentre la A.A. proponeva appello incidentale reiterando le istanze di C.T.U. medico – legale, per accertare il danno non patrimoniale occorsole, e C.T.U. estimatoria e il deferimento del giuramento suppletorio, onde determinare il valore dei beni che le erano stati sottratti.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5247/2024, confermava la responsabilità di TRENITALIA Spa per inadempimento contrattuale e colpa grave nella sorveglianza, ma accoglieva la doglianza del vettore circa l’ammontare del risarcimento.

I giudici di secondo grado, pur riconoscendo l’impossibilità di una prova precisa del valore dei gioielli rubati e pur negando i mezzi istruttori integrativi richiesti dall’appellata, definivano “non corretta” la liquidazione di primo grado e riformavano la sentenza, riducendo drasticamente il risarcimento alla somma forfettaria di Euro 20.000,00, ritenendo l’importo precedente privo di riscontri oggettivi, e rigettavano altresì l’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per difetto di prova.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A.A., formulando due motivi, corredato di memoria, cui ha resistito con controricorso TRENITALIA Spa.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello operato una riduzione arbitraria del quantum risarcitorio, riducendolo da Euro 120.000,00 a Euro 20.000,00 senza fornire alcuna spiegazione circa l’iter logico seguito. La ricorrente censura il fatto che il giudice di secondo grado, dopo aver confermato l’esistenza del danno e ammesso la prova testimoniale e fotografica per accertare quali preziosi erano stati sottratti e il loro valore, abbia utilizzato il potere equitativo non per colmare le difficoltà di quantificazione del danno, ma per abbattere dell’85% la somma riconosciutale dal Tribunale, finendo per violare il principio di effettività del ristoro.

Tale statuizione risulterebbe, ad avviso della ricorrente, ancor più viziata per avere la Corte d’Appello negato ingresso alla C.T.U. estimatoria e al giuramento suppletorio (richiesti proprio per ancorare la liquidazione equitativa a parametri di mercato basati sulle foto in atti), sanzionandola di fatto per una mancanza di prova che il giudice stesso aveva contribuito a determinare, non esercitando i suoi poteri istruttori.

La ricorrente si duole anche dell’omessa pronuncia per non avere la corte territoriale tenuto conto, ai fini della quantificazione del danno subito, della denuncia penale e per non avere neppure preso in considerazione le istanze istruttorie, volte a determinare l’ammontare del danno subito.

Il motivo è fondato p.q.r.

La Corte d’Appello ha fatto un uso distorto del potere di liquidazione equitativa. Se, da un lato, ha correttamente chiarito le ragioni che l’hanno indotta a rivedere il quantum stabilito in primo grado – censurando l’adesione acritica del Tribunale alle stime unilaterali della ricorrente – dall’altro è incorsa in un evidente deficit motivazionale nel determinare la somma di Euro 20.000,00.

L’equità prevista dall’art. 1226 c.c. ha la funzione di colmare una lacuna probatoria sulla precisa entità del danno, ma deve rimanere “ancorata” alle emergenze istruttorie, seppur parziali. Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente riconosciuto l’esistenza di beni di lusso (preziosi B.B., C.C., perle, zaffiri, brillanti ed altro), convalidandone la prova tramite certificati di garanzia (almeno per alcuni dei preziosi) e corredo fotografico (per gli altri); ciononostante, ha liquidato il danno in una misura forfettaria senza esplicitare alcun criterio di raccordo tra il valore dei beni (il cui furto è stato ritenuto provato) e la cifra finale. Si palesa, dunque, una contraddizione insanabile tra le premesse istruttorie – che attestavano che i beni sottratti erano di elevato valore – e l’esito liquidatorio drasticamente ridotto che ha trasformato l’equità in puro arbitrio, privandola di parametri oggettivi e verificabili.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 7/04/2014, n. 8053), la motivazione deve ritenersi meramente apparente quando non permette di ricostruire l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione. L’affermazione “Appare, invece, equo riconoscere detto danno patrimoniale, alla luce della documentazione versata in atti e delle ulteriori emergenze istruttorie, nella minore misura di Euro 20.000,00” si risolve in una formula di stile priva di contenuto precettivo, poiché non chiarisce quale valore specifico sia stato attribuito ai singoli preziosi né quale coefficiente di riduzione sia stato applicato rispetto ai certificati di garanzia e al valore dei gioielli emergenti dalle foto agli atti e dalle prove testimoniali.

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto; sicché, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 28/07/2025, n. 21607; Cass. 23/12/2024, n. 34108; Cass. 2/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n. 22272). Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (ridotta al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. 20/06/2019, n. 16595).

In altre parole, il giudice del merito, una volta accertata la sussistenza del danno, può procedere alla liquidazione equitativa solo se la prova del suo preciso ammontare sia impossibile o notevolmente difficoltosa. Ma anche in presenza di tali condizioni, egli deve indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato, precisando di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto (Cass. 9/05/2001, n. 6426; Cass. 16/07/2002, n. 10271; Cass. 29/07/2005, n. 16094; Cass. 31/01/2018, n. 2327). Sebbene la liquidazione equitativa non esiga un’esposizione analitica delle singole componenti, essa richiede, infatti, quantomeno l’indicazione degli elementi di fatto utilizzati.

Data l’assenza nella specie di tale sforzo motivazionale, volto a collegare il pregio dei beni accertati alla somma finale liquidata, la statuizione si presenta arbitraria e oggettivamente inverificabile nel suo nesso tra le premesse di fatto e la somma finale liquidata.

Non può essere accolta, invece, la denuncia di omessa pronuncia, perché il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 5/07/2016, n. 13716; Cass. 20/10/2017, n. 24830; Cass. 18/03/2013, n. 6715).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., congiuntamente alla violazione delle norme sostanziali sul risarcimento del danno (artt. 1218 e 1223 c.c.), in riferimento all’art. 360, 1 comma, n. 4 e n. 3 c.p.c.

La corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e rideterminare il quantum risarcitorio, avrebbe infatti omesso di statuire sugli accessori del credito – interessi e rivalutazione monetaria – che pure erano stati oggetto di specifica domanda e di accoglimento nel precedente grado di giudizio. Avrebbe così disconosciuto la natura dell’obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale (non pecuniario) o da illecito che, per consolidato orientamento di legittimità (Cass. 22/04/2024, n. 10798; Cass. 27/12/2022, n. 37798), configura un debito di valore e non di valuta. Essa non ha ad oggetto una somma di denaro predeterminata, bensì la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella stessa misura in cui si sarebbe trovato se l’evento lesivo non si fosse verificato. Ne consegue che, per garantire l’integralità del risarcimento, il giudice era tenuto a riconoscere congiuntamente la rivalutazione monetaria, finalizzata a ristorare il cosiddetto “danno emergente”, adeguando la somma al mutato potere d’acquisto della moneta intercorso tra l’evento (il furto) e la liquidazione, e gli interessi compensativi, volti a indennizzare il “lucro cessante”, ovvero il nocumento finanziario subìto per la mancata disponibilità del capitale nel medesimo arco temporale.

Il motivo è fondato.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. 01/07/2002, n. 9517; Cass. 08/08/2003, n. 11961; Cass. 16/09/2004, n. 18653): la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. 1/02/2023, n. 2979).

Gli interessi compensativi non sono dovuti qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito; tale rivalutazione si sostituisce, infatti, al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell’art. 1224 c.c., verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l’obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. 28/06/2006, n. 14975).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

Benché l’odierna ricorrente avesse esplicitamente richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi sulla somma rivalutata, nell’impugnata sentenza risulta apoditticamente liquidata la complessiva somma di Euro 20.000,00, non risultando pertanto evincibile se la corte di merito abbia in effetti considerato e liquidato anche i medesimi.

3. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

CONCLUSIONE

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2026.

 

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