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Lite temeraria Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Tutela del patrimonio

Conto cointestato e successione: presunzione di contitolarità e donazione indiretta (Cass. 5009/2026)

Conto corrente cointestato e successione: presunzione di contitolarità superabile e limiti alle nuove allegazioni in appello

La Corte di Cassazione conferma che la cointestazione di un conto corrente comporta una presunzione di contitolarità paritaria, superabile però con prova contraria.
Nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha attribuito l’intera provvista al de cuius, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
È dichiarata inammissibile in appello la deduzione della donazione indiretta, perché introduce un nuovo thema decidendum.
La Corte esclude vizi di motivazione e ribadisce che la prova dell’animus donandi deve essere rigorosa e specifica.
Confermata, infine, la condanna per lite temeraria e il rigetto integrale del ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SUCCESSIONI – Conto corrente cointestato – Presunzione di contitolarità ex art. 1298 c.c. – Superamento mediante presunzioni semplici – Donazione indiretta – Deduzione in appello – Inammissibilità – Onere della prova – Lite temeraria

In tema di conto corrente bancario cointestato, la presunzione di contitolarità delle somme depositate, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., ha natura di presunzione legale relativa (iuris tantum) e può essere superata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a dimostrare che le somme appartengono in via esclusiva ad uno dei correntisti.
È inammissibile la deduzione, per la prima volta in appello, della sussistenza di una donazione indiretta, in quanto introduce un nuovo tema di indagine (thema decidendum), in violazione dei limiti di cui all’art. 345 c.p.c.
La prova dell’animus donandi deve essere rigorosa e non può desumersi da mere allegazioni astratte o dalla sola cointestazione del conto.
Ne consegue che, ove tale prova manchi, le somme possono essere integralmente ricondotte al de cuius e incluse nella massa ereditaria.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/03/2026, n. 5009

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale B.B. chiese al Tribunale di Palermo di dichiarare l’apertura della successione del fratello I.I., deceduto ab intestato il 27.7.2010, e di accertare che il conto corrente, cointestato al de cuius ed alla sorella J.J., convenuta in giudizio insieme a A.A., era stato alimentato con somme appartenenti al defunto con conseguente condanna di J.J. alla restituzione alla massa ereditaria delle somme illegittimamente prelevate dai depositi.

Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva, dichiarò aperta la successione di I.I., statuì che tutte le somme di denaro depositate in conti cointestati appartenevano, in via esclusiva, al de cuius e, conseguentemente, condannò J.J. a versare quanto illegittimamente prelevato alla massa ereditaria.

Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello J.J. e A.A. sulla base di tre motivi.

Le appellanti contestarono le conclusioni a cui era giunto il Tribunale circa l’esclusiva appartenenza al de cuius dei depositi contestati, sostenendo che metà di dette somme fossero state oggetto di atto di liberalità da parte del de cuius; contestarono, altresì, la correttezza dell’elenco dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, chiedendone la correzione e si dolsero dell’erroneo inserimento nell’asse ereditario di un debito di Euro 25.000,00 derivante dall’incasso di un titolo cointestato al de cuius ed a J.J.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 06.10.2019, rigettò l’appello.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello ritenne che, a fronte della decisione del Tribunale, che aveva ravvisato indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esclusiva proprietà del de cuius delle somme depositate sul conto cointestato con la sorella, le appellanti non avessero svolto specifiche censure e si erano limitate a dedurre, per la prima volta in appello, che la cointestazione del conto fosse riconducibile ad una donazione indiretta; sotto tale profilo, la censura era però inammissibile, perché la deduzione dell’esistenza di atti di liberalità introduceva un nuovo tema di indagine non consentito in sede di gravame.

La Corte distrettuale respinse, inoltre, la doglianza relativa all’erroneo inserimento di un debito a carico di J.J., pari ad Euro 25.000,00, derivante dalla riscossione del titolo cointestato con il fratello defunto, ritenendo che il titolo disinvestito e reinvestito con l’acquisto di altro titolo appartenesse in via esclusiva al de cuius; di conseguenza J.J. era debitrice nei confronti del fratello delle somme indebitamente riscosse.

2. A.A., in proprio e quale erede di J.J., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

B.B., C.C., D.D. e E.E., quali eredi di K.K., nonché F.F., G.G. ed H.H. hanno resistito con distinti controricorsi.

Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n.149 del 2022.

A.A., in proprio e quale erede di J.J., ha chiesto la decisione del ricorso ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.; dell’art. 1298 cod. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la stringata motivazione della sentenza non consenta di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte d’Appello nella parte in cui ha incluso nel patrimonio ereditario l’interezza delle somme depositate sui conti cointestati al de cuius ed a J.J.

In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che lo stesso attore aveva prospettato che la cointestazione dei conti con la sorella era stata determinata da un atto di liberalità da parte del fratello e che l’animus donandi era emerso dalle risultanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1298 cod. civ. e degli artt. 1854 e 2728 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la prova del superamento della presunzione di contitolarità poteva essere raggiunta solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, non riconducibili alla semplice appartenenza di tali somme al de cuius; nel caso di specie, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della volontà del de cuius di garantire un’esistenza dignitosa alla sorella, in precarie condizioni di salute, attraverso la donazione indiretta di tali somme.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 77/2018).

Trattasi di una presunzione legale juris tantum che dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000) volte a dimostrare non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.

La Corte d’Appello, a fronte della decisione del Tribunale, che aveva ravvisato indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esclusiva proprietà del de cuius delle somme depositate sul conto cointestato con la sorella, ha rilevato come il motivo d’appello fosse fondato sull’allegazione che la metà delle somme cointestate sarebbero state oggetto di donazione da parte del de cuius in favore della sorella.

La Corte d’Appello ha aggiunto che detta allegazione era stata svolta per la prima volta in grado d’appello e, poiché ampliava il thema decidendum in relazione alla sussistenza dell’animus donandi, l’ha ritenuta inammissibile ai sensi dell’art.345 c.p.c.

Quanto al superamento della presunzione di contitolarità delle somme cointestate ed al de cuius e J.J., la Corte d’Appello ha recepito le ragioni sulle quali il Tribunale – valorizzando, da un lato, le risultanze della documentazione contabile acquisita in ottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. che comprovavano la provenienza delle somme, dall’altro, il confronto fra la condizione economica del de cuius, titolare di un “discreto patrimonio immobiliare”, e la condizione della sorella, “che era nullatenente” – aveva ritenuto che le somme esistenti sui conti correnti o investiti in titoli appartenessero in via esclusiva al de cuius. Si deve aggiungere, come evidenziato nella proposta di definizione anticipata, “che la Corte d’Appello, pur affermando l’inammissibilità della deduzione circa l’esistenza di una donazione indiretta realizzata per effetto della cointestazione (affermazione che non appare di per sé erronea, essendo evidente come la nuova allegazione in appello, implichi un evidente ampliamento del thema decidendum, in violazione del limite preclusivo posto dall’art. 183 co. 6 c.p.c.), ha altresì affermato che comunque, e nel merito, non era stata offerta alcuna prova dell’animus donandi che doveva accompagnare la cointestazione”. Tale rilevata carenza di prova della liberalità è criticata dalla ricorrente sulla base di rilievi astratti, che non evidenziano alcuna violazione configurabile quale vizio del ragionamento presuntivo recepito dalla Corte d’Appello.

La motivazione si sottrae pertanto al vizio di apparenza, perché, aderendo alle motivazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che le censure non fossero idonee ad attingere la decisione del Tribunale con riferimento al superamento della presunzione di contitolarità delle somme rinvenute sui libretti e sui conti correnti cointestati al defunto I.I., ragione per la quale dette somme concorrevano a formare per intero la massa ereditaria e, quanto alle somme incassate per metà prima dell’apertura della successione, J.J. fosse tenuta alla restituzione in favore della massa ereditaria.

In definitiva, la sentenza impugnata, nel riconoscere che le somme depositate sul conto corrente cointestato I.I. e J.J. fossero di esclusiva appartenenza del de cuius ha fatto corretta applicazione dell’art.1298 c.c., con congrua motivazione che soddisfa i requisiti dell’art.132 c.p.c. (Cass. S.U., n.8053/2014).

Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., non avendo la Corte d’Appello di Palermo statuito sulla domanda di correzione dell’elenco dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, indicandoli secondo le risultanze catastali dei titoli di provenienza e della ctu.

Il motivo è infondato, in quanto si denuncia non già l’omesso esame di un motivo di appello ma la omessa correzione di un preteso errore materiale nell’indicazione delle risultanze catastali degli immobili oggetto di causa, che non integra l’ipotesi di cui all’art.112 c.p.c. sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il presunto errore materiale della sentenza di primo grado, ove non sfoci in errore di giudizio, può essere emendato dal giudice di merito attraverso il procedimento di cui all’art.287 c.p.c.

Poiché la decisione è conforme alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n.149 del 2022, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del D.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti B.B., C.C., D.D., E.E., che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna inoltre la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti F.F., G.G., H.H., che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento, a favore di ciascun gruppo di controricorrenti come sopra individuato, di una somma ulteriore di Euro 3.500,00, nonché, ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del D.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 30 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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