Quando un appartamento appartiene a più persone, come nel caso di fratelli che ereditano l’immobile dei genitori o di coniugi in comunione dei beni, può sorgere un dubbio frequente: chi deve partecipare all’assemblea di condominio e chi può votare?
La normativa condominiale fornisce indicazioni precise, soprattutto per quanto riguarda la convocazione e l’esercizio del diritto di voto.
Convocazione dell’assemblea in caso di comproprietà
Quando un’unità immobiliare è intestata a più soggetti, l’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i comproprietari, salvo un’eccezione importante: la convivenza.
Se i comproprietari vivono nella stessa abitazione, come accade spesso tra marito e moglie in regime di comunione dei beni, l’amministratore può inviare un unico avviso indirizzato a entrambi presso la stessa residenza.
Diverso è il caso di comproprietari che non convivono tra loro. Pensiamo, ad esempio, a più fratelli che possiedono insieme un appartamento ereditato. In questa situazione l’amministratore dovrà inviare una convocazione separata per ciascun comproprietario.
Se vuoi approfondire le modalità con cui l’amministratore deve procedere alla convocazione dell’assemblea, puoi leggere l’articolo su come si convoca l’assemblea condominiale:
https://www.studiolegalecalvello.it/come-convocare-assemblea-condominiale/
Cosa succede se non tutti i comproprietari ricevono l’avviso?
Può accadere che uno dei comproprietari riceva l’avviso mentre altri no. In questo caso è importante sapere che chi ha ricevuto la convocazione non può contestare la mancata comunicazione agli altri.
La possibilità di impugnare la delibera, infatti, spetta soltanto ai comproprietari che non sono stati avvisati della riunione.
Se vuoi capire meglio quali sono le conseguenze della mancata convocazione, puoi approfondire l’argomento nell’articolo dedicato a che succede se un condomino non riceve l’avviso di convocazione:
https://www.studiolegalecalvello.it/mancata-ricezione-avviso-convocazione-assemblea/
Tutti possono partecipare, ma il voto è uno solo
Dal punto di vista della partecipazione, tutti i comproprietari hanno diritto a presenziare all’assemblea. Possono quindi prendere parte alla riunione, intervenire nella discussione e seguire lo svolgimento dei lavori.
Diverso è invece il discorso sul diritto di voto.
Nel sistema condominiale, infatti, l’unità immobiliare rappresenta un’unica posizione condominiale. Di conseguenza, i comproprietari devono esprimere un solo voto complessivo.
Per questo motivo è necessario che tra loro venga individuato un rappresentante comune, incaricato di esprimere la volontà condivisa durante la votazione.
Se vuoi capire meglio come funziona il sistema delle deleghe nelle riunioni condominiali, puoi leggere l’approfondimento su come funziona la delega in assemblea di condominio:
https://www.studiolegalecalvello.it/delega-assemblea-condominiale-come-funziona/
Serve una delega scritta tra comproprietari?
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, non è sempre necessario un mandato scritto.
Questo perché ogni comproprietario dispone di poteri di gestione ordinaria sul bene comune, tra i quali rientra anche la partecipazione alle assemblee condominiali e l’espressione del voto.
Naturalmente, per evitare conflitti o contestazioni tra i titolari dell’immobile, è sempre consigliabile accordarsi preventivamente sulla posizione da assumere durante la votazione.



