Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/03/2026, n. 5069
La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cosa in custodia in relazione alla caduta di una cittadina su una scalinata comunale deteriorata. I giudici di merito avevano riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata, riducendo il risarcimento. La Suprema Corte censura la decisione d’appello per motivazione apparente, rilevando che il giudice non aveva individuato una concreta condotta colposa della vittima idonea a incidere sul nesso causale. La mera conoscenza dello stato dei luoghi non basta a fondare il concorso di colpa. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Responsabilità civile – Danno da cose in custodia – Responsabilità della P.A. – Concorso di colpa del danneggiato – Necessità di accertamento concreto della condotta colposa – Motivazione apparente – Sussistenza
In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., incorre in vizio di motivazione apparente il giudice che, pur riconoscendo il difetto di manutenzione del bene custodito, escluda o riduca la responsabilità del custode attribuendo rilievo alla condotta del danneggiato senza individuare in concreto una specifica condotta colposa di quest’ultimo. La mera conoscenza dello stato dei luoghi o delle cattive condizioni della cosa non è sufficiente a integrare il concorso di colpa del danneggiato né a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
L’ORDINANZA
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.A. in data 21/05/2013, nell’abitato del Comune di Imperia, verso le ore 20.15, cadde su uno scalino della scalinata che conduce dalla piazza (Omissis) alla strada carrabile per C e riportò lesioni alla gamba sinistra. La A.A. convenne, quindi, in giudizio il Comune al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
2. Il Comune si costituì in causa e contestò la domanda.
3. Il Tribunale di Imperia accolse la prospettazione della A.A. ma, ritenendo un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., dimezzò la posta risarcitoria e condannò l’ente locale al pagamento della somma di Euro 16.422,25.
4. La A.A. propose appello.
5. Il Comune di costituì in giudizio in fase d’impugnazione e resistette alla domanda di modifica della sentenza di primo grado.
6. La Corte d’Appello di Genova ha, con la sentenza n. 993 del 27/09/2022, rigettato l’impugnazione.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione A.A., con atto affidato a tre motivi.
8. Resiste con controricorso il Comune di Imperia.
9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivo: in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione formulata da parte appellante in sede di comparsa conclusionale, in ordine alla inammissibilità dell’avversaria comparsa di costituzione e risposta per difetto di procura alle liti. Il motivo concerne la mancata indicazione nella procura alle liti dell’essere il potere difensivo attribuito anche per la fase di appello.
Il motivo è infondato, in quanto la questione è stata posta unicamente con la comparsa conclusionale in appello, come ammesso dalla stessa difesa della A.A. e, quindi tardivamente, con conseguente preclusione all’esame in questa sede.
Inoltre, per costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7/01/2003 n. 40; Cass. 21/06/2018 n. 16372) il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, come accaduto nel caso di specie, deve intendersi riferito all’intero giudizio di merito, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello.
2. II motivo: in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.: violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuta la violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per travisamento di fatto e delle risultanze istruttorie. Con questo motivo la A.A. si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile in forza dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto comportante l’allegazione di un fatto nuovo, l’interpretazione del fatto storico fornita in grado di appello, in base alla quale la caduta non si sarebbe verificata su uno scalino lungo il corso della scalinata come accertato dal Tribunale all’esito dell’istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, ma su di uno scalino sito nella piazza da cui la scalinata diparte.
Il motivo deve essere esaminato dopo il terzo, che appare dirimente, per le considerazioni che si vanno a esporre.
3. III motivo: in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ. per la errata individuazione del concorso colposo della A.A. nell’evento dannoso e mancato integrale addebito dello stesso al Comune di Imperia ex art. 2051 cod. civ. La Corte d’Appello ha errato nel ritenere sussistente il contributo causale della A.A. all’evento, addirittura di portata tale da elidere (almeno parzialmente) il nesso causale tra fatto ed evento conseguenza e, quindi, in guisa da escludere la responsabilità del Comune, che, nella fattispecie, è di tipo oggettivo.
La ricorrente censura la sentenza d’appello per avere questa ritenuto che il comportamento della A.A. avesse avuto una rilevanza causale autonoma tale da escludere la responsabilità del custode per la cattiva manutenzione della strada. Il detto motivo è, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U 24/07/2013 n. 17931), riqualificabile quale impugnazione di motivazione apparente, ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.
4. Il motivo è fondato, previa la detta riqualificazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, codice di rito civile, atteso che la Corte d’Appello non individua, in concreto, in cosa sarebbe consistita la colpa (benché in astratto suscettibile di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) della A.A., poiché non sono specificamente individuate o richiamate, dai giudici di merito, circostanze tali dalle quali poter desumere che la A.A. aveva percorso la scalinata, che pacificamente risultava ammalorata e comunque degradata, in maniera avventata o comunque incauta. Il dato dell’ammaloramento della scalinata è ammesso dalla stessa difesa del Comune. Non risulta, peraltro, in alcun modo che la A.A. avesse posto in essere una condotta imprevedibile, quale, nella specie, sarebbe stata la posa del piede su di un gradino già apparentemente ammalorato. È, viceversa, sostanzialmente incontestato che la A.A. nell’effettuare la discesa appoggiò il piede su di un gradino che cedette sotto il suo peso ma che non risultava già essere scalfito o diruto o divelto o corroso dagli agenti atmosferici o scivoloso per erba o muschio.
5. La Corte d’Appello non specifica alcuna concreta condotta colposa da parte della danneggiata e poggia le sue affermazioni sull’essere la scalinata vicina all’abitazione della A.A., cosicché questa sarebbe stata incauta nel percorrerla, pur conoscendone le cattive condizioni, e pur essendo la gradinata la via più celere per recarsi ai cassonetti dell’immondizia senza percorrere, con maggior rischio e lunghezza, la strada carrabile. La Corte territoriale è, dunque, incorsa in erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio, avendo erroneamente qualificato provato un possibile antecedente logico di un fatto in base al riscontro del verificarsi di quest’ultimo: e, in particolare, per aver considerato accaduto l’evento quale conseguenza dell’omissione di una determinata condotta, per il solo fatto che l’evento si è verificato. Il giudice territoriale è incorso, così, nel vizio di motivazione apparente che si ha allorquando la sentenza risulti composta da argomentazioni tra esse incompatibili (Cass. 3/03/2022 n. 7090), in particolare non appare compatibile l’affermazione dell’essere la scalinata ammalorata con la mancanza di accortezza da parte della A.A., che viene meramente presunta per abitare la danneggiata nelle vicinanze della scala. L’aporia logica, prima che giuridica, è evidente.
6. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe il secondo motivo, poiché è irrilevante individuare dove fosse esattamente caduta la A.A., se all’inizio della scalinata ovvero nel corso della discesa della stessa, posto che comunque alla sua condotta, alla stregua delle risultanze di causa e nei limiti di quanto è dato sindacare in questa sede di legittimità, non può ascriversi una rilevanza causale quale quella predicata dai giudici di merito (e salva una rivalutazione delle
circostanze ed un nuovo e corretto giudizio sul nesso di causa tra il sinistro ed una condotta, specificamente indicata quale colposa).
In conclusione, il terzo motivo è accolto, con assorbimento del secondo. Il primo motivo è rigettato.
7. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è rinviata allo stesso giudice d’appello indicato in dispositivo, in diversa composizione personale, che nel procedere al giudizio di rinvio dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito secondo il seguente principio di diritto: “Incorre in vizio di motivazione il giudice che afferma la mancanza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode ed esclude al contempo la responsabilità del custode a fronte di un comportamento del danneggiato che non verifica essere stato almeno colposo”.
8. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.
9. Per la natura della causa petendi, va, di ufficio, disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dell’originaria attrice oggi ricorrente, ai sensi dell’art. 52D.Lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità della ricorrente.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 22 gennnaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2026.



