Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Durante una trattativa per l’acquisizione di un’azienda o l’ingresso di un investitore, la società interessata all’operazione può ottenere accesso a informazioni particolarmente delicate: bilanci, margini di profitto, portafoglio clienti, contratti strategici, progetti industriali e know-how riservato. Se queste informazioni vengono divulgate oppure utilizzate per finalità estranee alla trattativa, la violazione dell’accordo di riservatezza (NDA) può provocare danni economici rilevanti, anche quando l’acquisizione o l’investimento non vengono conclusi. La società danneggiata può valutare azioni per impedire ulteriori utilizzi delle informazioni e ottenere un congruo risarcimento, purché ne ricorrano i presupposti. Come Studio Legale Calvello, esaminiamo il contenuto degli accordi, le condotte contestate e le conseguenze patrimoniali per individuare le tutele concretamente esercitabili.
Quando si verifica una violazione dell’NDA durante un’acquisizione societaria o una trattativa di investimento
Le operazioni di acquisizione societaria, investimento industriale e ingresso di nuovi soci richiedono frequentemente uno scambio di informazioni che l’impresa non renderebbe disponibili a soggetti estranei. Prima di avviare una due diligence, il potenziale acquirente o investitore sottoscrive normalmente un accordo di riservatezza (NDA), con il quale assume obblighi relativi alla protezione delle informazioni ricevute, alla loro utilizzazione e alla comunicazione a eventuali consulenti o soggetti autorizzati.
La violazione può verificarsi quando il destinatario comunica documenti riservati a terzi non autorizzati, utilizza dati commerciali per sviluppare un’attività concorrente oppure sfrutta le conoscenze acquisite per ottenere vantaggi economici indipendenti dall’operazione negoziata. Un esempio particolarmente delicato riguarda il potenziale acquirente che, dopo aver esaminato il portafoglio clienti e le condizioni economiche dei principali contratti, interrompe la trattativa e utilizza quelle informazioni per contattare direttamente clienti o fornitori della società che intendeva acquisire.
Situazioni analoghe possono riguardare un fondo di investimento che divulga informazioni finanziarie riservate, una società industriale che utilizza progetti tecnici acquisiti durante la due diligence oppure un potenziale partner che sfrutta un business plan per sviluppare autonomamente un’iniziativa commerciale. In questi casi occorre distinguere la semplice conoscenza delle informazioni dal loro utilizzo contrario agli obblighi assunti. La circostanza che una trattativa non sia andata a buon fine, infatti, non dimostra di per sé una violazione dell’NDA, così come il successivo svolgimento di un’attività concorrente non costituisce automaticamente un illecito.
La valutazione dipende anzitutto dal contenuto dell’accordo: quali informazioni siano considerate confidenziali, quali utilizzi siano consentiti, chi possa accedere ai documenti, per quanto tempo operino gli obblighi di riservatezza e quali eccezioni siano previste. È particolarmente importante verificare se l’NDA vieti espressamente l’utilizzo delle informazioni per finalità diverse dalla valutazione dell’acquisizione o dell’investimento. La clausola può assumere rilievo anche quando non vi sia stata una divulgazione esterna, ma il destinatario abbia impiegato internamente i dati ricevuti per ottenere un vantaggio commerciale.
La tutela può estendersi oltre il rapporto contrattuale. Quando le informazioni possiedono i requisiti previsti dagli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, può trovare applicazione la disciplina dei segreti commerciali. Occorre che si tratti di informazioni segrete, dotate di valore economico proprio in quanto segrete e sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate. La sottoscrizione di un NDA costituisce un elemento utile a dimostrare l’adozione di misure di protezione, ma non rende automaticamente ogni documento aziendale un segreto commerciale tutelato dalla legge.
Il problema assume particolare rilievo quando la controparte è un concorrente diretto o un operatore interessato a entrare nello stesso mercato. L’accesso a prezzi, margini, processi produttivi e strategie commerciali può consentirgli di ridurre i costi di sviluppo, formulare offerte più competitive o acquisire rapporti commerciali già consolidati. Per l’impresa che ha condiviso i propri dati, il pregiudizio può quindi manifestarsi anche dopo diversi mesi dalla conclusione delle trattative.
Responsabilità dell’acquirente, dell’investitore e dei consulenti che utilizzano informazioni aziendali riservate
Quando emerge una possibile violazione dell’NDA, occorre individuare chi abbia assunto gli obblighi di riservatezza e chi abbia materialmente utilizzato o divulgato le informazioni. Nelle acquisizioni societarie, infatti, i documenti vengono spesso esaminati da una pluralità di soggetti: amministratori della società acquirente, consulenti finanziari, advisor M&A, commercialisti, professionisti incaricati della due diligence e rappresentanti di eventuali finanziatori. Non tutti assumono necessariamente le medesime obbligazioni, né la responsabilità di ciascuno può essere affermata prescindendo dal ruolo concretamente svolto.
Se il potenziale acquirente ha sottoscritto l’NDA e successivamente ne viola gli obblighi, può configurarsi una responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile. La società danneggiata deve individuare l’obbligazione violata e allegare l’inadempimento, mentre la ripartizione dell’onere probatorio segue le regole proprie della responsabilità contrattuale. Per ottenere il risarcimento occorre comunque dimostrare l’esistenza del danno e il collegamento causale con la condotta contestata. Il destinatario delle informazioni può essere chiamato a rispondere anche dell’operato dei soggetti dei quali si sia avvalso nell’adempimento, secondo i presupposti dell’articolo 1228 del Codice civile.
La posizione dei consulenti esterni richiede un esame distinto. Un advisor che abbia sottoscritto direttamente un impegno di riservatezza può rispondere della sua violazione. Quando invece non sia parte dell’NDA, l’eventuale responsabilità deve essere ricostruita sulla base degli obblighi effettivamente assunti, della condotta tenuta e delle altre disposizioni applicabili. Non è sufficiente che un professionista abbia partecipato alla due diligence per attribuirgli automaticamente la responsabilità della divulgazione.
Un’ulteriore questione riguarda l’utilizzo delle informazioni da parte di società controllate, collegate o appartenenti allo stesso gruppo dell’investitore. L’NDA può prevedere che determinati soggetti ricevano documenti riservati esclusivamente per valutare l’operazione e a condizioni specifiche. Se i dati vengono trasferiti ad altre società per finalità commerciali autonome, occorre verificare se tale comunicazione fosse autorizzata e quali obblighi gravassero sul soggetto che l’ha effettuata. L’appartenenza al medesimo gruppo societario non equivale, da sola, a un’autorizzazione generale alla circolazione delle informazioni.
La responsabilità può assumere anche natura extracontrattuale quando la condotta integri un illecito autonomo, come l’acquisizione o l’utilizzazione illecita di segreti commerciali oppure, ricorrendone gli elementi, un atto di concorrenza sleale. Le diverse forme di tutela richiedono una verifica dei rispettivi presupposti e non consentono una duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Particolare attenzione merita la fase precedente alla conclusione dell’acquisizione. L’articolo 1337 del Codice civile impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del contratto. La responsabilità precontrattuale può quindi assumere rilievo quando una parte abbia utilizzato il negoziato in modo scorretto, per esempio per ottenere informazioni riservate senza un effettivo interesse all’operazione. La sola interruzione delle trattative, però, non comporta automaticamente responsabilità: occorre accertare una condotta contraria alla buona fede e un danno causalmente riconducibile a tale comportamento.
Per questa ragione, nelle operazioni economicamente rilevanti, l’esame dell’NDA deve essere coordinato con la lettera di intenti, gli eventuali accordi di esclusiva, le regole di accesso alla data room e le comunicazioni intervenute tra le parti. Documenti apparentemente separati possono concorrere a definire i limiti dell’utilizzo delle informazioni e a ricostruire il comportamento della controparte, soprattutto quando la violazione viene scoperta soltanto dopo l’interruzione dell’acquisizione o dell’investimento.
Come dimostrare la violazione dell’NDA e ottenere il risarcimento dei danni economici
Quando un’impresa scopre che informazioni condivise durante una trattativa di acquisizione o investimento sono state utilizzate senza autorizzazione, la prima esigenza è ricostruire con precisione la condotta della controparte. La violazione dell’accordo di riservatezza può giustificare una contestazione contrattuale, ma il risarcimento dei danni non deriva automaticamente dall’accertamento dell’inadempimento. Occorre distinguere la prova della violazione da quella del pregiudizio economico subito e del rapporto causale tra i due elementi.
La documentazione da esaminare comprende anzitutto l’NDA sottoscritto, le eventuali integrazioni contrattuali, gli elenchi dei documenti consegnati durante la due diligence e le comunicazioni intercorse con il potenziale acquirente o investitore. Particolare utilità possono avere i registri di accesso alla virtual data room, le autorizzazioni al download, le e-mail, le PEC e le comunicazioni successive all’interruzione delle trattative. Se, ad esempio, una società concorrente presenta offerte commerciali che riproducono condizioni economiche riservate conosciute durante la due diligence, tale circostanza può costituire un elemento indiziario da valutare insieme agli altri dati disponibili, senza essere necessariamente sufficiente, da sola, a dimostrare l’utilizzo illecito.
Quando la controversia riguarda progetti industriali, processi produttivi, software, disegni tecnici o know-how, può rendersi necessario un accertamento tecnico per confrontare le informazioni originariamente condivise con quelle successivamente utilizzate dalla controparte. L’analisi deve considerare anche la possibilità che determinate conoscenze fossero già disponibili, autonomamente sviluppate oppure legittimamente acquisite da altre fonti. La corretta conservazione delle prove digitali assume particolare importanza, soprattutto quando vi sia il rischio di cancellazione dei documenti o alterazione delle registrazioni informatiche.
Sotto il profilo economico, gli articoli 1223 e seguenti del Codice civile disciplinano i criteri generali del risarcimento contrattuale, comprendendo, nei limiti previsti dalla legge, il danno emergente e il lucro cessante che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Il primo può consistere, ad esempio, nei costi documentati sostenuti per contenere gli effetti della divulgazione, proteggere nuovamente informazioni compromesse o affrontare conseguenze commerciali direttamente riconducibili alla violazione. Il secondo riguarda il guadagno che l’impresa avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza della condotta illecita.
La perdita di fatturato, la sottrazione di clienti strategici o la mancata acquisizione di commesse possono determinare richieste risarcitorie economicamente importanti. Non è però corretto equiparare automaticamente i ricavi non realizzati al danno risarcibile. Se un concorrente utilizza informazioni riservate per aggiudicarsi una fornitura industriale, occorre verificare se la società danneggiata avrebbe effettivamente ottenuto quella commessa e quale margine economico avrebbe potuto conseguire, considerando i costi che avrebbe dovuto sostenere per eseguirla. Nei casi appropriati può assumere rilievo anche la perdita di una concreta opportunità commerciale, purché ne siano dimostrati i presupposti.
Per ricostruire il pregiudizio possiamo esaminare bilanci, contabilità industriale, andamento storico delle vendite, contratti con clienti e fornitori, ordini ricevuti, offerte commerciali, margini operativi e documentazione relativa agli investimenti programmati. Nelle controversie di maggiore valore, una valutazione economico-contabile può contribuire a distinguere le conseguenze effettivamente attribuibili alla violazione dell’NDA da quelle derivanti da condizioni di mercato, scelte imprenditoriali o altri fattori indipendenti. Questo metodo è particolarmente rilevante quando si prospetta una controversia commerciale di importo superiore a 500.000 euro.
Occorre inoltre verificare se l’accordo preveda una clausola penale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile. In presenza di una penale validamente pattuita, il creditore può richiedere la prestazione prevista per l’inadempimento contemplato dalla clausola, secondo le condizioni contrattuali, senza dover dimostrare il danno nella misura stabilita. Il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore è ammesso quando sia stato espressamente convenuto, ferma restando la disciplina applicabile. Una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice nei casi previsti dall’articolo 1384 del Codice civile.
Se le informazioni continuano a essere utilizzate o diffuse, la tutela economica può non essere sufficiente. Quando ricorrono i presupposti, è possibile valutare iniziative cautelari per impedire ulteriori divulgazioni o utilizzazioni, comprese le misure previste dal Codice della proprietà industriale in materia di segreti commerciali. La scelta dipende dalla natura delle informazioni, dalla prova disponibile e dall’urgenza di evitare un aggravamento del pregiudizio. Possono assumere rilievo anche gli obblighi contrattuali di restituzione o cancellazione dei documenti ricevuti durante la trattativa.
La strategia deve quindi tenere conto dell’obiettivo concreto dell’impresa: interrompere l’utilizzo delle informazioni, impedire la sottrazione di clienti o commesse, ottenere il pagamento di una penale oppure promuovere un’azione per il giusto risarcimento dei danni documentati. Nei casi più complessi, la tutela dei segreti commerciali e quella derivante dall’inadempimento dell’NDA possono concorrere, purché siano rispettati i presupposti delle rispettive azioni e venga evitata una duplicazione delle somme richieste per lo stesso danno.
Un esempio pratico: informazioni riservate utilizzate dopo una trattativa di acquisizione industriale
Consideriamo il caso di Alfa S.r.l., società manifatturiera con un importante portafoglio di clienti industriali, che avvia una trattativa per la cessione della maggioranza delle proprie quote a Beta S.p.A., operatore attivo nello stesso settore. Dopo la sottoscrizione di un NDA, Alfa mette a disposizione nella data room i principali contratti di fornitura, i margini commerciali, le condizioni riservate applicate ai clienti e alcune informazioni relative ai processi produttivi. La trattativa viene successivamente interrotta senza che l’acquisizione sia perfezionata.
Nei mesi seguenti Alfa scopre che Beta ha contattato alcuni suoi clienti strategici formulando offerte particolarmente vicine alle condizioni economiche contenute nei documenti riservati. Uno dei clienti riduce gli ordinativi e affida alla concorrente una commessa di valore considerevole. Il semplice contatto commerciale non basta a dimostrare la violazione, ma la coincidenza tra le informazioni comunicate durante la due diligence e quelle apparentemente utilizzate nelle nuove offerte rende necessario un approfondimento.
In una situazione di questo tipo, il nostro intervento consiste nell’esaminare l’NDA, ricostruire gli accessi alla documentazione e confrontare le informazioni riservate con le successive iniziative commerciali della controparte. La verifica dei contratti, delle comunicazioni e dei margini della commessa perduta permette di valutare la fondatezza della contestazione e l’eventuale danno economico. Se gli elementi raccolti risultano sufficienti, possiamo procedere con una diffida per ottenere la cessazione degli utilizzi non autorizzati e formulare una richiesta risarcitoria documentata, valutando anche eventuali misure urgenti.
La vicenda descritta è un esempio ipotetico e realistico, non un caso che attribuiamo a un nostro cliente. Mostra come una controversia nata da una trattativa societaria non conclusa possa trasformarsi in una contestazione per violazione della riservatezza e perdita di opportunità commerciali. L’esito dipende dalla formulazione dell’accordo, dalla qualità delle prove e dalla possibilità di dimostrare che il pregiudizio economico sia effettivamente riconducibile all’utilizzo illecito delle informazioni.
FAQ: domande frequenti sulla violazione di NDA durante acquisizioni e investimenti
Un’impresa può chiedere il risarcimento se l’acquirente viola l’NDA ma l’acquisizione non viene conclusa?
Sì. Gli obblighi di riservatezza possono continuare a produrre effetti anche dopo l’interruzione delle trattative, secondo quanto previsto dall’accordo e dalla disciplina applicabile. La mancata conclusione dell’acquisizione non esclude la responsabilità per l’utilizzo o la divulgazione non autorizzata delle informazioni. Per ottenere il risarcimento occorre però dimostrare un danno economicamente apprezzabile e il suo collegamento causale con la violazione, salvo gli effetti di un’eventuale clausola penale validamente pattuita.
Cosa fare se un investitore utilizza il business plan o i dati aziendali per sviluppare un’attività concorrente?
Occorre verificare quali informazioni siano state comunicate, quali limitazioni ne disciplinassero l’utilizzo e se l’attività successiva dell’investitore abbia effettivamente sfruttato conoscenze riservate. È opportuno conservare l’NDA, le comunicazioni, le versioni dei documenti condivisi e gli elementi relativi all’iniziativa concorrente. Se emergono prove sufficienti, possiamo valutare una contestazione formale, una richiesta di cessazione dell’utilizzo e le eventuali azioni risarcitorie o cautelari.
È possibile ottenere un provvedimento urgente per impedire la divulgazione di segreti commerciali?
Sì, quando sussistono i presupposti previsti dalla legge. Se le informazioni possiedono i requisiti di tutela dei segreti commerciali, possono essere valutate le misure cautelari disciplinate dal Codice della proprietà industriale. In altri casi possono assumere rilievo gli strumenti cautelari ordinari. È necessario dimostrare i presupposti della tutela richiesta, compreso il pericolo connesso all’attesa della decisione di merito, secondo il procedimento applicabile.
Chi risponde se le informazioni riservate vengono divulgate da un consulente dell’acquirente?
La responsabilità dipende dagli obblighi contrattuali e dal ruolo del consulente. Se l’NDA impone all’acquirente di proteggere le informazioni anche rispetto ai professionisti coinvolti nella due diligence, la divulgazione può comportare conseguenze per il soggetto che ha sottoscritto l’accordo. Può essere valutata anche la responsabilità diretta del consulente, quando ne ricorrano autonomamente i presupposti contrattuali o extracontrattuali.
Come si quantifica il risarcimento quando la violazione dell’NDA provoca la perdita di clienti o commesse?
La quantificazione richiede una ricostruzione documentata del pregiudizio. Occorre verificare quali rapporti commerciali siano stati compromessi, se la perdita sia causalmente riconducibile alla violazione e quale utile l’impresa avrebbe ragionevolmente conseguito. Bilanci, ordini, contratti, margini operativi e andamento storico delle vendite possono contribuire alla valutazione. La perdita di fatturato non coincide automaticamente con il danno risarcibile.
Violazione dell’NDA durante un’acquisizione o investimento: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello
Se un potenziale acquirente, un investitore o un partner commerciale ha divulgato oppure utilizzato senza autorizzazione informazioni riservate della tua impresa, è necessario esaminare tempestivamente gli accordi sottoscritti, la documentazione condivisa e le conseguenze economiche della condotta contestata. Nelle operazioni societarie di grande valore, anche l’utilizzo di un singolo documento strategico può compromettere rapporti commerciali e opportunità di investimento.
Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza, assiste imprese e società nella valutazione delle controversie contrattuali e commerciali, nell’accertamento delle responsabilità e nelle richieste di risarcimento dei danni. Esaminiamo ogni situazione per individuare le iniziative stragiudiziali o giudiziali concretamente percorribili, tenendo conto delle prove disponibili, delle clausole dell’NDA e dell’effettiva consistenza del pregiudizio.
Se la tua azienda ha subito una violazione della riservatezza durante una trattativa di acquisizione o investimento, richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello compilando il modulo di contatto e descrivendo la controversia. Esamineremo le informazioni trasmesse per valutare la richiesta e ricontattarti.




