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Privacy-GDPR

Videosorveglianza: si alla telecamera installata davanti casa anche senza il consenso dei vicini ma l’angolo visuale va limitato all’area da proteggere (Cass. 7289/24)

In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il principio di necessità ed il principio di proporzionalità

LA VICENDA

 (Nota bene: la sentenza è del 2024 ma la vicenda risale al 2011 cui, quindi, si applica il codice privacy prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/18 che ha recepito il Reg. Ue 2016/679 Gdpr).

Tizio aveva installato sulla facciata esterna della propria abitazione un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistante il cancello d’ingresso della proprietà. Caio, dal canto suo, riteneva che tale installazione fosse lesiva della propria privacy e riservatezza dal momento che questi era solito percorrere la predetta via privata in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed a carico del fondo di proprietà di Tizio. Caio, pertanto, citava in Tribunale Tizio chiedendo la condanna alla rimozione e/o ricollocamento dell’impianto nonché al pagamento in suo favore della somma di Euro 15.000,00=, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda attorea. La Corte di Appello in riforma della prima decisione, ravvisava invece la violazione della disciplina della tutela dei dati personali, rilevando che l’istallazione e lo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senza il preventivo consenso degli interessati. Disponeva, per l’effetto, la rimozione delle video camere e condannava Tizio in via equitativa al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00. Da qui la vicenda approdava fino in Cassazione (Gli Ermellini riterranno viziata la sentenza della Corte d’Appello, per avere falsamente applicato il D.Lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento emesso dall’Autorità Garante in data 8 aprile 2010: la sentenza “va cassata perché rettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito del “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, ma erroneamente ha ritenuto che richiedesse il rilascio del preventivo consenso da parte dell’interessato.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

(Notasi il distinguo tra: trattamento di dati effettuati dal privato per fini personali ovvero per fini diversi da quelli esclusivamente personali)

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

La disciplina derogatoria di cui all’art.5, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da un privato a fini personali e senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all’interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2024, n. 7289

(Presidente Genovese, Rel. Tricomi)

(omissis)

Svolgimento del processo

In data 5 ottobre 2011 i germani C.C. e B.B. e D.D. convennero innanzi al Tribunale di Nola A.A., esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in C (N) alla Via IX Ma. n. (Omissis), confinante con l’immobile di proprietà di A.A.

A parere degli attori, A.A. aveva installato sulla facciata esterna della propria abitazione un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistante il cancello d’ingresso della proprietà; essi dedussero che tale installazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momento che erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed a carico del fondo di proprietà di A.A.

Tanto premesso, gli attori chiesero all’adito Tribunale di condannare A.A. – che contestava l’avverso dedotto – alla rimozione e/o ricollocamento dell’impianto nonché al pagamento in loro favore della somma di Euro 15.000,00=, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1164/17 rigettò la domanda degli attori.

La Corte di appello di Napoli, su impugnazione del solo B.B., ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione della disciplina della tutela dei dati personali, rilevando che l’istallazione e lo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senza la prestazione del preventivo consenso degli interessati; ha disposto la rimozione delle video camere, ha accolto la domanda risarcitoria e condannando A.A. in via equitativa nella misura di Euro 5.000,00, oltre interessi dalla domanda di primo grado.

A.A. ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli B.B. ha replicato con controricorso e memoria.

È stata disposta la trattazione camerale.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione e principio di sinteticità degli atti processuali. Il ricorrente deduce che l’atto introduttivo del giudizio di appello era sproporzionato, constando di novantacinque pagine a fronte di una sentenza di primo grado di sette pagine.

2.2.- Il primo motivo è inammissibile.

2.3.- Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; deve essere rivolto alla sentenza impugnata e la parte che ricorre, che ha l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, deve indicare con precisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata, atteso che il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass. n.16763/2002; Cass. n.1479/2018; Cass. n.6519/2019).

La censura in esame non concerne la sentenza impugnata, ma l’atto di appello, e ciò ne palesa l’inammissibilità.

3.1. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, anche il Codice) e dei provvedimenti a carattere generale emessi dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (provvedimento 08.04.2010).

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravame basandosi su un’interpretazione dell’art.4 del D.Lgs. 196/2003 come modificato e rafforzato dal D.Lgs. n.101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si tratta iniziata, solo giudizialmente, nell’anno 2011, applicando una norma non esistente all’epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiro.

Aggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbe potuto essere applicata se fosse stato valutato un importante elemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritale disposto dal Giudice di primo grado, e cioè che le telecamere dallo stesso collocate a tutela della propria abitazione, avevano esclusivamente un fine personale: le immagini momentaneamente rilevate infatti, non venivano conservate, riprodotte a terzi, comunicate o diffuse.

Sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) in un caso, come questo, in cui il “trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personale, a meno che i dati non siano destinati a una comunicazione sistematica e/o alla diffusione.

3.2. – Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

In via preliminare è opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di dati personali avvenuto nell’anno 2011, al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento).

Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi laddove, nell’individuare la normativa applicabile ha affermato, in riforma della prima decisione, che l’uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento dei dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l’utilizzo di immagini (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del D.Lgs. 196/2003) e può incidere sulla riservatezza del domicilio, la cui tutela ha copertura costituzionale nelle disposizioni degli artt. 2 e 14 della Costituzione ed ha individuato la normativa di riferimento nel D.Lgs. n. 196/2003, anteriore alle ricordate modifiche, ma tale disciplina ha applicato falsamente, per le ragioni di seguito esposte.

3.3.1. – Non può dubitarsi, invero, che l’immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire “dato personale” ai sensi dell’art.4. lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003 (Cass. n. 17440/2015; Cass. n. 13663/2016) ed è decisivo ricordare in tal senso, la previsione, nell’ambito del Codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali, tra le quali più significative appaiono il “Provvedimento generale” in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 (1003482) sostituito poi dal “Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell’8 aprile 2010 (1712680).

In tema, di recente, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (versione 2.0.)” in data 29 gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD).

3.3.2. – Come osservato dal Garante per il trattamento dei dati personali nel Provvedimento dell’8 aprile 2010, il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano anche autonomamente considerate, forme di trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude la necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.

Inoltre, è necessario:

– che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi”, consenso libero ed espresso ex artt. 23-27 del Codice).

– che sia rispettato il “principio di necessità” ex art.3 del Codice, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali;

– che l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

3.3.3. – Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento di dati personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento e deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricordati.

3.3.4.- Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di “trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali” qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall’art. 5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l’applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l’adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli artt. 15 e 31 del Codice.

Segnatamente, l’art. 15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell’art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del Codice); l’art. 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.

In particolare, possono rientrare nell’ambito descritto dall’art. 5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell’8 aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali”.

3.3.5. – Di contro, nel caso di “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.6.2. del Provvedimento dell’8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consenso preventivo dell’interessato (art.23 del Codice) oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 24 del Codice in alternativa al consenso.

In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice) procedendo all’individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento degli interessi ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. g) del Codice:

– I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

– II) Riprese nelle aree condominiali comuni, qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione).

3.3.6.- In sintesi, per quanto interessa il presente procedimento, e in relazione alla normativa applicabile ratione temporis, va affermato che:

– In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il principio di necessità ed il principio di proporzionalità;

– La disciplina derogatoria di cui all’art .5, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all’interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti;

– Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini) per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell’interessato, in quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 196/2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.); resta fermo, in osservanza del principio di proporzionalità, che l’utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

3.4.1. – Indiscussa, nel caso in esame, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato le zone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di sua proprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio il controricorrente, la sentenza impugnata è viziata, per avere falsamente applicato il D.Lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento emesso dall’Autorità Garante in data 8 aprile 2010, e va cassata perché rettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito del “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, ma erroneamente ha ritenuto che richiedesse il rilascio del preventivo consenso da parte dell’interessato.

3.4.2. – In breve, la Corte di appello, dopo avere ricondotto l’attività contestata nell’ambito della nozione di “trattamento”, ha ritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina del consenso informato ex art. 23 del Codice e ha ravvisato, in assenza di tale consenso, l’illiceità del trattamento, ritenuto invasivo in violazione del diritto alla riservatezza del controricorrente.

Segnatamente, sulla scorta della premessa fattuale incontestata che il sistema di video sorveglianza insisteva su un’area costituita da una strada privata, su cui concorrevano il diritto di proprietà dell’odierno ricorrente (autore della video sorveglianza) e la servitù di passaggio del controricorrente (che di tale video sorveglianza si duole) la Corte di appello ha dedotto che “l’unico riferimento positivo civilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenuto nell’art. 1122 ter c.c. … Da questa norma si trae una prima importante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto reale di godimento debba esprimere il suo consenso quando un impianto di videosorveglianza incida nella sua sfera privata.” ed ha concluso che l’impianto non era stato legittimamente installato in assenza del consenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nel loro ambito di ripresa.

3.4.3. – Tale conclusione non può essere condivisa.

3.4.4. – Innanzi tutto, va osservato che non è calzante, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1122 ter c.c., in materia di condominio (peraltro, introdotto dall’art. 7, comma 1, della L. n.220/2012 ed entrato in vigore dal 18 giugno 2013, dopo i fatti in contestazione), sulla scorta della quale, in via latamente ed inammissibilmente analogica, la Corte di appello ha affermato (fol. 7 della sent. imp.) che “anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini su monitor, la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietati, quando, come nella fattispecie che occupa, possono mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento quale è quella della servitù di passaggio” ed ha ravvisato la necessità che “il titolare di un diritto reale di godimento debba esprimere il suo consenso quando un impianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata”.

Invero, la circostanza che il diritto di proprietà dell’odierno ricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell’odierno controricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privata di cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell’ambito applicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt. 1117 e ss., che concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l’esercizio dei diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari di unità immobiliari, edifici o condomini di unità immobiliari. Né risulta applicabile l’art. 1122 ter c.c. che disciplina le delibere delle assemblee condominiali concernenti “l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la video sorveglianza su di esse”, posto che nel caso di specie non ricorre una fattispecie né di condominio, né di assemblea condominiale e non si controverte sull’installazione di impianti su “parti comuni dell’edificio”.

In proposito, va rammentato che questa Corte, ha già escluso l’applicabilità analogica, in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questa non assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragioni già illustrate – non essendo consentito il ricorso all’analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni (Cass. n. 14346/2012) e che tale arresto non è inciso né dall’introduzione dell’art.1122 ter c.c., né della adozione del Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010.

3.4.5. – Nel caso in esame, l’affermazione della illegittimità della installazione del sistema di videosorveglianza – che si colloca nell’ambito di un trattamento di dati personali effettuato da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali – è errata, perché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione del consenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa, consenso che, nel caso di specie, non era richiesto in applicazione del provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par. 6.2.2.1.).

Invece, il vaglio di liceità della specifica attività di video sorveglianza messa in atto, avrebbe dovuto riguardare la ricorrenza degli altri requisiti già illustrati, che è onere del titolare del trattamento provare, e all’accertamento di essi dovrà procedere il giudice del rinvio.

Invero, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

La Corte di appello in sede di rinvio, in applicazione dei principi espressi, dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, verificandone la liceità mediante la valutazione di necessità e proporzionalità dello stesso, alla luce dei principi prima illustrati, che devono contraddistinguere in concreto l’attività di trattamento messa in atto.

4. – In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il primo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi enunciati e la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il primo ricorso;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2024.

 

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