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Immobili, Condominio e Locazioni Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Usucapione immobiliare: chi deve provare il possesso e perché la testimonianza può essere insufficiente (Cass. Civ. n. 26075/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Usucapione immobiliare: chi rivendica l’acquisto della proprietà deve provare l’inizio, la durata e le modalità del possesso. La Cassazione chiarisce i limiti della prova testimoniale e del riesame delle prove in sede di legittimità.

Con l’ordinanza n. 26075 del 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ribadisce che chi agisce per ottenere l’accertamento dell’usucapione deve dimostrare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi del possesso utile all’acquisto della proprietà, comprese le modalità e l’epoca del suo inizio. Non sono sufficienti allegazioni generiche, testimonianze prive di precisi riferimenti temporali o circostanze introdotte tardivamente nel processo. L’onere probatorio grava sull’attore e non sul proprietario convenuto, trattandosi di un’azione di accertamento dell’usucapione e non di rivendicazione. La Suprema Corte conferma, inoltre, che il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito. Il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

LA VICENDA

Un soggetto chiedeva l’accertamento dell’usucapione di un immobile di circa 1.000 mq, sostenendo di averlo posseduto dagli anni Ottanta. Accolta la domanda in primo grado, la Corte d’appello la respingeva per insufficienza delle allegazioni e delle prove relative all’inizio del possesso. La Cassazione confermava il rigetto, dichiarando inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

USUCAPIONE – BENI IMMOBILI – AZIONE DI ACCERTAMENTO – ONERE DELLA PROVA – POSSESSO “UTI DOMINUS” – MOMENTO INIZIALE E MODALITÀ DI ESERCIZIO – ALLEGAZIONI GENERICHE – PROVA TESTIMONIALE – INSUFFICIENZA – GIUDIZIO DI CASSAZIONE – LIMITI DEL SINDACATO SULLE PROVE – INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE.

In tema di usucapione immobiliare, l’onere di allegare e provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva grava su colui che invoca l’acquisto della proprietà, il quale deve dimostrare, in particolare, il momento e le modalità di inizio del possesso esercitato uti dominus, oltre alla sua protrazione per il periodo prescritto dalla legge. Non possono ritenersi sufficienti allegazioni generiche o capitoli di prova testimoniale privi di adeguata collocazione temporale, né possono supplire alle carenze originarie circostanze introdotte tardivamente attraverso le dichiarazioni dei testimoni. Nell’azione di accertamento dell’usucapione non trova applicazione il regime probatorio proprio dell’azione di rivendicazione, non essendo il proprietario convenuto tenuto a dimostrare il proprio titolo di acquisto per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’attore. È inammissibile il ricorso per cassazione diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, quando le censure relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolvano nella contestazione del prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 01/10/2026, n. 26075

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2020 A.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Ragusa le sorelle D.D. e B.B. per sentir dichiarare il proprio acquisto per usucapione di un compendio immobiliare di circa mille metri quadri nel centro urbano di V, allegando di averlo posseduto uti dominus da oltre vent’anni, utilizzandolo come deposito, e di avervi realizzato una recinzione e curato la manutenzione. Le convenute, intestatarie del bene, restavano contumaci. Escusso il teste C.C., il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provato il possesso esclusivo dell’attore sin dagli anni Ottanta.

B.B., anche quale erede della sorella D.D., deceduta nelle more del primo grado, ha proposto appello. La Corte di appello di Catania ha rigettato i motivi di rito, relativi alla notificazione della citazione introduttiva e all’ammissione della prova testimoniale, e ha accolto il motivo di merito in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che le indicazioni del possesso fornite dall’attore fossero generiche e non assolvessero l’onere di allegazione e prova rigorosa proprio del giudizio di usucapione, difettando la dimostrazione del momento e delle modalità di inizio del possesso ad usucapionem; che i capitoli di prova, i quali non collocavano il possesso nel tempo, fossero inidonei e neppure avrebbero dovuto essere ammessi; e che fossero tardive le precisazioni dell’unico teste sull’epoca e sull’uso del bene, mai allegate dall’attore.

Avverso tale sentenza A.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso e memoria B.B., anch’essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è corredato di proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso dell’inammissibilità e della manifesta infondatezza; il ricorrente ha chiesto la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In forza del criterio della ragione più liquida, si esaminano direttamente i motivi di ricorso, tralasciando, pertanto, di scrutinare le eccezioni riguardanti la procura.

1. – Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per non avere la controparte assolto l’onere di provare la titolarità del diritto azionato in rivendicazione e per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di legittimazione attiva dell’appellante in ordine alla titolarità del bene usucapito, non avendo l’appellante prodotto il titolo di provenienza né gli atti dello stato civile, e non bastando le visure catastali e ipotecarie e la dichiarazione di successione.

Il motivo è inammissibile.

La censura muove da un erroneo inquadramento del giudizio. L’azione esercitata dal ricorrente è di accertamento dell’usucapione, non di rivendicazione l’onere di provare con rigore tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e in particolare il momento e le modalità di inizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l’usucapione, non sul proprietario; la Corte di appello ha rigettato la domanda proprio perché tale onere non è stato assolto dal ricorrente, sicché è inconferente il richiamo al regime probatorio dell’azione di rivendicazione e agli artt. 948 e 2697 c.c. Il profilo del difetto di legittimazione e della mancata prova della qualità di erede della controparte, peraltro correttamente evocata in giudizio, nella qualità di legittimata passiva, dallo stesso ricorrente risulta dedotto per la prima volta in sede di legittimità. La qualità di erede, non contestata nelle difese successive all’atto in cui è stata spesa, non può più essere messa in discussione (Cass. 20717/2026). Il vizio di omesso esame, infine, presuppone un fatto storico, e non una diversa ricostruzione dell’onere probatorio o una questione di diritto (Cass. SU 8053/2014).

2. – Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per errore nell’apprezzamento della prova orale e documentale, dai quali sarebbero emerse in modo incontrovertibile la natura del bene e la durata del possesso.

Il motivo è inammissibile.

La censura sollecita una rivalutazione del merito probatorio, in particolare della deposizione testimoniale e del certificato ipocatastale, preclusa al giudice di legittimità. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove al giudice si imputi di avere attribuito a una prova un valore legale che non le compete, o viceversa, e non quando se ne contesti la valutazione operata secondo il prudente apprezzamento; la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti (Cass. SU 20867/2020; Cass. SU 24148/2013). Dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e alla motivazione apparente o perplessa, qui insussistenti, avendo la Corte di appello dato conto in modo analitico dell’inidoneità e della tardività degli elementi di prova del possesso ad usucapionem (Cass. SU 8053/2014).

Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragioni della decisione.

Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; poiché la controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto in favore dell’Erario (art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002). Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Resta ferma la condanna di cui al citato quarto comma in favore della Cassa delle ammende poiché la specifica destinazione stabilita per legge dei fondi di cui all’anzidetta Cassa impedisce di attribuire la relativa posta tout court allo Stato, che, invece, è destinatario dell’implemento di cui al terzo comma. Implemento che, dovuto per legge, non avrebbe titolo giuridico a incassare la parte vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proprio perché le competenze per la difesa vengono liquidate dall’Erario all’avvocato di essa parte.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in Euro 4.000, oltre accessori. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, della somma di Euro 3.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2026.

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