Trasferimento del genitore collocatario e tutela della bigenitorialità: il giudice deve valutare prioritariamente l’interesse concreto dei figli, bilanciando il diritto alla vita familiare con la libertà di scelta della residenza del genitore e adottando eventuali misure compensative idonee a preservare il rapporto con l’altro genitore.
La Corte di Cassazione conferma la legittimità del trasferimento della madre collocataria e dei figli in una città distante circa 850 km dalla residenza paterna, ritenendo prevalente il superiore interesse dei minori accertato in concreto. La decisione chiarisce che il diritto alla bigenitorialità non implica una paritaria suddivisione dei tempi di permanenza, ma richiede che entrambi i genitori possano mantenere una relazione significativa con i figli. Il trasferimento del genitore collocatario non è di per sé ostativo all’affidamento condiviso, poiché costituisce espressione della libertà personale e del diritto costituzionale di scegliere la propria residenza. Il giudice deve verificare se il cambiamento sia compatibile con il benessere dei minori e, ove necessario, predisporre misure compensative per garantire la continuità dei rapporti con il genitore non collocatario.
LA VICENDA
Una madre, affidataria collocataria di tre figli minori, otteneva l’autorizzazione a trasferirsi con loro in un’altra città molto distante dalla residenza del padre. Quest’ultimo contestava il provvedimento sostenendo la lesione del diritto alla bigenitorialità. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d’Appello confermava il trasferimento sulla base delle nuove risultanze istruttorie, evidenziando il positivo inserimento dei minori nel nuovo contesto familiare, scolastico e sociale.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
MINORI – Affidamento condiviso – Trasferimento del genitore collocatario – Diritto alla bigenitorialità – Bilanciamento degli interessi – Interesse superiore del minore – Misure compensative – Legittimità
In tema di affidamento condiviso, il trasferimento del genitore collocatario in una località distante dalla residenza dell’altro genitore non comporta automaticamente una violazione del diritto alla bigenitorialità né determina la perdita dell’idoneità genitoriale. Il giudice deve procedere ad un bilanciamento tra il diritto del genitore alla libera scelta della propria residenza e il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, attribuendo prevalenza al superiore interesse del figlio. Qualora il trasferimento risulti compatibile con il benessere psicologico, sociale ed affettivo del minore, esso può essere autorizzato anche in presenza di una riduzione della frequentazione ordinaria con l’altro genitore, purché siano predisposte adeguate misure compensative idonee a preservare un’effettiva relazione familiare.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione I, Sentenza, 27/04/2026, n. 11378
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.- Il Tribunale di N, con sentenza non definitiva n. 4138/2021, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra A.A. e B.B. disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle eventuali ulteriori pronunce accessorie sui figli. Nel corso del procedimento di divorzio, dinanzi al Tribunale di N B.B., ha chiesto la conferma di quanto statuito consensualmente nel giudizio di separazione (Tribunale di N sentenza n. 8826/2021) con particolare riferimento all’affido condiviso dei figli minori C.C. (Omissis), D.D. (Omissis) e E.E. (Omissis).
Successivamente, in data 05/08/2022, B.B., ha depositato, in corso di causa, un ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai tre minori, in P (a 850 km. circa da N) per motivi di lavoro. Il Tribunale di N, con ordinanza del 23/09/2022, senza modificare il regime di affido condiviso, ha accolto la richiesta di trasferimento in P sulla base dell’asserita offerta di lavoro.
A.A. ha reclamato tempestivamente tale ordinanza dinanzi alla Corte di Appello di N, che la ha respinta.
Questa Corte con ordinanza n. 12282/2024 ha accolto il ricorso proposto da A.A., cassando la decisione della Corte di appello, ed ha così motivando “Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.
Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli C.C. ed D.D. ma non risulta sia stata ascoltata la più piccola E.E..
Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere anche accolto il terzo in quanto la valutazione della Corte di merito di condannare il ricorrente a 1.400,00 Euro di sanzione appare immotivata e perciò illegittima.”.
1.2.- Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello, questa, in sede di rinvio, sulla scorta di aggiornamenti istruttori costituiti dalla relazione dei Servizi Sociali di P datata 28/3/2024 depositata da B.B. all’atto della costituzione, ha ritenuto che il trasferimento a P fosse stato accettato dai minori, ascoltati dai Servizi sociali, che essi erano risultati ben inserti nella realtà scolastica, amicale e sociale locale ed avevano mantenuto un positivo rapporto con il padre; ne ha dedotto che le condizioni di vita e la distanza tra la residenza paterna e quella materna, in ragione del superiore interesse dei minori, accertato e valutato all’esito dell’attività istruttoria, imponeva un sacrificio del rapporto di bigenitorialità, che poteva essere sopperito mediante misure compensative, disponendo un regime di vista e di incontri calibrato sulla peculiarità del rapporto e tale da favorire la continuità dei rapporti padre/figli ed ha provveduto in tal senso.
La Corte territoriale, quindi, nel confermare il provvedimento del Tribunale, ha così statuito “Ne segue che, se da un lato la censura all’ordinanza del Tribunale di N del 23/09/22 circa il mancato approfondimento istruttorio riguardo il superiore interesse dei minori al trasferimento da N a P, si è dimostrata corretta come evidenziato dal Supremo Collegio, dall’altro essa è stata ormai superata dalle mutate condizioni psicologiche, sociali ed affettive dei minori allo stato connotate da serenità e tranquillità come evidenziato dai sopravvenuti ulteriori approfondimenti effettuati tramite i Servizi Sociali di P.
Quanto alle misure compensative al sacrificio del rapporto di bigenitorialità che il Collegio di legittimità auspicava fossero adottate, si ritiene opportuno accogliere le in parte le conclusioni del reclamante ricorrente in riassunzione disponendo che il padre possa tenere i minori con sé 1) alternatamente nel fine settimana, dalle ore 18 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica successiva, con facoltà dell’avv. A.A. di raggiungerli a P ovvero di tenerli con sé a N; 2) continuativamente durante i periodi di festività natalizie e di capodanno (alternate tra loro) e pasquali ed in generale ogni qual volta vi sia la sospensione delle attività scolastiche; 3) continuativamente per almeno venti giorni nel periodo estivo, tra il primo luglio ed il 30 agosto, periodo da comunicarsi alla madre entro il 30 aprile di ogni anno; il tutto previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze dei minori. La fondatezza della censura comporta necessariamente la revoca della sanzione pecuniaria posta a carico del A.A. (odierno ricorrente e reclamante) all’esito del rigetto del reclamo ex art 709 ter com. 2 n. 4 cpc.” (fol.17/18). Ha, infine, compensato le spese di lite tenuto conto dell’accoglimento delle ragioni del reclamante nel giudizio di legittimità ed il sostanziale rigetto per fatti sopravvenuti in questo giudizio.
1.3.- A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanza impugnata con sette motivi.
B.B. ha replicato con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 26397/2025 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza in relazione alla questione posta con il primo motivo in relazione all’applicazione dell’art.127 ter c.p.c. nel testo vigente ratione temporis in caso di mancata adozione da parte del giudice del decreto riguardante l’istanza di opposizione alla trattazione scritta presentata ad iniziativa di una delle parti costituite.
Nelle more del giudizio il figlio primogenito è divenuto maggiorenne.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta; le parti hanno depositato plurime memorie.
Alla Pubblica Udienza la Procura Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso in relazione al figlio divenuto maggiorenne e di respingere il ricorso nel resto.
Le parti costituite hanno ribadito le loro originarie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione con riguardo alle domande concernenti il figlio C.C. (Omissis), divenuto maggiorenne nelle more del giudizio (Cass. n. 27235/2020).
3. – Nel ricorso sono svolti sette motivi.
4.1.- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. (error in procedendo), degli artt. 24e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; il ricorrente si duole che la Corte di merito, con decreto comunicato in data 6/9/2024, abbia, in applicazione della previsione di cui all’art.127 ter c.p.c., revocato l’udienza in presenza fissata per il 20/09/2024 sostituendola con la trattazione scritta con termine per note in sostituzione dell’udienza fino al 20/9/2024 e, quindi, che non avesse adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art.127 ter, secondo comma, c.p.c., nonostante egli avesse depositato in data 7/9/2024 istanza per la discussione orale, deducendo un possibile pregiudizio al diritto di difesa in ragione del thema decidendum e del fatto che la controparte non si era ancora costituita.
Il motivo è infondato.
L’art. 127 ter c.p.c. applicabile nella specie è quello nella formulazione anteriore al c.d. ” correttivo Cartabia “, anteriore cioè al correttivo apportato dal D.Lgs. n. 164/2024, in quanto il giudizio celebrato dinanzi alla Corte d’Appello in sede di rinvio è stato un rinvio “prosecutorio”, cosicché ad esso sono applicabili le norme processuali dell’originario procedimento; l’art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, si applica anche ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d’Appello – qual era quello di specie -in virtù dell’art. 35, comma 2, D.Lgs. n.149/2022.
Nell’ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, primo comma, c.p.c., trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di incidenza dello ius superveniens processuale sul giudizio di rinvio, il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell’originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti) (Cass. Sez. U. n.11844/2016; Cass. n. 25145/2024; Cass. n. 167/2019), sempre che l’applicabilità delle modifiche sopravvenute non sia stata esplicitamente prevista dal legislatore.
Nel caso in esame, la novella del combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, non si applica, in difetto di una esplicita disposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall’art.7, comma 2, del medesimo D.Lgs. “1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.”.
Tanto premesso, come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, l’art. 127 ter c.p.c., ratione temporis applicabile, ove prevede che il Giudice debba provvedere entro 5 giorni sull’opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta, non ha introdotto un termine perentorio.
Il termine perentorio è solo quello espressamente dichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell’art.152, secondo comma, c.p.c. o quello fissato dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (ad es., come nell’art. 102, secondo comma, c.p.c.).
Se il legislatore avesse inteso qualificare perentorio il termine in questione nell’art. 127 ter c.p.c., che ci occupa, l’avrebbe espressamente previsto, visto che ha qualificato perentori i diversi termini disciplinati per le parti per deposito di memorie. Laddove ha voluto, ha cioè richiamato la disciplina propria dei termini perentori nell’ambito dello stesso articolo.
Non avendolo fatto a proposito del termine per provvedere sulle istanze di fissazione d’udienza in presenza, non ha inteso prevedere a tal riguardo un termine perentorio.
In relazione alla previsione di cui all’art.127 ter, secondo comma, c.p.c. trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte, secondo cui l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non determina necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi. (Cass. n. 1769/2025; Cass. n. 28188/2020; Cass. n. 28229/2017).
Invero, nel caso di specie, come si evince dagli atti, la controparte si costituì in data 9/9/2024 e, quindi entrambe le parti depositarono le note ex art.127 ter c.p.c. in data 19/9/2024, nel termine fissato dalla Corte di appello.
Va osservato che il ricorrente poteva esercitare il diritto di difesa nelle note e lo esercitò, avendo avuto conoscenza delle argomentazioni svolte dalla controparte, come si evince dal testo delle note dallo stesso predisposte, in cui vennero illustrate specifiche chiose in merito e nelle quali, peraltro, non venne riproposta la richiesta di trattazione orale.
Ne deriva che l’aver la Corte provveduto nel merito, con il provvedimento impugnato nel presente grado di giudizio, all’esito del decorso dell’udienza “cartolare”, non configura alcuna nullità di quel giudizio, né del provvedimento conclusivo, ed anzi si colloca nel solco del principio di ragionevole durata del processo, contenuto nell’art. 111 Cost.
Secondo la disciplina vigente ratione temporis il giudice non doveva necessariamente accogliere l’opposizione proveniente da una sola parte, come invece previsto in caso di istanza proposta da entrambe le parti, in occasione della quale era previsto che “il giudice dispone in conformità”: ne consegue che decidendo nel merito la Corte di appello ha, evidentemente, inteso anche disattendere l’opposizione proveniente da una sola parte.
Ciò è avvalorato da quanto stabilito con il correttivo introdotto dal D.Lgs. n. 164/2024 (come già chiarito, non applicabile al caso di specie), in quanto solo con tale novella, nell’ambito dell’art.128 c.p.c., riguardante l’udienza pubblica, è stato previsto che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art.127 ter, salvo che una delle parti di opponga” e nell’art.127 ter è stato precisato che “Nel caso previsto dall’art.128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica”, ed in tal modo è stato attribuito effetto ostativo anche all’istanza di una sola parte.
4.1.- I successivi motivi, dal secondo al sesto, ruotano sulla decisione della Corte di merito di confermare la decisione di primo grado che aveva autorizzato il trasferimento della ex moglie e dei figli a P; sono da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione e sono inammissibili.
4.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e art. 8 CEDU, nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, assume che il provvedimento de quo, nella parte in cui ha confermato il trasferimento, non risulterebbe motivato e non conterrebbe nessuna pronuncia in ordine all’unico fatto decisivo per il giudizio (id est: la legittimità del trasferimento). Il ricorrente deduce che il provvedimento ostacolerebbe la possibilità dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e l’esercizio della bigenitorialità da parte sua e si duole che non sia stata svolta adeguata istruttoria, lamentando che la ex moglie aveva allegato alla richiesta di trasferimento un’esigenza di lavoro, mai realizzata, e che sia stato ignorato che ella aveva iniziato una convivenza con un nuovo compagno in P.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., nullità del provvedimento ex art. 111Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce che la decisione pregiudica la possibilità dei figli di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e ricorda che i figli erano ben inseriti anche nella realtà sociale e familiare napoletana; lamenta la mancata di motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento del Tribunale di N osservando che quanto desumibile dalla relazione dei Servizi sociali non risultava confacente alla valutazione richiesta in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, riguardando le valutazioni compiute da soggetti terzi, mentre non risultavano esaminati fatti nuovi, quali il mutamento dell’indirizzo scolastico da parte del figlio più grande e l’abbandono dell’attività sportiva prima seguita, circostanze fattuali non prese in esame dalla Corte di appello.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbe attenuta al dictum della Cassazione laddove questa, evidenziando la notevole distanza tra le città di residenza dei genitori, aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di valutare l’incidenza di tale circostanza sull’esercizio del diritto alla bigenitorialità e sulla opportunità di attuare misure compensative al sacrifico della bigenitorialità; a parere del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe potuto disporre misure compensative, mai da lui richieste, stante la pendenza del giudizio di divorzio concernente i provvedimenti accessori, ma avrebbe dovuto ravvisare la illegittimità del disposto trasferimento; osserva che le misure compensative erano inidonee a garantire il diritto alla bigenitorialità.
Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in rapporto all’art. 337 ter c.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Il ricorrente, dopo avere osservato che nel giudizio principale di divorzio era stato statuito l’affido condiviso dei minori, sostiene che l’autorizzato trasferimento dei minori a P, confermato dalla Corte territoriale, ha violato la statuizione sull’affido condiviso che avrebbe dovuto essere previamente modificato per consentire il trasferimento.
Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; a suo parere la decisione impugnata non sarebbe stata fondata su fatti, laddove aveva confermato l’autorizzazione al trasferimento a P, ma su meri intendimenti della ex moglie (intendimento di svolgere attività lavorativa; desiderio di una dislocazione diversa atta a rasserenare la sfera emotiva e psicologica dei minori provati da tensioni endofamiliari, etc.), rimasti indimostrati.
4.3.- Queste doglianze, articolate sotto diversi profili, sono inammissibili perché generiche e meritali.
La Corte di appello si è attenuta al dictum formulato da questa Corte in sede di cassazione con rinvio, che si colloca all’interno del principio secondo il quale, ove si verifichi la crisi della coppia, il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), in sintonia con il rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 CEDU), va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l’interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata (Cass. n. 21971/2024, in motivazione).
Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino (Cass. n. 4796/2022).
In particolare, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò solo l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. n.9633/2015; Cass. n. 18087/2016) sicché il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (Cass. n.21054/2022).
Va, inoltre rammentato che la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il diritto del minore alla bigenitorialità si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, organizzando quello del minore in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare al suo sviluppo e alla sua formazione e di consolidare con lui un’autentica ed effettiva relazione familiare. La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (così in motivazione Cass. n. 9442/2024; Cass. n.17221/2021; Cass. n. 4790/2022) e che la relazione familiare necessita quindi, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati tra i genitori ed i figli, sì che non si lasci trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia, tra molte).
Anche alla luce di tali regole, l’impugnata decisione appare non confliggere con il dettato normativo, oltre che puntualmente e logicamente motivata, dunque non viziata nemmeno da motivazione apparente. La Corte del reclamo, in sede di rinvio, ha diffusamente e plausibilmente spiegato le ragioni, giustamente scevre da intenti e profili colpevolistici – su cui, di contro, sembrano focalizzati i motivi di ricorso criticamente orientati sulle prospettate ragioni del trasferimento dell’ex moglie – per le quali ha ritenuto legittimo il trasferimento dei minori, già ed incontestatamente collocati presso la madre, unitamente a lei, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati dal padre.
La Corte di merito, in continuità con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati con apprezzamento incensurabile – nell’ambito del quale è confluita anche l’acquisizione circa la condizione attuale dei minori ed il loro equilibrio psico-fisico e sociale nel nuovo contesto abitativo – che, stante il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, il trasferimento in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non possa essere di ostacolo al rapporto padre-figli, né tantomeno pregiudicare il preminente interesse dei minori.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ponderato in dettaglio la delicatezza della vicenda, considerato, inoltre, che non risulta posta in discussione la collocazione privilegiata dei tre minori presso la madre e l’idoneità della stessa a prendersi cura dei figli, poiché essi aveva sempre vissuto in prevalenza con la stessa. In particolare, ha valuto l’interesse dei minori rettamente prendendo in considerazione quanto emerso dalla relazione svolta dai Servizi sociali, atteso che in questa materia, ogni valutazione non può prescindere dall’apprezzamento delle circostanze anche sopravvenute esponenziali e rilevanti al fine di valutare tutti gli elementi rilevanti.
Va aggiunto che le circostanze evidenziate dalla Corte di appello rispetto alla positiva situazione psicologica e sociale dei minori non sono state contestate dal padre, se non per dolersi dal cambio di indirizzo scolastico e dell’abbandono dell’attività sportiva da parte del figlio C.C., oramai maggiorenne, che, tuttavia, aveva espresso il desiderio di non mutare nuovamente la sua residenza e non aveva manifestato alcuno specifico disagio. Va, quindi, rimarcato che le censure non colgono nel segno perché risultano sempre focalizzate – in evidente conflitto con i principi affermati da Cass. n. 9633/2015 e Cass. n. 18087/2016 – sull’asserito mancato esame delle ragioni che avrebbero indotto la ex moglie a trasferirsi, ritenute meramente ipotetiche dal ricorrente, quanto all’ intenzione di svolgere attività lavorativa, ovvero dovute ad una nuova relazione personale, senza tuttavia che sia stato posto in rilievo dal ricorrente, come era suo onere, quale specifico pregiudizio ciò poteva o abbia comportato per i minori, atteso la decisione della Corte di appello ha, comunque, inteso operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, considerato che i minori appaiono ormai ben inseriti nel nuovo contesto territoriale e scolastico.
Inoltre, non appare condivisibile l’argomento speso dal ricorrente, sostenendo che di fatto, il regime di affido condiviso sarebbe stato in tal modo violato, perché non risulta in alcun modo circoscritto il suo diritto – dovere di assumere le decisioni inerenti alla vita dei figli e di partecipare alla loro vita, ma diversamente calibrato nel concreto svolgimento del diritto di visita e di frequentazione; proprio ciò rende immune da vizi la scelta della Corte di merito di regolamentare le frequentazioni padre/figli, in modo da favorire il progressivo consolidamento con il padre di un’autentica ed effettiva relazione familiare.
Orbene, le censure esposte dal ricorrente non sembrano trovare conferma alcuna nel provvedimento adottato dalla Corte di appello, essendosi quest’ultima data carico di esplicitare le ragioni che hanno reso privo di pregiudizio e pienamente confacente al benessere dei minori detto trasferimento, oltre che di dettare, sia pure in via provvisoria, in quanto il procedimento è inserito nell’ambito del giudizio di divorzio, una regolamentazione del diritto di visita conformata sulla specifica vicenda familiare di modo da assicurare sin da subito una disciplina funzionale al miglior esercizio del diritto alla bigenitorialità.
Per contro, le deduzioni del ricorrente, tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, non si confrontano compiutamente con il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito e in realtà sollecitano impropriamente una rivalutazione del giudizio di fatto.
5.- Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: la censura si appunta sulla statuizione di compensazione delle spese di lite che ha ricompreso anche il primo giudizio di legittimità, nel quale era risultato vittorioso.
Il settimo motivo è infondato perché “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte ” (Cass. Sez. U. n. 32906 del 08/11/2022; conf. Cass. n. n. 9448 del 06/04/2023)
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per il figlio maggiorenne.
Va rigettato nel resto.
Le spese di lite si compensano, in considerazione della peculiarità del caso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Dichiara compensate le spese di grado;
– Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto;
– Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di A.A., B.B. e delle altre persone ivi riportate.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.




